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È in Gazzetta Uffivciale il decreto che disciplina le condizioni, i criteri e le  modalità di ripartizione del fondo istituito nello stato di  previsione  del  Ministero  delle politiche agricole alimentari  e  forestali  e  volto  a  incentivare interventi  di  messa  in  sicurezza, manutenzione del suolo e rimboschimento attuati dalle imprese agricole e forestali nelle  aree interne e marginali del Paese.
Uncem ne apprezza i contenuti e le opporunità, e ringrazia chi vi ha lavorato, in particolare la dott.sa Alessandra Stefani e il dott. Giovanni Blasi.
Il testo si trova a questo link: https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/11/03/21A06459/sg
Allegato, il file con il riparto delle risorse disponibili che Uncem si augura possano essere incrementate nelle prossime annualità.

Le risorse del fondo ammontano a 1 milione  di euro quali residui di stanziamento di provenienza 2020 e 2 milioni di euro  per  l’anno  2021  stanziate  nello  stato  di  previsione  del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.  2. Le risorse del fondo sono destinate alle regioni e alle Province autonome di Trento e Bolzano esclusivamente per il  finanziamento  di interventi  di  messa  in  sicurezza,  manutenzione   del   suolo   e rimboschimento attuati dalle imprese agricole e forestali. Le risorse del fondo di cui all’art. 1  sono  ripartite  tra  le regioni  e  le  province  autonome  in  base   all’estensione   della superficie  forestale  in  ettari  stimata   dall’ultimo   Inventario nazionale delle foreste e dei serbatoi forestali di carbonio  –  INFC pubblicato, relativo all’anno 2005.
Possono beneficiare dei fondi  di  cui  all’art.  2  le  imprese agricole di  cui  all’art.  2135  del  codice  civile  e  le  imprese forestali di  cui  all’art.  3,  comma  2,  lettera  q)  del  decreto legislativo 3 aprile 2018 n. 34, in possesso dei seguenti requisiti:
    a)  avere  la  disponibilita’  dei  terreni  su  cui  si  intende realizzare l’intervento alla data di presentazione dell’istanza;
    b) ove pertinente, essere regolarmente  iscritte  all’albo  delle imprese  forestali  della  regione  in  cui  si  intende   realizzare l’intervento;
    c) non aver beneficiato di altri finanziamenti pubblici  concessi per le medesime aree ed i medesimi interventi nei tre anni precedenti la concessione del contributo.
Sono considerati ammissibili, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i seguenti interventi;
    a)  realizzazione  e  manutenzione  straordinaria  di  opere   di sistemazione idraulico-forestale finalizzati  a  ridurre  il  rischio idrogeologico, inclusa la viabilita’ forestale.
    b) ripristino, restauro e miglioramento delle superfici forestali degradate o frammentate anche in conseguenza di eventi estremi  e  di incendi  boschivi,  per  il  recupero  funzionale  degli   ecosistemi forestali.