CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO SEMPLIFICAZIONI E GOVERNANCE DEL PNRR | COSA C’È NELL’ARTICOLATO APPROVATO VENERDI DALLA CAMERA DEI DEPUTATI | UNA PRIMA ANALISI DELLE MISURE PER ENTI LOCALI E TERRITORI
Nella seduta di venerdì 23 luglio, la Camera ha approvato il disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure (C. 3146-AR). Il provvedimento passa ora all’esame del Senato.
Uncem fa una prima analisi delle misure per gli Enti locali e i territori contenute nell’articolato.
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(Semplificazione della rettifica degli allegati a e a/2 al rendiconto 2020 per gli Enti locali)
L’articolo 15-bis, inserito in sede referente, consente agli enti locali che hanno approvato il rendiconto senza avere in precedenza inviato la certificazione dell’utilizzo del fondo per l’esercizio delle funzioni degli Cnti locali, di procedere alla rettifica degli allegati al rendiconto 2020 concernenti il risultato di amministrazione (allegato a) e l’elenco analitico delle risorse vincolate nel risultato di amministrazione (allegato a/2) ad opera del responsabile del servizio finanziario, sentito l’organo di revisione, salvo che non riguardi il valore complessivo del risultato di amministrazione.
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(Impianti di produzione e pompaggio idroelettrico)
L’articolo 31-quater, inserito in sede referente, integra la definizione di impianti alimentati da fonti rinnovabili programmabili, inserendovi la specificazione per cui sono tali gli impianti alimentati dalle biomasse e dalla fonte idraulica, anche tramite impianti di accumulo idroelettrico attraverso pompaggio puro, ad esclusione, per quest’ultima fonte, degli impianti ad acqua fluente, nonché gli impianti ibridi (lettera a)).
In secondo luogo, specifica che per gli impianti di accumulo idroelettrico attraverso pompaggio puro il rilascio dell’autorizzazione spetta al MITE, sentito il MIMS e d’intesa con la regione interessata. Si richiama espressamente la vigente disciplina relativa al procedimento di rilascio dell’autorizzazione unica.
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Articolo 32
(Semplificazione in materia di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili – Semplificazione delle procedure di repowering)
L’articolo 32 modifica ed integra la disciplina dell’autorizzazione unica per gli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, al fine di introdurvi talune semplificazioni per le opere di modifica di tali impianti, che comportano un incremento della potenza (repowering). In particolare, il comma 1 dispone che gli interventi da realizzare sugli impianti fotovoltaici ed idroelettrici che non comportano variazioni delle dimensioni, dell’area e delle opere connesse, sono qualificabili come modifiche non sostanziali e sottoposte a comunicazione al Comune anche se consistenti nella modifica della soluzione tecnologica utilizzata e a prescindere dalla potenza elettrica risultante a seguito dell’intervento.
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(Semplificazione dei procedimenti per impianti idroelettrici di piccole dimensioni)
Il regime dell’attività ad edilizia libera prevede la realizzazione dei suddetti impianti previa comunicazione, anche per via telematica, dell’inizio dei lavori (CIL) da parte dell’interessato all’amministrazione comunale. In base alla normativa vigente, per l’applicazione del regime testé indicato, si richiede che gli impianti siano altresì realizzati in edifici esistenti sempre che non alterino i volumi e le superfici, non comportino modifiche delle destinazioni di uso, non riguardino le parti strutturali dell’edificio, non comportino aumento del numero delle unità immobiliari e non implichino incremento dei parametri urbanistici.
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(Semplificazione Superbonus)
L’articolo in esame, inoltre, semplifica la disciplina per fruire del Superbonus stabilendo che attraverso una comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) è possibile attestare gli estremi del titolo abilitativo che ha previsto la costruzione dell’immobile o del provvedimento che ne ha consentito la legittimazione (rendendo non più necessaria l’attestazione dello stato legittimo).
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(Misure di semplificazione e di promozione dell’economia circolare nella filiera foresta-legno)
Il nuovo comma 4-quinquies.3, poi, prevede che gli accordi di foresta, allo scopo di valorizzare superfici private e pubbliche a vocazione agro-silvo-pastorale nonché di assicurare la conservazione e l’erogazione dei servizi ecosistemici, nel rispetto della biodiversità e dei paesaggi forestali, possano:
a) individuare e mettere in atto le migliori soluzioni tecniche ed economiche in funzione degli obiettivi condivisi e sottoscritti dai contraenti con gli accordi medesimi;
b) promuovere la gestione associata e sostenibile delle proprietà agro-silvo-pastorali per il recupero funzionale e produttivo delle proprietà fondiarie pubbliche e private, singole e associate, nonché dei terreni di cui alle lettere g) e h) del comma 2 dell’articolo 3 del testo unico in materia di foreste e filiere forestali, di cui al decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34;
e) promuovere sinergie tra coloro che operano nelle aree interne sia in qualità di proprietari o di titolari di altri diritti reali o personali sulle superfici agro-silvo-pastorali sia in qualità di esercenti attività di gestione forestale e di carattere ambientale, educativo, sportivo, ricreativo, turistico o culturale. A tale fine i soggetti di cui al comma 4-sexies del citato art. 3 stipulano contratti di rete secondo le disposizioni del comma 4-quater (del medesimo art. 3).
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(Semplificazioni in materia di economia montana e forestale)
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(Misure di semplificazione e accelerazione per il contrasto al dissesto idrogeologico)
Il comma 21 reca una novella all’articolo 1-bis, comma 1, del decretolegge n. 59 del 2021, concernente il Fondo complementare al PNRR, al fine di accelerare e semplificare gli interventi infrastrutturali anche connessi all’esigenza di contrastare il dissesto idrogeologico.
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(Semplificazioni del procedimento di autorizzazione per l’installazione di infrastrutture di comunicazione elettronica e agevolazione per l’infrastrutturazione digitale degli edifici e delle unità immobiliari)
L’articolo 40, modificato nel corso dell’esame in sede referente, prevede alcune modifiche alle disposizioni normative concernenti, in particolare, i procedimenti autorizzatori relativi alle infrastrutture di comunicazione elettronica per impianti radioelettrici di cui all’articolo 87 del Codice delle comunicazioni elettroniche (comma 2) e quelli concernenti la disciplina delle opere civili, degli scavi e dell’occupazione di suolo pubblico necessari per l’installazione di infrastrutture di comunicazione elettronica, di cui all’articolo 88 decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 (comma 3). Tra i vari interventi di modifica delle due disposizioni si prevede – non più in termini meramente facoltativi – la convocazione della conferenza di servizi nei casi in cui siano necessari pronunciamenti di più amministrazioni per l’autorizzazione dell’intervento, la riduzione dei tempi di convocazione della stessa e il dimezzamento dei relativi termini normativi di svolgimento. Una ulteriore innovazione concerne la modalità di superamento del dissenso espresso da parte di un’Amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale o dei beni culturali: si prevede in questo caso che l’interessato possa rivolgersi al responsabile del procedimento perché, entro un termine pari alla metà di quello originariamente previsto (quindi in questo caso 45 giorni), concluda il procedimento attraverso le strutture competenti o con la nomina di un commissario. Pertanto non è più necessaria una delibera del Consiglio dei Ministri ai fini del superamento del dissenso.
Viene inoltre ridotto (da 6 mesi a 90 giorni) il termine di cui all’articolo 86 del Codice delle comunicazioni elettroniche, per la conclusione dei procedimenti in materia di installazione di reti di comunicazione elettronica e precisato, a seguito di una modifica introdotta in sede referente, che le disposizioni dell’articolo 86 si applicano anche agli interventi nei parchi e nelle riserve nazionali o regionali, nonché nei territori di protezione esterna dei parchi (comma 1).
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Nelle more di adozione di tale delibera del CIPESS, e comunque non oltre il termine del 31 dicembre 2021, la norma dispone che la cooperazione tra le amministrazioni continuerà ad essere perseguita mediante il ricorso alla sottoscrizione dello strumento dell’Accordo di programma quadro.
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Fra i principali elementi di novità introdotte nell’ultima manovra economica, vi è la previsione, come detto confermata anche dall’art.59 del presente decreto legge, con cui è stato istituito, nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, il “Fondo perequativo infrastrutturale” per il finanziamento delle infrastrutture necessarie ad assorbire il divario infrastrutturale, con la dotazione complessiva, pari a 4.600 milioni di euro per gli anni dal 2022 al 2033.
Seguiranno specifici approfondimenti Uncem su questo importante fondo.
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Il nuovo comma 8-quater prevede che i terreni dai quali sono trasferiti i diritti di uso civico sono sdemanializzati e su di essi è mantenuto il vincolo paesaggistico.
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(Fruizione delle aree naturali protette)
L’articolo 64-quater, introdotto in sede referente, consente agli enti di gestione delle aree naturali protette di regolamentare l’accesso a specifiche aree o strutture in cui sia necessario il contingentamento dei visitatori, affidando il servizio di fruizione di tali aree o strutture, previo esperimento di procedure di evidenza pubblica, a soggetti in possesso di adeguata formazione e prevedendo la corresponsione di un contributo all’ente di gestione da parte dei visitatori.
La finalità della norma, enunciata nella stessa disposizione, è quella di consentire una migliore allocazione delle risorse attribuite dal PNRR agli enti di gestione delle aree naturali protette.
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(Proroga del termine per la modifica con maggioranza ordinaria degli statuti degli Enti del Terzo Settore)
L’articolo 66, comma 1, proroga al 31 maggio 2022 (precedentemente 31 maggio 2021) il termine entro il quale gli enti del Terzo settore possono modificare i propri statuti con le modalità e le maggioranze previste per le deliberazioni dell’assemblea ordinaria, al fine di adeguarli alle nuove disposizioni introdotte dal Codice del terzo settore.
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