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Nella seduta di venerdì 23 luglio, la Camera ha approvato il disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure (C. 3146-AR). Il provvedimento passa ora all’esame del Senato.

Uncem fa una prima analisi delle misure per gli Enti locali e i territori contenute nell’articolato.

 

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Articolo 15-bis

(Semplificazione della rettifica degli allegati a e a/2 al rendiconto 2020 per gli Enti locali)

L’articolo 15-bis, inserito in sede referente, consente agli enti locali che hanno approvato il rendiconto senza avere in precedenza inviato la certificazione dell’utilizzo del fondo per l’esercizio delle funzioni degli Cnti locali, di procedere alla rettifica degli allegati al rendiconto 2020 concernenti il risultato di amministrazione (allegato a) e l’elenco analitico delle risorse vincolate nel risultato di amministrazione (allegato a/2) ad opera del responsabile del servizio finanziario, sentito l’organo di revisione, salvo che non riguardi il valore complessivo del risultato di amministrazione.

 

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Articolo 31-quater

(Impianti di produzione e pompaggio idroelettrico)

L’articolo 31-quater, inserito in sede referente, integra la definizione di impianti alimentati da fonti rinnovabili programmabili, inserendovi la specificazione per cui sono tali gli impianti alimentati dalle biomasse e dalla fonte idraulica, anche tramite impianti di accumulo idroelettrico attraverso pompaggio puro, ad esclusione, per quest’ultima fonte, degli impianti ad acqua fluente, nonché gli impianti ibridi (lettera a)).
In secondo luogo, specifica che per gli impianti di accumulo idroelettrico attraverso pompaggio puro il rilascio dell’autorizzazione spetta al MITE, sentito il MIMS e d’intesa con la regione interessata. Si richiama espressamente la vigente disciplina relativa al procedimento di rilascio dell’autorizzazione unica.


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Articolo 32
(Semplificazione in materia di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili – Semplificazione delle procedure di repowering)

L’articolo 32 modifica ed integra la disciplina dell’autorizzazione unica per gli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, al fine di introdurvi talune semplificazioni per le opere di modifica di tali impianti, che comportano un incremento della potenza (repowering). In particolare, il comma 1 dispone che gli interventi da realizzare sugli impianti fotovoltaici ed idroelettrici che non comportano variazioni delle dimensioni, dell’area e delle opere connesse, sono qualificabili come modifiche non sostanziali e sottoposte a comunicazione al Comune anche se consistenti nella modifica della soluzione tecnologica utilizzata e a prescindere dalla potenza elettrica risultante a seguito dell’intervento.


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Articolo 32-bis

(Semplificazione dei procedimenti per impianti idroelettrici di piccole dimensioni)

L’articolo 32-bis, inserito in sede referente, modifica le Linee guida per l’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili per assoggettare al regime dell’attività ad edilizia libera gli impianti idroelettrici e geotermoelettrici aventi una capacità di generazione non superiore a 500 kW di potenza di concessione. Viene quindi sostituito l’attuale requisito della compatibilità con il regime di scambio sul posto.
Il regime dell’attività ad edilizia libera prevede la realizzazione dei suddetti impianti previa comunicazione, anche per via telematica, dell’inizio dei lavori (CIL) da parte dell’interessato all’amministrazione comunale. In base alla normativa vigente, per l’applicazione del regime testé indicato, si richiede che gli impianti siano altresì realizzati in edifici esistenti sempre che non alterino i volumi e le superfici, non comportino modifiche delle destinazioni di uso, non riguardino le parti strutturali dell’edificio, non comportino aumento del numero delle unità immobiliari e non implichino incremento dei parametri urbanistici.


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Articolo 33

(Semplificazione Superbonus)

L’articolo 33 riconosce la detrazione al 110 per cento (Superbonus) anche per gli interventi volti alla eliminazione delle barriere architettoniche, aventi ad oggetto ascensori e montacarichi, eseguiti congiuntamente ad interventi antisismici.
La norma estende, altresì, alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale la possibilità di avvalersi dell’agevolazione fiscale per gli interventi realizzati su immobili rientranti nelle categorie catastali B/1, B/2 e D/4 (ad esempio: ospedali, case di cura e conventi) e ne determina il limite di spesa per le singole unità immobiliari. La disposizione chiarisce che tali interventi possono fruire della detrazione a condizione che i soggetti beneficiari svolgano attività di prestazione di servizi socio-sanitari e assistenziali e i cui membri del consiglio di amministrazione non percepiscano alcun compenso o indennità di carica.
L’articolo in esame, inoltre, semplifica la disciplina per fruire del Superbonus stabilendo che attraverso una comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) è possibile attestare gli estremi del titolo abilitativo che ha previsto la costruzione dell’immobile o del provvedimento che ne ha consentito la legittimazione (rendendo non più necessaria l’attestazione dello stato legittimo).


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Articolo 35-bis

(Misure di semplificazione e di promozione dell’economia circolare nella filiera foresta-legno)

L’articolo 35-bis, inserito durante l’esame in sede referente e fortemente voluto da Uncem, disciplina gli accordi di foresta, quali strumenti per lo sviluppo di reti di imprese nel settore forestale.
In particolare, il comma unico dell’articolo in commento integra l’art. 3 del decreto-legge n. 5 del 2009 (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 33 del 2009), in materia di distretti produttivi e reti di imprese, introducendo i commi da 4-quinquies.1 a 4-quinquies.4. Ciò al fine di introdurre misure di semplificazione e di promozione dell’economia circolare nella filiera foresta-legno, attese la specificità e la multifunzionalità della filiera nonché l’opportunità di un suo rilancio.
Nel dettaglio, il nuovo comma 4-quinquies.1 dell’art. 3 del d.l. 5/2009 prevede che sia promossa la stipulazione di accordi di foresta nel territorio nazionale, quali strumenti per lo sviluppo di reti di imprese nel settore forestale, al fine di valorizzare le superfici pubbliche e private a vocazione agro-silvo-pastorale, nonché per la conservazione e per l’erogazione dei servizi ecosistemici forniti dai boschi.
Il successivo comma 4-quinquies.2 del medesimo art. 3 dispone che gli accordi di foresta di cui sopra siano stipulati tra due o più soggetti, singoli o associati, di cui almeno la metà deve essere titolare del diritto di proprietà o di un altro diritto reale o personale di godimento su beni agro-silvo-pastorali o almeno un contraente deve rappresentare, in forma consortile o associativa o ad altro titolo, soggetti titolari dei diritti di proprietà o di un altro diritto reale o personale di godimento su beni agro-silvo-pastorali.
Il nuovo comma 4-quinquies.3, poi, prevede che gli accordi di foresta, allo scopo di valorizzare superfici private e pubbliche a vocazione agro-silvo-pastorale nonché di assicurare la conservazione e l’erogazione dei servizi ecosistemici, nel rispetto della biodiversità e dei paesaggi forestali, possano:
a) individuare e mettere in atto le migliori soluzioni tecniche ed economiche in funzione degli obiettivi condivisi e sottoscritti dai contraenti con gli accordi medesimi;
b) promuovere la gestione associata e sostenibile delle proprietà agro-silvo-pastorali per il recupero funzionale e produttivo delle proprietà fondiarie pubbliche e private, singole e associate, nonché dei terreni di cui alle lettere g) e h) del comma 2 dell’articolo 3 del testo unico in materia di foreste e filiere forestali, di cui al decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34;
c) prevedere la realizzazione di interventi volti alla riduzione dei rischi naturali, del rischio idrogeologico e di incendio boschivo;
d) prevedere la realizzazione di interventi e di progetti volti allo sviluppo di filiere forestali e alla valorizzazione ambientale e socioculturale dei contesti in cui operano;
e) promuovere sinergie tra coloro che operano nelle aree interne sia in qualità di proprietari o di titolari di altri diritti reali o personali sulle superfici agro-silvo-pastorali sia in qualità di esercenti attività di gestione forestale e di carattere ambientale, educativo, sportivo, ricreativo, turistico o culturale. A tale fine i soggetti di cui al comma 4-sexies del citato art. 3 stipulano contratti di rete secondo le disposizioni del comma 4-quater (del medesimo art. 3).


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Articolo 36

(Semplificazioni in materia di economia montana e forestale)

L’articolo 36, al comma 1, esenta dall’autorizzazione idraulica e dall’autorizzazione per il vincolo idrogeologico le attività di manutenzione straordinaria e ripristino delle opere di sistemazione idraulica forestale in aree montane e collinari ad alto rischio idrogeologico e di frana.
Il comma 2 esenta dall’autorizzazione paesaggistica gli interventi di manutenzione e ripristino delle opere di sistemazione idraulica forestale in aree montane e collinari ad alto rischio idrogeologico e di frana, che non alterino lo stato dei luoghi e siano condotti secondo i criteri e le metodologie dell’ingegneria naturalistica, da attuare nei boschi e nelle foreste aventi le caratteristiche previste dalla normativa in materia di beni culturali e del paesaggio.
Il comma 3 assoggetta al procedimento di autorizzazione paesaggistica semplificata, anche se interessano aree vincolate ai sensi
della vigente normativa concernente gli immobili e le aree di notevole interesse pubblico e nel rispetto di quanto previsto dal piano forestale di indirizzo territoriale e dai piani di gestione forestale o strumenti equivalenti, ove adottati, i seguenti interventi ed opere di lieve entità: a) interventi selvicolturali di prevenzione dei rischi secondo un piano di tagli dettagliato; b) ricostituzione e restauro di aree forestali degradate o colpite da eventi climatici estremi attraverso interventi di riforestazione e sistemazione idraulica; c) interventi di miglioramento delle caratteristiche di resistenza e resilienza ai cambiamenti climatici dei boschi.
Il comma 3-bis, inserito in sede referente, include tra gli interventi esclusi dall’autorizzazione paesaggistica anche i cavi interrati per il trasporto dell’energia elettrica facenti parte della rete di trasmissione nazionale alle medesime condizioni previste per le reti di distribuzione locale.


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Articolo 36-ter

(Misure di semplificazione e accelerazione per il contrasto al dissesto idrogeologico)

L’articolo 36-ter, inserito in sede referente, introduce la denominazione di commissari di Governo per il contrasto al dissesto idrogeologico per i commissari aventi competenze in materia di contrasto al dissesto idrogeologico, disciplinati da diverse normative, attribuendo ad essi la competenza degli interventi in tale ambito, indipendentemente dalla fonte di finanziamento. Prevede che gli interventi di prevenzione, mitigazione e contrasto al dissesto idrogeologico – ivi compresi quelli finanziabili tra le linee di azione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – siano qualificati come opere di preminente interesse nazionale, aventi carattere prioritario (commi da 1 a 3). Tali disposizioni (specifica il comma 20) non si applicano agli stati di emergenza di rilievo nazionale disciplinati dal Codice della protezione civile. Si prevede (comma 4) che il Ministro della transizione ecologica trasmetta una relazione annuale al Parlamento, entro il 30 giugno di ogni anno, contenente l’indicazione degli interventi di competenza dei Commissari di Governo per il contrasto al dissesto idrogeologico e il loro stato di attuazione. I commi da 5 a 8 recano novelle alla legislazione vigente in materia al fine di adeguarla alle disposizioni in esame.
Il comma 9 reca specifiche disposizioni in materia di manutenzione idraulica dei bacini e sottobacini idrografici.
I commi da 10 a 14 concernono lo snellimento delle procedure per la realizzazione degli interventi di contrasto al dissesto idrogeologico, modificando, tra l’altro, le norme materia di espropriazione per pubblica utilità.
I commi da 15 a 19 recano norme per la interoperabilità e la razionalizzazione dei sistemi informativi in materia di mitigazione del dissesto idrogeologico. Si reca la copertura deli oneri derivanti dallo svolgimento delle attività dell’ISPRA, pari a euro 165.000 per il 2021 e 235.000 per il 2022, cui si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la promozione dell’uso consapevole della risorsa idrica di cui articolo 1, comma 752, della legge di bilancio 2021.
Il comma 21 reca una novella all’articolo 1-bis, comma 1, del decretolegge n. 59 del 2021, concernente il Fondo complementare al PNRR, al fine di accelerare e semplificare gli interventi infrastrutturali anche connessi all’esigenza di contrastare il dissesto idrogeologico.

 

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Articolo 40

(Semplificazioni del procedimento di autorizzazione per l’installazione di infrastrutture di comunicazione elettronica e agevolazione per l’infrastrutturazione digitale degli edifici e delle unità immobiliari)

L’articolo 40, modificato nel corso dell’esame in sede referente, prevede alcune modifiche alle disposizioni normative concernenti, in particolare, i procedimenti autorizzatori relativi alle infrastrutture di comunicazione elettronica per impianti radioelettrici di cui all’articolo 87 del Codice delle comunicazioni elettroniche (comma 2) e quelli concernenti la disciplina delle opere civili, degli scavi e dell’occupazione di suolo pubblico necessari per l’installazione di infrastrutture di comunicazione elettronica, di cui all’articolo 88 decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 (comma 3). Tra i vari interventi di modifica delle due disposizioni si prevede – non più in termini meramente facoltativi – la convocazione della conferenza di servizi nei casi in cui siano necessari pronunciamenti di più amministrazioni per l’autorizzazione dell’intervento, la riduzione dei tempi di convocazione della stessa e il dimezzamento dei relativi termini normativi di svolgimento. Una ulteriore innovazione concerne la modalità di superamento del dissenso espresso da parte di un’Amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale o dei beni culturali: si prevede in questo caso che l’interessato possa rivolgersi al responsabile del procedimento perché, entro un termine pari alla metà di quello originariamente previsto (quindi in questo caso 45 giorni), concluda il procedimento attraverso le strutture competenti o con la nomina di un commissario. Pertanto non è più necessaria una delibera del Consiglio dei Ministri ai fini del superamento del dissenso.
Viene inoltre ridotto (da 6 mesi a 90 giorni) il termine di cui all’articolo 86 del Codice delle comunicazioni elettroniche, per la conclusione dei procedimenti in materia di installazione di reti di comunicazione elettronica e precisato, a seguito di una modifica introdotta in sede referente, che le disposizioni dell’articolo 86 si applicano anche agli interventi nei parchi e nelle riserve nazionali o regionali, nonché nei territori di protezione esterna dei parchi (comma 1).

 

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Articolo 58
(Semplificazione del processo di attuazione della Strategia Nazionale per le Aree Interne)
L’articolo 58 interviene sul procedimento di attuazione della Strategia Nazionale per le Aree Interne (SNAI), prevedendo che all’attuazione degli interventi si provveda mediante nuove modalità che saranno individuate da una apposita delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS), anziché mediante lo strumento dell’Accordo di programma quadro, come previsto dalla normativa previgente.
A tal fine l’articolo 58 modifica l’articolo 1, comma 15, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di bilancio per il 2014) il quale, nel disciplinare l’attuazione degli interventi destinati alle aree interne del Paese, prevedeva, nel testo previgente, la cooperazione tra i diversi livelli istituzionali mediante la sottoscrizione di accordi di programma quadro.
L’articolo 58 ha, dunque, lo scopo di modificare il processo di attuazione degli interventi previsti della Strategia Nazionale per le Aree Interne (SNAI), prevedendo a tal fine una apposita delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS), che definirà le modalità e le forme di cooperazione tra le diverse amministrazioni interessate, da realizzarsi con il coordinamento del Ministro per la Coesione territoriale che si avvale, a tal fine, dell’Agenzia per la Coesione territoriale.
Nelle more di adozione di tale delibera del CIPESS, e comunque non oltre il termine del 31 dicembre 2021, la norma dispone che la cooperazione tra le amministrazioni continuerà ad essere perseguita mediante il ricorso alla sottoscrizione dello strumento dell’Accordo di programma quadro.


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Articolo 59
(Proroga del termine per la perequazione infrastrutturale)
L’articolo 59, modificato in sede referente, interviene sulla disciplina vigente in materia di perequazione infrastrutturale (articolo 22 della legge n.42 del 2009) prorogando (dal 30 giugno) al 31 dicembre 2021 il termine entro cui deve essere effettuata la ricognizione delle dotazioni infrastrutturali esistenti nel Paese ed entro cui sono definiti gli standard di riferimento per la perequazione infrastrutturale in termini di servizi minimi per le predette tipologie di infrastrutture.
Fra i principali elementi di novità introdotte nell’ultima manovra economica, vi è la previsione, come detto confermata anche dall’art.59 del presente decreto legge, con cui è stato istituito, nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, il “Fondo perequativo infrastrutturale” per il finanziamento delle infrastrutture necessarie ad assorbire il divario infrastrutturale, con la dotazione complessiva, pari a 4.600 milioni di euro per gli anni dal 2022 al 2033.

Seguiranno specifici approfondimenti Uncem su questo importante fondo.


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Articolo 63-bis
(Modifiche all’articolo 3 della legge 20 novembre 2017, n. 168, in materia di trasferimenti di diritti di uso civico e permute aventi ad oggetto terreni a uso civico)
L’articolo 63-bis, inserito in sede referente, al comma 1 introduce i nuovi commi 8-bis, 8-ter e 8-quater all’articolo 3 della L. n. 168/2017 (Norme in materia di domini collettivi). Il nuovo comma 8-bis consente l’autorizzazione, da parte delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, dei trasferimenti di
diritti di uso civico e permute aventi ad oggetto terreni a uso civico appartenenti al demanio civico in caso di accertata e irreversibile trasformazione, a condizione che i predetti terreni: a) abbiano irreversibilmente perso la conformazione fisica o la destinazione funzionale di terreni agrari, boschivi o pascolativi per oggettiva trasformazione prima della generale apposizione del vincolo paesaggistico alle zone gravate da usi civici, stabilita con la legge n. 431/1985 (di
conversione del D.L 312/1985), poi abrogata, e le eventuali opere realizzate siano state autorizzate dall’amministrazione comunale; b) siano stati utilizzati in conformità ai vigenti strumenti di pianificazione urbanistica; c) non siano stati trasformati in assenza dell’autorizzazione paesaggistica o in difformità da essa.
Il nuovo comma 8-ter prevede che i trasferimenti di diritti di uso civico e le permute hanno ad oggetto terreni di superficie e valore ambientale equivalenti che appartengono al patrimonio disponibile dei comuni, delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano. I trasferimenti dei diritti e le permute comportano la demanializzazione di tali terreni, i quali sono sottoposti al vincolo paesaggistico in base all’articolo 142, comma 1, lettera h), del codice dei beni culturali e del paesaggio (d.lgs. n. 42/2004).
Il nuovo comma 8-quater prevede che i terreni dai quali sono trasferiti i diritti di uso civico sono sdemanializzati e su di essi è mantenuto il vincolo paesaggistico.

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Articolo 64-ter
(Proroga degli organi degli Enti parco nazionali)
L’articolo 64-ter, introdotto in sede referente, al fine di agevolare la programmazione degli interventi del PNRR nelle aree protette, prevede che la durata in carica del presidente e del consiglio direttivo di ciascun ente parco nazionale, ove il rispettivo mandato non risulti scaduto alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, è prorogata fino alla scadenza dell’organo nominato in data più recente.

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Articolo 64-quater

(Fruizione delle aree naturali protette)

L’articolo 64-quater, introdotto in sede referente, consente agli enti di gestione delle aree naturali protette di regolamentare l’accesso a specifiche aree o strutture in cui sia necessario il contingentamento dei visitatori, affidando il servizio di fruizione di tali aree o strutture, previo esperimento di procedure di evidenza pubblica, a soggetti in possesso di adeguata formazione e prevedendo la corresponsione di un contributo all’ente di gestione da parte dei visitatori.
La finalità della norma, enunciata nella stessa disposizione, è quella di consentire una migliore allocazione delle risorse attribuite dal PNRR agli enti di gestione delle aree naturali protette.

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Articolo 66, comma 1

(Proroga del termine per la modifica con maggioranza ordinaria degli statuti degli Enti del Terzo Settore)

L’articolo 66, comma 1, proroga al 31 maggio 2022 (precedentemente 31 maggio 2021) il termine entro il quale gli enti del Terzo settore possono modificare i propri statuti con le modalità e le maggioranze previste per le deliberazioni dell’assemblea ordinaria, al fine di adeguarli alle nuove disposizioni introdotte dal Codice del terzo settore.

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Articolo 66, comma 2
(Atti costitutivi delle organizzazioni di volontariato)
L’articolo 66, comma 2, inserito in sede referente, dispone in materia di ammissione come associati alle organizzazioni di volontariato dei gruppi comunali, intercomunali e provinciali di protezione civile. Il comma 2 dell’art. 66 esclude i gruppi comunali, intercomunali e provinciali di protezione civile dal computo della quota percentuale del 50 per cento che, ai sensi dell’art. 32, comma 4 del Codice del Terzo settore, si applica nel caso in cui gli atti costitutivi delle organizzazioni di volontariato prevedano l’ammissione come associati di altri enti del Terzo settore o di enti senza scopo di lucro.