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CURA ITALIA 
TUTTE LE MISURE PER GLI ENTI LOCALI E I TERRITORI

Misure per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid-19 “Cura Italia”
Quadro di 
sintesi degli interventi

LEGGE 24 aprile 2020, n. 27  Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19. Proroga dei termini per l’adozione di decreti legislativi.

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/04/29/20G00045/sg ]

 

 

Pubblica amministrazione

È prevista la nomina di un Commissario straordinario preposto al rafforzamento della risposta sanitaria all’emergenza da Covid-19. Se ne definisce l’ambito delle competenze (art. 122).
Al contempo, è disposta:
– la sospensione di tutti i termini inerenti lo svolgimento di procedimenti amministrativi e dei procedimenti disciplinari pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, per il periodo compreso tra la medesima data e quella del 15 aprile 2020. La disposizione ha portata generale, con le sole eccezioni dei termini stabiliti da specifiche disposizioni dei decreti-legge sull’emergenza epidemiologica in corso, e dei relativi decreti di attuazione, nonché dei termini relativi a pagamenti di stipendi, pensioni, retribuzioni, emolumenti per prestazioni a qualsiasi titolo, indennità da prestazioni assistenziali o sociali comunque denominate nonché di contributi, sovvenzioni e agevolazioni alle imprese (art. 103, co. 1, 1-bis, 3, 4 e 5);
– l’estensione della validità di tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, a condizione che siano in scadenza tra il 31 gennaio e il 31 luglio 2020, per i successivi 90 giorni dalla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza. La disposizione viene esplicitamente estesa alle SCIA e alle autorizzazioni paesaggistiche e ambientali. Sono stabilite norme speciali per l’esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili (art. 103, co. 2 e 6);
– la proroga fino al 31 agosto 2020 della validità dei documenti di riconoscimento e di identità con scadenza dal 31 gennaio 2020. Resta ferma, invece, la data di scadenza indicata nel documento ai fini dell’espatrio (art. 104).

Al fine di procedere all’immediata assunzione di dirigenti statali, sono dettate alcune disposizioni relative alle modalità di conclusione del VII corso-concorso per il reclutamento di dirigenti, bandito dalla Scuola Nazionale dell’Amministrazione (SNA), attualmente in fase di svolgimento, nonché alla conseguente assegnazione degli allievi alle amministrazioni. Più in generale, in relazione alla sospensione dei concorsi e alla perdurante necessità di ricambio generazionale nella PA, si demanda ad un regolamento, da adottare entro il 31 luglio 2020, l’aggiornamento, in via sperimentale, della disciplina vigente in materia di reclutamento e accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni, con l’obiettivo di semplificare le modalità di svolgimento delle procedure concorsuali ridurre i tempi di accesso al pubblico impiego (art. 74, co. 7-bis e 7-ter).

Le pubbliche amministrazioni sono autorizzate fino al 31 dicembre 2020, ad acquistare beni e servizi informatici e servizi di connettività, mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ed in deroga al Codice degli appalti e ad ogni altra disposizione di legge ad eccezione della legge penale e fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione (art. 75).
La Presidenza del Consiglio (o Ministro delegato) è inoltre autorizzata ad avvalersi – fino al 31 dicembre 2020 – di un contingente di esperti, a fini di innovazione tecnologica e digitalizzazione della pubblica amministrazione.
Altresì conferma (fino a naturale scadenza) gli incarichi ad esperti già conferiti a supporto del Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio (art. 76).
E’ disposta al contempo una proroga di tre mesi dei termini per l’adozione dei provvedimenti di riorganizzazione dei Ministeri con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previsti da disposizioni vigenti con scadenza tra il 1° marzo e il 31 luglio 2020. La proroga decorre dalla data di scadenza per l’adozione del d.P.C.M. prevista dalle rispettive disposizioni normative (art. 116).
E’ altresì consentito lo svolgimento in videoconferenza delle sedute dei consigli comunali, provinciali e metropolitani e delle giunte comunali, degli organi collegiali degli enti pubblici nazionali, degli organi degli enti e organismi del sistema camerale, nonché degli organi di associazioni private e delle fondazioni, anche nel caso in cui non sia stata precedentemente disciplinata tale facoltà, fino alla cessazione dello stato di emergenza e nel rispetto di specifici criteri (art. 73).
È prorogato il termine ultimo per l’indizione del referendum ex art. 138 Cost. sul testo della legge costituzionale di riduzione del numero dei parlamentari approvato dal Parlamento e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 12 ottobre 2019. Viene previsto che la consultazione referendaria sia indetta entro 240 giorni (anziché 60) dalla comunicazione dell’ordinanza dell’Ufficio centrale per il referendum sulla legittimità del referendum, comunicazione avvenuta il 23 gennaio 2020 (art. 81).
Infine, si ricorda che è autorizzata la spesa per il pagamento degli straordinari, dovuti ai maggiori compiti connessi all’emergenza epidemiologica da COVID 19, per il personale delle Forze di polizia, Forze armate, Guardia costiera, Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, prefetture, Amministrazione civile dell’interno, Polizia penitenziaria e dirigenti della carriera dirigenziale penitenziaria (art. 74) e norme sulla profilassi del personale delle Forze di polizia.

 

 

Misure in materia di contratti pubblici

In materia di contratti pubblici si segnalano i seguenti interventi volti a introdurre semplificazioni nelle procedure di acquisto di servizi, lavori e forniture per far fronte all’emergenza epidemiologica:
– si autorizzano le pubbliche amministrazioni, fino al 31 dicembre 2020, ad acquistare beni e servizi informatici e servizi di connettività, finalizzati ad agevolare il lavoro agile e a favorire la diffusione di servizi in rete, ivi inclusi i servizi di telemedicina, mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, ai sensi dell’art. 63, comma 2, lett. c), del D.Lgs. n. 50/2016 ;(il quale prevede che si possa accedere a tale procedura per ragioni di estrema urgenza derivante da eventi imprevedibili che impediscono il rispetto dei termini per le procedure consuete) (art. 75);
– si apporta una modifica al comma 18 dell’art. 35 del D.Lgs. n. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici) al fine di precisare che l’erogazione dell’anticipazione del prezzo (nella misura del 20 per cento del valore del contratto di appalto, come previsto dall’art. 32, comma 8, del Codice) a favore dell’appaltatore è consentita anche nel caso di consegna in via d’urgenza di lavori, servizi o forniture (art. 91, co. 2);
– si prevede che, nella vigenza dello stato di emergenza nazionale e, in ogni caso, sino al 31 luglio 2020, l’acquisizione di forniture e servizi da parte delle aziende, agenzie e degli enti del Servizio sanitario nazionale da utilizzare nelle attività di contrasto dell’emergenza COVID-19, qualora sia finanziata in via esclusiva tramite donazioni di persone fisiche o giuridiche private, ai sensi dell’art. 793 c.c., avviene mediante affidamento diretto, senza previa consultazione di due o più operatori economici, per importi non superiori alle soglie europee recate dal Codice dei contratti pubblici e a condizione che l’affidamento sia conforme al motivo delle liberalità (art. 99, co. 3).

 

 

Misure in materia di ambiente ed energia

Per quanto concerne la materia ambientale, si prorogano al 30 giugno 2020 i termini di scadenza dei seguenti adempimenti relativi alla gestione dei rifiuti:
– presentazione del MUD (modello unico di dichiarazione ambientale), per il quale la normativa vigente fissa il termine ordinario di presentazione al 30 aprile dell’anno successivo a quello di riferimento (art. 113, co. 1, lett. a));
– presentazione della comunicazione annuale dei dati relativi a pile e accumulatori immessi sul mercato nazionale nell’anno precedente e trasmissione dei dati relativi alla raccolta e al riciclaggio dei rifiuti di pile e accumulatori portatili, industriali e per veicoli (la normativa vigente fissa il termine di presentazione al 31 marzo) (art. 113, co. 1, lett. b));
– presentazione al Centro di Coordinamento RAEE (CDCRAEE) della comunicazione, da parte dei titolari degli impianti di trattamento dei RAEE, delle quantità di RAEE trattate nell’anno precedente (la normativa vigente fissa il termine al 30 aprile di ogni anno) (art. 113, co. 1, lett. c)); versamento del diritto annuale di iscrizione all’Albo nazionale gestori ambientali (art. 113, co. 1, lett. d)).
Nel corso dell’esame al Senato è stata, inoltre, introdotta una disposizione che consente di derogare alle quantità e ai limiti temporali massimi previsti dal Codice dell’ambiente per l’effettuazione del deposito temporaneo di rifiuti (art. 113-bis).
In materia di energia si segnalano i seguenti interventi:
– si demanda all’ARERA di prevedere, per i comuni maggiormente colpiti dall’epidemia di COVID-19 individuati nell’allegato 1 al DPCM del 1° marzo 2020, la sospensione temporanea, fino al 30 aprile 2020, dei termini di pagamento delle fatture e degli avvisi di pagamento, emessi o da emettere, delle forniture di energia elettrica, gas, ivi inclusi i gas diversi dal gas naturale distribuiti a mezzo di reti canalizzate, acqua e del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani; L’ARERA disciplina altresì le modalità di rateizzazione delle fatture e degli avvisi di pagamento i cui termini di pagamento sono stati sospesi nonché, ove opportuno, anche le modalità per la relativa copertura nell’ambito delle componenti tariffarie, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica (art. 72 bis, inserito dal Senato, che riproduce il testo dell’art. 4 del DL 9/2020);
 – si prevedono proroghe di termini relativi a varie fasi delle procedure in materia di assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni di acqua a scopo idroelettrico (art. 125-bis, introdotto dal Senato).

 

Enti territoriali

Per quanto concerne gli enti territoriali, si prevede innanzitutto la proroga dei termini relativi ad alcuni adempimenti contabili, con l’obiettivo di alleggerire i carichi amministrativi degli enti (art. 107).
In particolare:
– si interviene sul termine di adozione dei rendiconti o dei bilanci di esercizio relativi all’annualità 2019 degli enti ed organismi pubblici, diversi dalle società, e degli enti territoriali, che vengono prorogati, dal termine ordinario del 30 aprile, al 30 giugno 2020;
– si dispone il differimento al 31 luglio 2020 del termine di approvazione del bilancio di previsione 2020–2022 degli enti locali e dei termini per l’adozione dei bilanci di esercizio dell’anno 2019 previsti per gli enti del settore sanitario; sono altresì differiti i termini entro cui la giunta approva i bilanci d’esercizio
dell’anno 2019 dei suddetti enti ed il bilancio consolidato dell’anno 2019 del Servizio sanitario regionale (ora fissati, rispettivamente, al 30 giugno e al 31 luglio 2020);
– si differisce dal 30 aprile al 30 giugno 2020 il termine per la determinazione delle tariffe della Tari e della tariffa corrispettiva; si consente inoltre ai comuni di approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l’anno 2019 anche per l’anno 2020, provvedendo successivamente all’approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti per il 2020;
– si dispone il differimento al 30 settembre 2020 del termine per la deliberazione del Documento unico di programmazione degli enti locali, ordinariamente fissato al 31 luglio di ciascun anno;
– si prevede il rinvio di una serie di termini inerenti la procedura di dissesto finanziario e la procedura di riequilibrio finanziario pluriennale degli enti locali;
– si stabilisce, fino al 31 dicembre 2020, l’ampliamento di alcuni termini nell’ambito delle procedure di scioglimento dei consigli comunali e provinciali, anche conseguente a fenomeni di infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso.
Si prevede la possibilità di svolgimento in videoconferenza delle sedute dei consigli comunali provinciali e metropolitani e delle giunte comunali (art.73).
Si stanziano risorse per le prestazioni di lavoro straordinario effettuato dal personale della polizia locale impiegato nel contenimento dell’emergenza epidemiologica (art.115).
Si consente alle regioni e agli enti locali di calcolare il Fondo crediti di dubbia esigibilità considerando la percentuale di riscossione del quinquennio precedente con i dati del 2019 in luogo di quelli del 2020 (art.107-bis).
Viene poi riconosciuta alle regioni e agli enti locali, per il 2020, la facoltà di utilizzo della quota libera di avanzo di amministrazione per il finanziamento di spese correnti connesse con l’emergenza epidemiologica, in deroga alle disposizioni vigenti e, a determinate condizioni, già a partire dall’approvazione del rendiconto da parte dell’organo esecutivo. Per la medesima finalità è consentito agli enti locali l’utilizzo dei proventi dei titoli abilitativi edilizi e (della quasi totalità) delle sanzioni previste dal TU in materia edilizia (art. 109 riportato completo in fondo).
Si prevede, quindi, la sospensione della quota capitale dei mutui contratti dalle regioni ordinarie (art. 111) e dagli enti locali (art. 112) con la Cassa depositi e prestiti (CDP) e trasferiti al Ministero dell’economia e delle finanze, con destinazione dei relativi risparmi al rilancio dei settori economici colpiti dall’emergenza
epidemiologica.
Infine, viene prorogato di 6 mesi il termine entro cui le province e le città metropolitane sono tenute a restituire il questionario predisposto dalla Società Soluzioni per il sistema economico – Sose S.p.A. (denominato FP20U) nell’ambito del procedimento di determinazione dei fabbisogni standard (art. 110 riportato in fondo).

 

Agricoltura e pesca

Per il settore agricolo, della pesca e dell’acquacoltura, si prevede:
– la possibilità da parte delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano di concedere anche ai lavoratori del comparto agricolo il trattamento di integrazione salariale in deroga, per la durata della sospensione o riduzione del rapporto di lavoro e, comunque per un periodo non superiore a nove settimane. Il trattamento è equiparato a lavoro ai fini del calcolo delle prestazioni di disoccupazione agricola e della pesca (art. 22);
– un’indennità in favore dei lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell’INPS (relative agli artigiani, agli esercenti attività commerciali ed ai coltivatori diretti, mezzadri, coloni e imprenditori agricoli professionali), qualora tali soggetti non siano titolari di pensione e non siano iscritti ad altre forme
previdenziali obbligatorie (art. 28);
– un’indennità in favore degli operai agricoli a tempo determinato che non siano titolari di pensione e che nel 2019 abbiano svolto almeno 50 giornate effettive di attività di lavoro agricolo (art. 30);
– la proroga dal 31 marzo 2020 al 1° giugno 2020 del termine di presentazione delle domande per i trattamenti di disoccupazione agricola, relative agli eventi di disoccupazione verificatisi nell’anno 2019, per gli operai agricoli, a tempo determinato o indeterminato, per i piccoli coloni, i compartecipanti familiari, nonché per i piccoli coltivatori diretti che integrino le giornate di iscrizione negli elenchi dei giornalieri di campagna fino alla concorrenza di 51 giornate annue (art.32).
Viene, poi, stabilito:
– l’istituzione del Fondo per la promozione integrata, dotato di 150 milioni di euro per il 2020, per la realizzazione di una campagna straordinaria di comunicazione per sostenere le esportazioni italiane e l’internazionalizzazione del sistema economico nazionale nel settore agroalimentare (art. 72);
– l’aumento, dal 50 al 70 per cento, per il solo 2020 e a determinate condizioni, della percentuale di contributi PAC di cui può essere richiesto l’anticipo da parte delle imprese agricole (art. 78, co.1, 1-bis e 1-ter);
– la possibilità per le amministrazioni di posticipare al momento del saldo le verifiche relative alla conformità dei provvedimenti di concessione dei contributi alla regolarità contributiva, fiscale, europea, in materia di aiuti di Stato, e di certificazione antimafia, resa non più obbligatoria fino al 31 dicembre 2020, in ragione dell’emergenza sanitaria, ai fini del pagamento dei contributi derivanti dalla PAC. Vengono, poi, apportata due ulteriori modifiche al codice antimafia: la prima prevede che la documentazione antimafia sia acquisita in caso di elargizione di fondi statali per i terreni agricoli solo nel caso in cui l’importo degli stessi fondi sia superiore a 5.000 euro; la seconda stabilisce che la documentazione antimafia non è richiesta per i provvedimenti che erogano aiuti il cui valore complessivo non supera i 150.000 euro (art. 78, commi 1-quater, 1-quinquies e 1-sexies, comma 2- undecies e 3-quinquies);
– l’istituzione di un Fondo di 100 milioni di euro, per il 2020 per la copertura degli interessi su finanziamenti bancari e sui mutui dalle imprese agricole, nonché per le imprese del settore della pesca e dell’acquacoltura che hanno dovuto sospendere l’attività l’arresto temporaneo dell’attività di pesca (art. 78, co.2);
– la configurazione come pratica commerciale sleale vietata la subordinazione dell’acquisto di prodotti agroalimentari a certificazioni non obbligatorie riferite al COVID-19 e l’introduzione delle relative sanzioni (art. 78, commi 2-bis, 2-ter e 2-quater);
– l’estensione alle imprese agricole della possibilità di avvalersi degli interventi del Fondo di garanzia (art. 78, comma 2-quinquies);
– l’incremento di di 50 milioni di euro, per l’anno 2020, ldella dotazione del Fondo distribuzione derrate alimentari agli indigenti (art. 78, co.3);
– la previsione, ai fini dell’adempimento delle misure di sorveglianza sanitaria dei lavoratori agricoli, che la visita medica abbia validità annuale e consenta al lavoratore di prestare la prestazione lavorativa anche presso altre imprese agricole che abbiano gli stessi rischi lavorativi, senza necessità di ulteriori accertamenti medici. E’ res,poi, possibile stipulare apposite convenzioni affinché il medico competente non sia tenuto ad effettuare la visita degli ambienti di lavoro; in tal caso, il giudizio di idoneità produce effetti nei confronti di tutti i datori di lavoro convenzionati (art. 78, commi 2-sexies e 2-decies);
– la possibilità di poter costituire pegno rotativo sui prodotti agricoli e alimentari a indicazione d’origine protetta, inclusi i prodotti vitivinicoli e le bevande spiritose (art. 78, commi 2-duodecies e 2-quaterdecies);
– la sospensione per le imprese del settore florovivaistico fino al 15 luglio 2020 dei versamenti delle ritenute alla fonte e dei contributi previdenziali e assistenziali nonché la sospensione tra il 1 aprile e il 30 giugno 2020 dei versamenti IVA (art. 78, comma 2-quinquiesdecies);
– l’incrementa di 50 milioni per l’anno 2020 dell Fondo distribuzione derrate alimentari agli indigenti
(art. 78, comma 3);
– l’incremento dell’indennità a favore del personale dell’ICQRF – Ispettorato centrale della qualità e delle repressioni frodi dei prodotti agroalimentari (art. 78, comma 3-bis);
– l’autorizzazione alle Regioni e Province autonome all’utilizzo del latte, dei prodotti e derivati del latte negli impianti di digestione anaerobica siti nel proprio territorio regionale, derogando, limitatamente al periodo di crisi, alle procedure di autorizzazione previste per l’uso e la trasformazione delle biomasse. Agli imprenditori agricoli è consentito, previa autorizzazione dell’Autorità sanitaria competente, l’utilizzo agronomico delle acque reflue addizionate con siero (art. 78, comma 3-ter);
– la possibilità, nelle more dell’emergenza sanitaria in atto, di rilasciare da parte degli organismi di certificazione dei prodotti biologici e a denominazione protetta i certificati di idoneità senza procedere alle visite in azienda (art. 78, comma 3-quater);
– la proroga al 31 dicembre 2020 della validità dei permessi di soggiorno dei lavoratori stagionali agricoli in scadenza tra il 23 febbraio e il 31 maggio 2020 nonché la predisposizione di strumenti di intervento sanitario sugli alloggi e sulle condizioni dei lavoratori agricoli e dei braccianti, di concerto con le Regioni, i Comuni interessati e le autorità sanitarie (art. 78, commi 3-sexies e septies);
– la fissazione del 30 settembre 2020 come termine per la pubblicazione del bando per gli incentivi a favore degli impianti di biogas gestiti, a determinate condizioni, dagli imprenditori agricoli (art. 78, comma 3-octies);
– la riprogrammazione delle risorse previste dal programma operativo nazionale del Fondo europeo per gli affari marittimi e della pesca (art. 78, comma 3-novies);
– la concessione di mutui a tasso zero a favore delle imprese agricole ubicate nei comuni nell’allegato n. 1 al DPCM del 1 marzo 2020, avvalendosi di una disponibilità finanziaria di 10 milioni di euro per il 2020 (art. 78, commi 4-bis, 4-ter, 4-quater e 4-quinquies);
– la rinegoziazione dei mutui e degli altri finanziamenti in essere al 1 marzo 2020, richiesti dalle imprese agricole per soddisfare le esigenze di conduzione e/o miglioramento delle strutture produttive (art. 78, comma 4-sexies)
– la possibilità di inviare in via telematica la copia per immagine della delega agli intermediari abilitati ai fini della presentazione delle dichiarazioni all’Agenzia delle entrate, all’INPS, alle Amministrazioni pubbliche locali, alle Università e agli altri Enti erogatori convenzionati con gli intermediari abilitati (art. 78, comma 4-septies);
– l’applicazione della sospensione prevista dall’articolo 103 anche ai certificati di abilitazione alla vendita, di abilitazione e dell’attività di consulente e all’acquisto e utilizzo di prodotti fitosanitari (art. 78, comma 4-octies)
– l’estensione delle agevolazioni del Fondo rotativo per il sostegno delle imprese e gli investimenti in ricerca agli investimenti realizzati dalle imprese della filiera avicola nel limite di 100 milioni di euro per l’anno 2020 (art. 78, comma 4-novies);
– la proroga al 31 dicembre 2020 di tutte le certificazioni e dei collaudi dei motopescherecci adibiti alla pesca professionale (art. 103-bis)
– l’estensione, con specifico riguardo alle attività agricole, del grado di parentela – dal quarto al sesto grado – entro il quale la prestazione saltuaria svolta dai parenti ed affini può non essere configurata rapporto di lavoro autonomo o subordinato (art. 105).

 

Misure in materia di edilizia e urbanistica

In materia di edilizia e urbanistica si segnalano le seguenti norme introdotte durante l’esame al Senato:
– la previsione di una una procedura d’urgenza, per il riparto di risorse attribuite per la riduzione del disagio abitativo, pari complessivamente a 69,5 milioni di euro, a favore delle regioni, per l’annualità 2020, del Fondo nazionale per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione e del Fondo inquilini morosi incolpevoli (art. 65, commi 2-ter e 2-quater);
– la proroga di 90 giorni dei termini di validità e di inizio e fine lavori delle convenzioni di lottizzazione di cui all’art. 28 della legge n. 1150/1942 e dei relativi piani attuativi e propedeutici, in scadenza tra il 31 gennaio e il 31 luglio 2020 (art. 103, comma 2-bis).

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Si segnalano ancora in particolare i seguenti articoli:

Articolo 62-bis.

Proroga dei termini degli adempimenti tecnici e amministrativi relativi agli impianti a fune, ascensori e scale mobili in servizio pubblico e agli impianti di sollevamento di persone o cose in servizio privato

 

  1. Al fine di garantire la continuità del servizio, i termini relativi allo svolgimento nell’anno 2020 delle attività previste dal regolamento di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 1° dicembre 2015, n. 203, recante norme regolamentari in materia di revisioni periodiche, di adeguamenti tecnici e di varianti costruttive per i servizi di pubblico trasporto effettuati con funivie, funicolari, sciovie e slittinovie destinate al trasporto di persone, dal decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 17 aprile 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 103 del 4 maggio 2012, e dal decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti n. 144 del 18 maggio 2016, recante «Impianti aerei e terrestri. Prescrizioni tecniche riguardanti le funi», sono prorogati di dodici mesi, qualora non sia possibile procedere alle verifiche ed al rilascio delle autorizzazioni di competenza dell’autorità di sorveglianza entro i termini previsti dai citati decreti, ferma restando la certificazione da parte del direttore o del responsabile dell’esercizio della sussistenza delle condizioni di sicurezza per l’esercizio pubblico.
Articolo 109.

Utilizzo avanzi per spese correnti di urgenza  a fronte dell’emergenza COVID-19

  1. In considerazione della situazione di emergenza epidemiologica da COVID-19, in deroga alle modalità di utilizzo della quota libera dell’avanzo di amministrazione di cui all’articolo 42, comma 6, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, ferme restando le priorità relative alla copertura dei debiti fuori bilancio e alla salvaguardia degli equilibri di bilancio, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, limitatamente all’esercizio finanziario 2020, possono utilizzare la quota libera dell’avanzo di amministrazione per il finanziamento di spese correnti connesse con l’emergenza in corso.

2. Per le finalità di cui al comma 1, in deroga alle modalità di utilizzo della quota libera dell’avanzo di amministrazione di cui all’articolo 187, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ferme restando le priorità relative alla copertura dei debiti fuori bilancio e alla salvaguardia degli equilibri di bilancio, gli enti locali, limitatamente all’esercizio finanziario 2020, possono utilizzare la quota libera dell’avanzo di amministrazione per il finanziamento di spese correnti connesse con l’emergenza in corso. L’utilizzo della quota libera dell’avanzo di cui al periodo precedente è autorizzato, anche nel corso dell’esercizio provvisorio, per una percentuale non superiore all’80 per cento della medesima quota, nel caso in cui l’organo esecutivo abbia approvato lo schema del rendiconto di gestione 2019 e l’organo di revisione ne abbia rilasciato la relazione ai sensi dell’articolo 239, comma 1, lettera d), del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Agli stessi fini e fermo restando il rispetto del principio di equilibrio di bilancio, gli enti locali, limitatamente all’esercizio finanziario 2020, possono utilizzare, anche integralmente, per il finanziamento delle spese correnti connesse all’emergenza in corso, i proventi delle concessioni edilizie e delle sanzioni previste dal testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, fatta eccezione per le sanzioni di cui all’articolo 31, comma 4-bis, del medesimo testo unico.

  2-bis. Per l’esercizio finanziario 2020, in deroga all’articolo 51 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118:
   a) le variazioni al bilancio di previsione possono essere adottate dall’organo esecutivo in via di urgenza opportunamente motivata, salva ratifica con legge, a pena di decadenza, da parte dell’organo consiliare entro i successivi novanta giorni e comunque entro il 31 dicembre dell’anno in corso se a tale data non sia scaduto il predetto termine;

   b) in caso di mancata o parziale ratifica del provvedimento di variazione adottato dall’organo esecutivo, l’organo consiliare è tenuto ad adottare con legge nei successivi trenta giorni, e comunque entro il 31 dicembre dell’esercizio in corso, i provvedimenti ritenuti necessari nei riguardi dei rapporti eventualmente sorti sulla base della deliberazione non ratificata.

Articolo 110.
Rinvio questionari Sose
  1. Il termine di cui all’articolo 5, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216, relativo alla scadenza per la restituzione da parte delle Province e delle Città Metropolitane del questionario SOSE denominato FP20U e da parte dei comuni del questionario denominato FC50U, è fissato in centottanta giorni.