DECRETO INCENDI: OK DEFINITIVO ALLA CAMERA. LA LEGGE VA IN GAZZETTA UFFICIALE | ECCO COSA PREVEDE
Il Decreto incendi è convertito in legge con il voto definitivo, nelle scorse ore, alla Camera dei Deputati, che ha ricevuto il testo dal Senato. Nessuna nuova modifica a Montecitorio. L’articolato andrà così in Gazzetta Ufficiale.
Il provvedimento prevede – tra le altre cose – l’adozione con un Dpcm di un Piano nazionale di coordinamento per l’aggiornamento tecnologico e l’accrescimento delle capacità operative nelle azioni di previsione, prevenzione e lotta attiva agli incendi boschivi. Il piano ha validità triennale, ma opotrà essere aggiornato annualmente. 40 milioni di euro vengono stanziati per rafforzare le capacita’ operative antincendio. Infine, il testo contiene una serie di misure per accelerare l’aggiornamento del catasto dei soprassuoli percorsi dal fuoco, prevedendo interventi sostitutivi delle Regioni in caso di inadempienza dei Comuni.
Tre assi, come accennato nelle righe precedenti, importanti nel testo definitivo del Decreto:
1. il rafforzamento dell’azione di coordinamento tra Stato e Regioni, con la predisposizione da parte della Protezione civile di un Piano nazionale a seguito di una ricognizione triennale, che può essere fatta anche su base annuale, per individuare tutte le necessità dal punto di vista dell’aggiornamento tecnologico e dell’accrescimento della capacità operativa nelle azioni di prevenzione e nella lotta attiva contro gli incendi boschivi.
2. Il secondo obiettivo riguarda il potenziamento della capacità operativa del sistema nazionale di Protezione civile, attraverso l’acquisto di mezzi aerei, anche i droni, mezzi terrestri e adeguate strumentazioni tecnologiche.
3. Il terzo obiettivo riguarda l’attivazione del catasto dei terreni percorsi dal fuoco, considerato che purtroppo non tutti i Comuni vi provvedono tempestivamente. Si prevede, quindi, che l’Arma dei carabinieri, entro 45 giorni dall’estinzione dell’incendio, trasmetta ai Comuni il rilievo delle aree bruciate e, se i Comuni non provvedono tempestivamente all’aggiornamento, interviene la Regione con poteri sostitutivi.
L’articolo 2 stanzia 40 milioni per il rafforzamento urgente della capacità operativa delle componenti statali nelle attività di prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi. Le risorse sono finalizzate all’acquisizione di mezzi operativi, terrestri e aerei, e di attrezzature per la lotta attiva agli incendi boschivi, ulteriori rispetto alla vigente programmazione. Le risorse sono così ripartite: 33,3 milioni per il Ministero dell’interno per le esigenze del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco; 2,1 milioni per il Ministero della difesa; 4,6 milioni per le esigenze del Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari dell’Arma dei Carabinieri.
Nell’ambito della Strategia Nazionale per lo sviluppo delle Aree Interne del Paese (SNAI), una quota delle risorse non impegnate autorizzate dalla legge di Bilancio 20208, nell’importo di 20 milioni per l’anno 2021 e di 40 milioni per ciascuno degli anni 2022 e 2023, viene destinata al finanziamento di interventi volti a prevenire gli incendi boschivi nelle aree interne del Paese in cui il rischio di incendio è elevato, anche con riguardo alle aree naturali protette9. La disposizione si applica tenendo conto di quanto previsto dalle classificazioni di carattere regionale, elaborate nell’ambito dei Piani antincendio boschivi approvati dalle Regioni.
Gli interventi sono informati al principio di valorizzazione e tutela del patrimonio boschivo attraverso azioni e misure volte, tra l’altro, a contrastare l’abbandono di attività di cura del bosco, prevedere postazioni di atterraggio dei mezzi di soccorso, realizzare infrastrutture, quali vasche di rifornimento idrico, utili ad accelerare gli interventi di spegnimento degli incendi, vie di accesso e tracciati spartifuoco, atti, altresì, a consentire il passaggio dei mezzi di spegnimento, nonché attività di pulizia e manutenzione delle aree periurbane, finalizzate alla prevenzione degli incendi.
Si prevede il coordinamento tra i piani antincendio boschivo ed i piani operativi nazionali, approvati nell’ambito della programmazione dei fondi strutturali 2021/2027 e finalizzati alla sicurezza e all’incolumità dei territori e delle persone, con i documenti nazionali e regionali di programmazione e pianificazione forestale, previsti dall’art. 6 del decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34.
L’articolo 7-bis prevede che per gli addetti agricoli e forestali assunti dalle amministrazioni pubbliche con contratti di diritto privato, per l’esecuzione di talune tipologie di lavori ivi indicati, si applichino i relativi contratti o accordi collettivi nazionale, regionali e provinciali.
Si prevede, inoltre, che per le amministrazioni pubbliche partecipi al tavolo di contrattazione nazionale e a livello territoriale per la stipulazione del CCNL privatistico, un rappresentante delle Regioni.
DISPOSIZIONI FINANZIARIE. L’articolo 8 stabilisce che, fermo restando lo stanziamento di 40 milioni per l’acquisto di mezzi operativi e di attrezzature per la lotta attiva agli incendi boschivi previsto dall’articolo 2, alla realizzazione delle misure di lotta contro gli incendi boschivi di cui al presente decreto, concorrono le risorse disponibili nell’ambito del PNRR Missione 2, componente 4, specificamente destinate alla realizzazione di un sistema avanzato e integrato di monitoraggio del territorio, nel limite di 150 milioni di euro. Si prevede, inoltre, che si assuma quale ambito prioritario di intervento l’insieme delle aree protette nazionali e regionali e i siti della rete Natura 2000, nonché delle aree classificate ad elevato rischio idrogeologico.
L’UNCEM – Unione Nazionale Comuni Comunità Enti Montani – è l’organizzazione nazionale unitaria che da oltre 60 anni raggruppa e rappresenta i comuni interamente e parzialmente montani le comunità montane e le Unioni di comuni montani.