DL RILANCIO: GLI ARTICOLI DI INTERESSE PER GLI ENTI LOCALI [AGG. AL 14 MAGGIO 2020]
In attesa del testo definitivo, di seguito alcuni articoli del DL Rilancio che riguardano Enti locali e territori.
Art.113
Fondo per l’esercizio delle funzioni fondamentali degli enti locali
1.Al fine di concorrere ad assicurare ai comuni, alle province e alle città metropolitane le risorse necessarie per l’espletamento delle funzioni fondamentali, per l’anno 2020, anche in relazione alla possibile perdita di entrate connesse all’emergenza Covid-19, è istituito presso il Ministero dell’Interno un fondo con una dotazione di 3,5 miliardi di euro per il medesimo anno, di cui 3 miliardi di euro in favore dei comuni e 0,5 miliardi di euro in favore di province e città metropolitane. Con decreto del Ministero dell’interno, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, da adottare entro il 10 luglio 2020, previa intesa in Conferenza stato città ed autonomie locali, sono individuati criteri e modalità di riparto tra gli enti di ciascun comparto del fondo di cui al presente articolo sulla base degli effetti dell’emergenza COVID-19 sulle minori entrate, al netto delle minori spese e tenendo conto dei contributi assegnati a vario titolo a ristoro delle predette minori entrate, e sui fabbisogni di spesa valutati dal tavolo
Art. 114
Reintegro Fondo di Solidarietà Comunale a seguito dell’emergenza alimentare
1.Tenuto conto di quanto previsto dall’Ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 658 del 29 marzo 2020, al fine di ripristinare la dotazione del Fondo di solidarietà comunale di cui all’articolo 1, comma 380, lettera b), della legge 24 dicembre 2012, n. 228, la stessa è incrementata, per l’anno 2020, dell’importo di euro 400.000.000, da destinare alle finalità originarie del fondo di solidarietà comunale.
Art.121
Fondo comuni ricadenti nei territori delle province Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza
1. In considerazione della particolare gravità dell’emergenza sanitaria da COVID-19 che ha interessato i territori delle province di cui al comma 6 dell’articolo 18 del decreto legge 8 aprile 2020, n. 23, è istituito presso il Ministero dell’interno un fondo con una dotazione di 200 milioni di euro per l’anno 2020, in favore dei comuni ricadenti nei territori delle predette province. Con decreto del Ministero dell’interno, da adottarsi entro 10 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legge è disposto il riparto del contributo di cui al primo periodo sulla base della popolazione residente. I comuni beneficiari devono destinare le risorse di cui al periodo precedente ad interventi di sostegno di carattere economico e sociale connessi con l’emergenza sanitaria da COVID-19.
Art.123
Differimento dei termini per la stabilizzazione dei contributi a favore dei comuni per interventi di messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale e per l’abbattimento delle barriere architettoniche
1. In considerazione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, al fine di assicurare, limitatamente all’anno 2020, a favore dei comuni, la stabilizzazione dei contributi per gli interventi di messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale e per l’abbattimento delle barriere architettoniche, dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono differiti i termini di seguito indicati:
a) il termine di cui all’articolo 30, comma 14-ter, terzo periodo, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, è fissato al 15 luglio;
b) il termine di cui all’articolo 30, comma 14-ter, quarto periodo, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, è fissato al 30 agosto;
c) il termine di cui all’articolo 30, comma 14-ter, sesto periodo, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, è fissato al 15 novembre.
Art.128
Incentivi per efficientamento energetico, sisma bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici
(…) Seguiranno aggiornamenti
Art.184
Esenzioni dall’imposta municipale propria-IMU per il settore turistico
1. In considerazione degli effetti connessi all’emergenza sanitaria da COVID 2019, sono esentati dalla prima rata relativa all’anno 2020, dell’imposta municipale propria (IMU) di cui all’articolo 1, commi da 738 a 783 della legge 27 dicembre 2019, n. 160:
a) gli immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché gli immobili degli stabilimenti termali;
b) gli immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e gli immobili degli agriturismi, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù e dei campeggi, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate;
2. Per il ristoro ai comuni a fronte delle minori delle entrate derivanti dal comma 1, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell’interno, un fondo con una dotazione di 158,7 milioni di euro per l’anno 2020. Alla ripartizione del Fondo si provvede con decreto del Ministro dell’interno di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
Relazione illustrativa
La disposizione prevede l’abolizione del versamento della prima rata dell’IMU, quota-Stato e
quota-Comune in scadenza alla data del 16 giugno 2020 per i possessori di immobili
classificati nella categoria catastale D/2, vale a dire gli immobili degli agriturismi, dei
villaggi turistici, degli ostelli della gioventù e dei campeggi, a condizione che i relativi
proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate, a condizione che i possessori degli
stessi siano anche gestori delle attività ivi svolte. La norma prevede altresì la stessa
agevolazione per gli stabilimenti balneari vale a dire quelli marittimi, lacuali e fluviali nonché
per gli stabilimenti termali.
Art.230
Fondo per l’innovazione tecnologica e la digitalizzazione
1. Nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze è istituito un Fondo, con una dotazione di cinquanta milioni di euro per l’anno 2020, per l’innovazione tecnologica e la digitalizzazione, destinato alla copertura delle spese per interventi, acquisti e misure di sostegno a favore di una strategia di condivisione e utilizzo del patrimonio informativo pubblico a fini istituzionali, della diffusione dell’identità digitale, del domicilio digitale e delle firme elettroniche, della realizzazione e dell’erogazione di servizi in rete, dell’accesso ai servizi in rete tramite le piattaforme abilitanti previste dagli articoli 5, 62, 64 e 64-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, nonché per i servizi e le attività di assistenza tecnico-amministrativa necessarie. Le suddette risorse, sono trasferite al bilancio autonomo della Presidenza del consiglio dei ministri per essere assegnate al Ministro delegato per l’innovazione tecnologica e la digitalizzazione, che provvede alla gestione delle relative risorse.
Art.233
Incremento del Fondo di sostegno alle attività economiche nelle aree interne a seguito dell’emergenza Covid-19
1. All’articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, così come modificato dall’articolo 1, comma 313, della legge 27 dicembre 2019, n.160, dopo il comma 65-quater è aggiunto il seguente comma:
“65-quinquies. Il Fondo di cui al comma 65-ter è incrementato di Euro 60 milioni per l’anno 2020, di Euro 30 milioni per l’anno 2021 e di Euro 30 milioni per l’anno 2022, anche al fine di consentire ai Comuni presenti nelle aree interne di far fronte alle maggiori necessità di sostegno del settore artigianale e commerciale conseguenti al manifestarsi dell’epidemia da Covid-19.”.
Art.116
Servizi delle pubbliche amministrazioni
1. Al decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile
2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) l’articolo 48 è sostituito dal seguente:
“Art. 48
(Prestazioni individuali domiciliari).
1. Durante la sospensione dei servizi educativi e scolastici, di cui all’articolo 2 del decreto
legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017,
n. 66 e successive modificazioni, disposta con i provvedimenti adottati ai sensi dell’articolo 3
comma 1 del decreto legge del 23 febbraio 2020 n. 6, e durante la sospensione delle attività
sociosanitarie e socioassistenziali nei centri diurni per anziani e per persone con disabilità, dei
centri diurni e semiresidenziali per minori, per la salute mentale, per le dipendenze e per
persone senza fissa dimora, dei servizi sanitari differibili, laddove disposta con ordinanze
regionali o altri provvedimenti, considerata l’emergenza di protezione civile e il conseguente
stato di necessità, le pubbliche amministrazioni forniscono, anche su proposta degli enti
gestori di specifici progetti per il fine di cui al presente articolo, avvalendosi del personale
disponibile, già impiegato in tali servizi, anche dipendente da soggetti privati che operano in
convenzione, concessione o appalto, prestazioni in forme individuali domiciliari o a distanza
o rese nel rispetto delle direttive sanitarie negli stessi luoghi ove si svolgono normalmente i
servizi senza ricreare aggregazione. Tali servizi possono essere svolti secondo priorità
individuate dall’amministrazione competente, tramite coprogettazioni con gli enti gestori,
impiegando i medesimi operatori ed i fondi ordinari destinati a tale finalità, alle stesse
condizioni assicurative sinora previsti, anche in deroga a eventuali clausole contrattuali,
convenzionali, concessorie, adottando specifici protocolli che definiscano tutte le misure
necessarie per assicurare la massima tutela della salute di operatori ed utenti, secondo quanto
stabilito al comma 2.
2. Durante la sospensione dei servizi educativi e scolastici e dei servizi sociosanitari e
socioassistenziali di cui al comma 1, le pubbliche amministrazioni sono autorizzate al
pagamento dei gestori privati dei suddetti servizi per il periodo della sospensione, sulla base
delle risorse disponibili e delle prestazioni rese in altra forma. Le prestazioni convertite in
altra forma, in deroga alle previsioni del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, previo
accordo tra le parti secondo le modalità indicate al comma 1 del presente articolo, sono
retribuite ai gestori con quota parte dell’importo dovuto per l’erogazione del servizio secondo
le modalità attuate precedentemente alla sospensione e subordinatamente alla verifica
dell’effettivo svolgimento dei servizi. E’ inoltre corrisposta un’ulteriore quota per il
mantenimento delle strutture attualmente interdette che è ad esclusiva cura degli affidatari di
tali attività, tramite il personale a ciò preposto, fermo restando che le stesse dovranno
risultare immediatamente disponibili e in regola con tutte le disposizioni vigenti, con
particolare riferimento a quelle emanate ai fini del contenimento del contagio da Covid-19,
all’atto della ripresa della normale attività. Le pubbliche amministrazioni possono
riconoscere, ai gestori, un contributo a copertura delle spese residue incomprimibili, tenendo
anche in considerazione le entrate residue mantenute, dagli stessi gestori, a seguito dei
corrispettivi derivanti dai pagamenti delle quote di cui al presente comma e di altri contributi
a qualsiasi titolo ricevuti.
3. A seguito dell’attivazione dei servizi di cui al comma 2, è fatta comunque salva la
possibilità per i gestori di usufruire, in relazione alle ore non lavorate, dei trattamenti del
fondo di integrazione salariale e di cassa integrazione in deroga laddove riconosciuti per la sospensione dei servizi educativi per l’infanzia di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, degli altri servizi di cui al comma 1 e dei servizi degli educatori per gli alunni disabili, ove attivati gli accordi di cui all’articolo 4-ter, o di servizi sociosanitari e socioassistenziali resi in convenzione, appalto o concessione nell’ambito dei provvedimenti assunti in attuazione del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 e con ordinanze regionali o altri provvedimenti che dispongano la sospensione dei centri diurni per anziani e persone con disabilità.»
b) all’articolo 92, comma 4-bis, primo periodo, le parole: “e di trasporto scolastico” sono soppresse.
Relazione illustrativa
La disposizione introduce due modifiche al decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27. La lettera a) sostituisce integralmente l’articolo 48. Al comma 1 del novellato articolo 48 si prevede che durante la sospensione dei servizi educativi e scolastici, di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66 e successive modificazioni, disposta con i provvedimenti adottati ai sensi dell’articolo 3 comma 1 del decreto legge del 23 febbraio 2020 n. 6, e durante la sospensione delle attività sociosanitarie e socioassistenziali nei centri diurni per anziani e per persone con disabilità, dei centri diurni e semiresidenziali per minori, per la salute mentale, per le dipendenze e per persone senza fissa dimora, dei servizi sanitari differibili, che sia stata disposta con ordinanze regionali o altri provvedimenti, in ragione dell’emergenza di protezione civile e del conseguente stato di necessità, le pubbliche amministrazioni forniscano prestazioni sostitutive che possono avvenire in forme individuali domiciliari o a distanza o che possono essere rese negli stessi luoghi ove si svolgono normalmente i servizi, nel rispetto delle direttive sanitarie e delle regole di sicurezza relative al distanziamento sociale. L’individuazione delle prestazioni da svolgere e le modalità attraverso cui svolgerle possono essere definite tramite coprogettazioni con gli enti gestori, e possono riguardare specifici progetti da questi ultimi proposti. I servizi sostitutivi vengono svolti avvalendosi del personale disponibile, già impiegato nei servizi sospesi, anche dipendente da soggetti privati che operano in convenzione, concessione o appalto, ed esclusivamente impiegando i fondi ordinari destinati a tale finalità. Viene assicurato il rispetto di protocolli che definiscano tutte le misure necessarie per garantire la massima tutela della salute di operatori ed utenti. Il comma 2 specifica che, durante la sospensione dei servizi educativi e scolastici e dei servizi sociosanitari e socioassistenziali di cui al comma 1, le pubbliche amministrazioni sono autorizzate al pagamento dei gestori privati dei suddetti servizi utilizzando l’importo dovuto per l’erogazione del servizio secondo le modalità attuate precedentemente alla sospensione, appostato nel proprio bilancio e già destinato allo scopo, e senza quindi affrontare ulteriori oneri, suddiviso in tre distinte quote. Una quota commisurata alle prestazioni rese in altra forma, secondo le modalità indicate al comma 1, subordinatamente alla verifica del loro effettivo svolgimento. Una seconda quota per il mantenimento delle strutture attualmente interdette, ad esclusiva cura degli affidatari di tali attività che a tale scopo utilizzano il personale a ciò preposto, in modo tale che le strutture siano immediatamente disponibili e in regola con tutte le disposizioni vigenti, all’atto della ripresa della normale attività. Una terza quota eventualmente riconosciuta a copertura delle spese residue incomprimibili, definita tenendo anche in considerazione altre entrate che affluiscono agli enti gestori.
Il terzo comma specifica che è fatta comunque salva la possibilità per i gestori di usufruire, in relazione alle ore non lavorate, dei trattamenti del fondo di integrazione salariale e di cassa integrazione in deroga laddove riconosciuti per la sospensione dei servizi di cui al comma 1 e dei servizi degli educatori per gli alunni disabili, ove attivati gli accordi di cui all’articolo 4- ter, o di servizi sociosanitari e socioassistenziali resi in convenzione, appalto o concessione nell’ambito dei provvedimenti assunti in attuazione del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 e con ordinanze regionali o altri provvedimenti che dispongano la sospensione dei centri diurni per anziani e persone con disabilità. La lettera b) dispone che all’articolo 92, comma 4-bis, primo periodo, le parole: “e di trasporto scolastico” siano soppresse.