LEGGE DI BILANCIO 2021 | LE PRINCIPALI MISURE PER ENTI LOCALI, AMBIENTE, TERRITORIO
Pubblichiamo di seguito una sintesi delle principali misure della legge di bilancio 2021, relative a Enti locali, ambiente, territorio.
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Rifinanziamento del Fondo per la crescita sostenibile di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, destinando le risorse alla promozione della nascita e dello sviluppo delle società cooperative di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 dicembre 2014 (cd. “Nuova Marcora”), nonché la modifica alla disciplina di sostegno al credito alla cooperazione, per cui le società finanziarie partecipate dal MISE che operano interventi finanziari di sostegno allo sviluppo di piccole e medie imprese cooperative possono essere destinatarie di fondi pubblici nazionali e regionali, nonché svolgere attività di promozione, servizi e assistenza nella gestione dei fondi, affidati ad enti o amministrazioni pubbliche aventi la finalità di sostenere l’occupazione attraverso la nascita e lo sviluppo di imprese cooperative e di lavoro sociali (commi 261-262).
In materia di edilizia e di ristrutturazioni:
Proroga per l’anno 2021 delle detrazioni spettanti per le spese sostenute per interventi di efficienza energetica, di ristrutturazione edilizia, per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici, nonché per il recupero o il restauro della facciata esterna degli edifici (commi 58-59) e quelle per la sistemazione a verde di aree scoperte di immobili privati a uso abitativo (comma 75);
con le modifiche apportate in sede referente si stabilisce che la detrazione dall’imposta lorda delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici per le spese documentate, fino ad un ammontare complessivo non superiore a 48.000 euro spetta, nella misura del 50 per cento, anche per interventi di sostituzione del gruppo elettrogeno di emergenza esistente con generatori di emergenza a gas di ultima generazione; è inoltre innalzato da 10.000 a 16.000 euro l’importo complessivo sul quale calcolare la detrazione al 50 per cento prevista per l’acquisto di mobili e di elettrodomestici di classe non inferiore ad A+ (A per i forni), per le apparecchiature per le quali sia prevista l’etichetta energetica, finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione (nuovo comma 60);
le modifiche alla disciplina della detrazione al 110% (cd superbonus), tra le quali la proroga per gli interventi di efficienza energetica e antisismici effettuati sugli edifici fino al 30 giugno 2022 (rispetto al previgente termine del 31 dicembre 2021), da ripartire in quattro quote annuali per la parte di spesa sostenuta nel 2022, l’estensione agli interventi per la coibentazione del tetto, agli edifici privi di attestato di prestazione energetica, alla eliminazione delle barriere architettoniche, agli impianti solari fotovoltaici su strutture pertinenziali agli edifici, agli interventi su edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate (nuovi commi 66-74).
L’esenzione dalla prima rata dell’IMU 2021 gli immobili ove si svolgono specifiche attività connesse ai settori del turismo, della ricettività alberghiera e degli spettacoli (nuovi commi 599-600).
Si consente a regioni, comuni e altri enti pubblici territoriali, per le finalità di valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico, di procedere all’acquisto diretto delle unità immobiliari dando notizia, sul silo istituzionale dell’ente, delle relative operazioni, con indicazione del soggetto pubblico alienante e del prezzo pattuito (nuovo comma 153).
In materia sanitaria:
Al fine di salvaguardare i livelli di assistenza anche mediante la telemedicina, impegna le regioni a destinare una quota pari allo 0,5% dello stanziamento del programma di investimenti in edilizia sanitaria, all’acquisto, da parte delle strutture sanitarie pubbliche e private accreditate, di dispositivi e applicativi informatici che consentano di effettuare refertazione a distanza, consulto tra specialisti e assistenza domiciliare da remoto (comma 444).
Rispetto alle politiche di coesione:
vengono stabilite le modalità di copertura degli oneri per il cofinanziamento nazionale degli interventi cofinanziati dall’Unione europea per il periodo di programmazione 2021/2027 a valere sulle risorse dei fondi strutturali (FSE e FESR) e del Fondo per la giusta transizione, del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e del Fondo europeo per gli affari marittimi e per la pesca (FEAMP) (commi 51-57);
si prevedono interventi volti ad assorbire il divario infrastrutturale tra le aree del Paese e a tal fine istituisce un fondo con una dotazione complessiva di 4,6 miliardi di euro dal 2022 al 2033 (comma 815); il fondo riguarda le aree montane, come chiesto da Uncem in occasione degli Stati generali della Montagna 2020;
si estende sino al 2029 l’applicazione dell’esonero contributivo parziale (cd. Decontribuzione Sud), attualmente previsto fino alla fine del 2020 in favore dei datori di lavoro privati che operano nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia (commi 161, 164-169); viene prorogato al 31 dicembre 2022 il credito d’imposta per l’acquisto di beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive nelle zone assistite ubicate nelle regioni del Mezzogiorno (Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Molise, Sardegna e Abruzzo) (commi 171-172); viene disposta una prima assegnazione aggiuntiva di risorse al Fondo per lo sviluppo e la coesione per il ciclo di programmazione 2021-2027, per complessivi 50 miliardi. Vengono altresì definiti i criteri e le procedure di programmazione, di gestione finanziaria e di monitoraggio delle risorse 2021-2027, in analogia con il precedente periodo di programmazione, ferma restando la chiave di riparto delle risorse dell’80 per cento alle aree del mezzogiorno e del 20 per cento alle aree del centro-nord (commi 177).
Si prevede l’introduzione di una serie di misure per l’attuazione del Programma Next Generation EU. In particolare si prevede (commi 1037-1050) l’istituzione di un apposito Fondo di rotazione nello stato di previsione del MEF, con una dotazione, nel testo iniziale del disegno di legge, di 34,775 miliardi di euro per il 2021, 41,305 miliardi di euro per il 2022 e 44,573 miliardi di euro per il 2023. Nel corso dell’esame in Commissione la dotazione del Fondo è stata ridotta a 32.766,6 milioni di euro per il 2021 (-2.008,4 milioni) e a 40.037,4 milioni di euro per il 2022 (-97,6 milioni).
Tra le misure relative agli enti territoriali si segnalano le seguenti disposizioni:
si incrementa di 100 milioni di euro per il 2021 e 50 milioni per il 2022 il fondo per il sostegno ai comuni in deficit strutturale per cause imputabili alle condizioni socio economiche dei territori (commi 775-777);
si definiscono nuove modalità di finanziamento delle province e delle città metropolitane delle regioni a statuto ordinario a decorrere dal 2022. In particolare, si prevede l’istituzione di due fondi unici nei quali fare confluire i contributi e i fondi di parte corrente dei suddetti enti, da ripartire tenendo progressivamente conto della differenza tra i fabbisogni standard e le capacità fiscali, con finalità di perequazione delle risorse (commi 783-785).
Vengono introdotte una serie di disposizioni in materia contabile per gli enti territoriali:
si estende all’esercizio finanziario 2021 la facoltà per gli enti territoriali di utilizzare la quota libera di avanzo di amministrazione per il finanziamento di spese correnti connesse con l’emergenza epidemiologica, in deroga alle disposizioni vigenti;
si proroga al 2021 la norma che autorizza gli enti locali ad utilizzare i proventi delle concessioni edilizie e delle sanzioni in materia edilizia per il finanziamento delle spese correnti connesse all’emergenza COVID-19;
si proroga al 2021 la norma che consente alle Regioni e alle Province autonome di procedere alle variazioni del bilancio di previsione con atto dell’organo esecutivo in via di urgenza, salva successiva ratifica con legge, a pena di decadenza, da parte dell’organo consiliare;
si consente ai consigli regionali di approvare la legge di assestamento, nelle more della conclusione del giudizio di parifica del rendiconto da parte della Corte dei conti, anche sulla base delle risultanze del rendiconto approvato dalla Giunta;
si prevede che le somme ricevute in caso di estinzione anticipata di uno strumento finanziario derivato possono essere destinate al ripiano del disavanzo 2020 e 2021 correlato all’emergenza COVID-19;
si istituisce un tavolo tecnico, con rappresentanti della Ragioneria generale e delle Regioni e Province autonome, per valutare l’utilizzo delle quote accantonate e vincolate del risultato di amministrazione degli enti in disavanzo in considerazione del protrarsi dell’emergenza COVID-19 (commi 786-789);
si dispone l’Incremento del fondo di solidarietà comunale per il miglioramento dei servizi in campo sociale e il potenziamento degli asili nido (commi 791-794);
si incrementano di 1 miliardo le risorse stanziate per investimenti delle regioni ordinarie, ampliandone contemporaneamente gli ambiti di utilizzo. Si prevede, poi, che le risorse per l’edilizia scolastica possano essere possono essere utilizzate anche per interventi di messa in sicurezza, nuova costruzione e cablaggio interno degli edifici stessi (commi 809-814);
si incrementa di 500 milioni di euro la dotazione del fondo per l’esercizio delle funzioni degli enti locali, istituito dal D.L. n. 34/2020 per assicurare a comuni, province e città metropolitane le risorse necessarie per l’espletamento delle funzioni fondamentali, in relazione alla perdita di entrate locali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19, di cui 450 milioni in favore dei comuni e 50 milioni in favore delle città metropolitane e delle province. Il riparto delle risorse integrative del fondo sarà effettuato in due fasi, attraverso decreti del Ministro dell’interno, da adottare il primo entro il 28 febbraio 2021 ed il secondo entro il 30 giugno 2021 (commi 822- 823 e 827-831);
si istituisce un Fondo nello stato di previsione del Ministero dell’interno a favore dei piccoli comuni con meno di 500 abitanti, con una dotazione di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023. Il Fondo è destinato a supplire ai minori trasferimenti del Fondo di solidarietà comunale per i comuni che hanno percepito, nell’anno precedente, una minore quota dei medesimi trasferimenti di oltre il 15 per cento rispetto alla media della fascia di appartenenza dei restanti comuni della provincia (comma 832);
si rifinanzia per 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023 il Fondo di sostegno ai comuni marginali, destinandolo al finanziamento di interventi a supporto della coesione sociale e dello sviluppo economico nelle aree del Paese maggiormente colpite dal fenomeno dello spopolamento e con limitata offerta di servizi alle persone e alle attività economiche.
Viene incrementata la dotazione del fondo di solidarietà comunale. Le risorse aggiuntive sono destinate a finanziare lo sviluppo dei servizi sociali comunali svolti in forma singola o associata dai comuni delle regioni a statuto ordinario e a incrementare il numero di posti disponibili negli asili nido dei comuni delle regioni a statuto ordinario e delle regioni Sicilia e Sardegna, con particolare attenzione ai comuni nei quali i predetti servizi denotano maggiori carenze (commi 791-794).
Viene potenziato il sistema dei servizi sociali comunali svolti in maniera singola o associata e, contestualmente, rafforza i servizi territoriali di cui all’art. 7, comma 1, del D.Lgs n. 147 del 2017 (segretariato sociale; servizio sociale professionale; tirocini finalizzati all’inclusione sociale, all’autonomia delle persone e alla riabilitazione; sostegno socioeducativo domiciliare o territoriale; assistenza domiciliare socio-assistenziale e servizi di prossimità; sostegno alla genitorialità e servizio di mediazione familiare; mediazione culturale; servizio di pronto intervento sociale) nell’ottica del raggiungimento, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, di fissare un livello essenziale delle prestazioni e dei servizi sociali (commi 797-804).
In materia di edilizia scolastica:
si dispone che le risorse di cui all’art. 1, co. 63, della L. 160/2019 (L. di bilancio 2020), destinate al finanziamento degli interventi di manutenzione straordinaria e incremento dell’efficienza energetica delle scuole di province e città metropolitane, nonché delle scuole degli enti di decentramento regionale, possono essere destinate anche ad interventi di messa in sicurezza, nuova costruzione e cablaggio interno degli edifici scolastici (comma 810);
si incrementano di € 1 mln per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, le risorse destinate ad interventi urgenti finanziati a valere sul Fondo unico per l’edilizia scolastica. Inoltre, si proroga (dal 31 dicembre 2020) al 31 dicembre 2021 la possibilità per i sindaci e i presidenti delle province e delle città metropolitane di operare con i poteri dei commissari straordinari, previsti per interventi infrastrutturali ritenuti prioritari, e si introducono ulteriori deroghe riguardanti le procedure di approvazione del programma acquisti e lavori e dei progetti relativi ai lavori (artt. 21 e 27 del Codice dei contratti pubblici) (commi 811 e 812);
si istituisce nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un Fondo con una dotazione di € 150 mln per il 2021, al fine di consentire l’erogazione dei servizi di trasporto scolastico nei comuni in conformità alle misure di contenimento della diffusione del COVID-19 (comma 790); nello stesso stato di previsione si istituisce un ulteriore fondo finalizzato a consentire l’erogazione di servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale e regionale, destinato anche a studenti (comma 816).
In materia di turismo:
si prevede l’estensione del contributo a fondo perduto per attività economiche e commerciali nei centri storici di rilevante interesse turistico. Il contributo è attualmente riconosciuto agli esercenti attività di impresa di vendita di beni o servizi al pubblico, svolte nei centri storici di 19 comuni capoluogo di provincia. Il contributo viene esteso agli esercenti attività di impresa di vendita di beni o servizi al pubblico, svolte nei comuni dove sono situati santuari religiosi (ove siano state registrate, nell’ultima rilevazione presenze turistiche in numero almeno tre volte superiore a quello dei residenti). Il contributo ha effetto dal 2021 entro un limite massimo di spesa di 10 milioni di euro (commi 87-88).
Con riferimento al trasporto ciclistico, si prevede un rifinanziamento di 4 mln € per il 2021 e di 1 mln per il 2022 sul cap. 7582 relativo al fondo per la progettazione e la realizzazione di ciclovie turistiche.
In materia di trasporti:
con riferimento al trasporto pubblico locale e al tasporto stradale si prevede l’istituzione di un fondo con una dotazione di 150 milioni di euro per l’anno 2021 per consentire l’erogazione dei servizi di trasporto scolastico nei comuni in conformità alle misure di contenimento della diffusione del COVID-19 (Co. 790) e un ulteriore fondo diretto a finanziare i servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale e regionale, nelle Regioni e nelle Province autonome di Trento e Bolzano, con una dotazione di 200 milioni di euro per l’anno 2021 (Co. 816).
E’ prevista inoltre l’istituzione di un Fondo, pari a 4 milioni di euro per l’anno 2020 e 6 milioni di euro per l’anno 2021 per erogare di contributi ai comuni che con ordinanza adottata entro il 30 giugno 2021, provvedono a istituire appositi spazi riservati destinati alla sosta gratuita di persone con limitata o impedita capacità motoria muniti di contrassegno speciale o di donne in stato di gravidanza (comma 819), rimettendo ad un decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali il compito di definire i criteri di determinazione dell’importo da assegnare a ciascun comune, le modalità di erogazione e quelle di presentazione delle domande di accesso al contributo medesimo (comma 820).
In materia di agricoltura:
la previsione, che per l’anno 2021, non sia applicata l’imposta di registro nella misura fissa di 200 euro agli atti di trasferimento a titolo oneroso di terreni e relative pertinenze di valore economico inferiore o uguale a 5.000 euro, qualificati come agricoli in base agli strumenti urbanistici vigenti, ove posti in essere a favore di coltivatori diretti ed imprenditori agricoli professionali, iscritti nella relativa gestione previdenziale ed assistenziale (comma 41);
l’istituzione, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, di un Fondo per la tutela ed il rilancio delle filiere agricole (apistica, brassicola, della canapa e della frutta a guscio), con una dotazione di 10 milioni di euro per l’anno 2021 (commi 138 e 139);
l’incremento di 3 milioni di euro, per il 2021, per il finanziamento di un programma sperimentale di messa a dimora di alberi e per la creazione di foreste urbane e periurbane, nelle città metropolitane. Si ricorda che, per tali finalità, è stata inizialmente autorizzata la spesa di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 (comma 570);
l’adozione di iniziative volte alla valorizzazione delle tradizioni enogastronomiche, delle produzioni agroalimentari e industriali italiane e della dieta mediterranea e del contrasto al fenomeno dell’Italian sounding. Per il conseguimento di tali fini, è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023 (commi 1144- 1149).
Sono inoltre previste le seguenti misure relative alle Olimpiadi invernali 2026:
si dettano norme volte ad accelerare le procedure autorizzative relative alla realizzazione delle opere destinate alle Olimpiadi invernali del 2026 (Milano- Cortina) (comma 772); si autorizza una spesa di 45 milioni di euro per il 2021 e 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, per le opere legate all’impiantistica sportiva delle Olimpiadi invernali 2026, nelle Regioni Lombardia e Veneto e nelle province autonome di Trento e di Bolzano (comma 773).
Con riferimento alle politiche in materia ambientale, si segnalano le disposizioni volte a incrementare le risorse per finalità di tutela ambientale, e in particolare:
incrementare di 6 milioni di euro a decorrere dall’anno 2021 le risorse destinate al contributo dello Stato a favore dei parchi nazionali, al fine di potenziarne la gestione e il funzionamento (comma 736).
Prevista l’istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell’ambiente, del Fondo per la promozione dell’uso consapevole della risorsa idrica, destinato all’effettuazione di campagne informative per gli utenti del servizio idrico integrato, con una dotazione di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 (comma 752).
Istituita in via sperimentale nello stato di previsione del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare il Fondo per la promozione della tariffazione puntuale, con dotazione di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, al fine di incentivare l’adozione dei sistemi di misurazione puntuale dei rifiuti conferiti dalle utenze domestiche (commi 767-769).
Prevista la modifica della disciplina dei contributi alle regioni ordinarie (recata dai commi 134- 138 della legge di bilancio 2019), al fine precipuo di incrementare di 1 miliardo le risorse per la messa in sicurezza del territorio e di ampliare le finalità di utilizzo (commi 809-810).
Diverse misure riguardano, infine, il sostegno ai territori colpiti da eventi sismici e calamitosi. In particolare si segnalano le seguenti misure:
si prevede il finanziamento di 100 milioni di euro con delibera del CIPE, a favore di uno specifico Contratto Istituzionale di Sviluppo (a valere per il 2021, sul Fondo per lo sviluppo e la coesione, programmazione 2021-2027) nei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 (commi 191-193);
si prevede che l’importo di 40 milioni di euro (quota parte della somma di 80 milioni di euro versata dalla Camera dei deputati e affluita al bilancio dello Stato in data 6 novembre 2020) è destinato, nell’esercizio 2020, al Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate, di cui all’art. 4 del D.L. n. 189/2016, per essere trasferito alla contabilità speciale intestata al Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione dei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 201 (comma 413);
si autorizza una spesa di 100 milioni di euro per l’anno 2021 nei territori colpiti dagli eventi alluvionali avvenuti nel 2019 e nel 2020, per cui è stato dichiarato lo stato di emergenza ai sensi dell’art. 24, comma 1 del Codice della protezione civile, al fine di provvedere agli interventi urgenti, anche strutturali, per la riduzione del rischio residuo e alla ricognizione dei fabbisogni per la ricostruzione pubblica e privata (comma 700);
al fine dell’accelerazione e dell’attuazione degli investimenti sul dissesto idrogeologico (ivi inclusi quelli finanziabili tra le linee di azione sulla tutela del territorio nell’ambito del Piano Nazionale per la ricostruzione e la resilienza), si consente il ricorso a contratti di lavoro a tempo determinato, ivi incluse altre forme di lavoro flessibile, con durata non superiore al 31 dicembre 2021 e in deroga a quanto previsto dalla normativa vigente (commi 701-704);
al fine di far fronte ai danni causati dalle alluvioni del 28 novembre 2020 nel territorio della regione Sardegna, si prevede la concessione di contributi, nel limite complessivo di 5 milioni di euro per l’anno 2021, in favore dei soggetti pubblici e privati e delle attività economiche e produttive danneggiati (commi 781-782);
si proroga fino al 31 dicembre 2021 la sospensione del pagamento delle rate dei mutui e dei finanziamenti nei territori colpiti da eventi sismici e alluvionali (comma 946);
si interviene sulla stabilizzazione del personale assunto a tempo determinato in servizio presso gli Uffici speciali per la ricostruzione e presso gli enti locali dei crateri dei territori colpiti dagli eventi sismici del 2009, 2012, e 2016 (comma 953).
In materia di cultura:
si incrementa di € 1 mln per il 2021 il Fondo per il funzionamento dei piccoli musei ai fini della digitalizzazione del patrimonio, della progettazione di podcast e di percorsi espositivi funzionali alla fruizione, nonché della predisposizione di programmi di didattica e-learning (comma 578);
si istituisce nello stato di previsione del MIBACT il Fondo per il sostegno al settore dei festival, cori, bande e musica jazz, con una dotazione di € 3 mln per il 2021.Gli aiuti sono concessi nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato. I termini, le modalità e la procedura per il riparto delle risorse del Fondo e per l’individuazione dei soggetti e dei relativi progetti ammessi al finanziamento sono definiti da un apposito bando emanato dal MIBACT (commi 114-116);