“DECRETO AGOSTO” IN GAZZETTA UFFICIALE. TUTTE LE MISURE PER ENTI LOCALI, TERRITORI, AREE INTERNE
DECRETO “AGOSTO”
In G.U. n. 203 del 14 agosto 2020, S.O. n. 30, è pubblicato il D.L. 14 agosto 2020, n. 104: Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell’economia.
Si può leggere a questo link: https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/08/14/20G00122/sg
DI SEGUITO, UNCEM PUBBLICA GLI ARTICOLI RELATIVI A TERRITORI, ENTI LOCALI, AREE INTERNE
Art. 28 Rafforzamento della strategia per lo sviluppo delle aree interne 1. Al fine di rafforzare ed ampliare la strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne del Paese, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 13, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, come modificata dall'articolo 1, commi 895 e 896, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e dall'articolo 1 comma 314 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è incrementata di 10 milioni di euro per l'anno 2020 a carico delle dotazioni del Fondo di rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183 e di 100 milioni di euro per l'anno 2021 a carico del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione-programmazione 2014-2020 di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.
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Art. 32
Misure per l'edilizia scolastica, per i patti di comunita' e per
l'adeguamento dell'attivita' didattica per l'anno scolastico
2020-2021
1. Il fondo di cui all'articolo 235 del decreto-legge 19 maggio
2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio
2020, n. 77, e' incrementato di 400 milioni di euro nell'anno 2020 e
di 600 milioni di euro nell'anno 2021. Il predetto incremento e'
destinato alle finalita' di cui ai commi 2 e 3, delle quali
costituisce limite di spesa.
2. Quota parte dell'incremento di cui al comma 1, pari a 32 milioni
di euro nell'anno 2020 e a 48 milioni di euro nell'anno 2021, e'
destinata:
a) al trasferimento di risorse agli enti titolari delle
competenze relative all'edilizia scolastica ai sensi della legge 11
gennaio 1996, n. 23 ai fini dell'acquisizione in affitto o con le
altre modalita' previste dalla legislazione vigente, inclusi
l'acquisto, il leasing o il noleggio di strutture temporanee, di
ulteriori spazi da destinare all'attivita' didattica nell'anno
scolastico 2020/2021, nonche' delle spese derivanti dalla conduzione
di tali spazi e del loro adattamento alle esigenze didattiche;
b) alla assegnazione di risorse agli uffici scolastici regionali
per il sostegno finanziario ai patti di comunita'. Per la predetta
finalita', nel corso dell'anno scolastico 2020/2021, le istituzioni
scolastiche stipulano accordi con gli enti locali contestualmente a
specifici patti di comunita', di collaborazione, anche con le
istituzioni culturali, sportive e del terzo settore, o ai piani di
zona, opportunamente integrati, di cui all'articolo 19 della legge 8
novembre 2000, n. 328, al fine di ampliare la permanenza a scuola
degli allievi, alternando attivita' didattica ad attivita'
ludico-ricreativa, di approfondimento culturale, artistico,
coreutico, musicale e motorio-sportivo, in attuazione di quanto
disposto dall'articolo 1, comma 7, della legge 13 luglio 2015, n.
107.
3. Quota parte dell'incremento di cui al comma 1, pari a 368
milioni di euro nell'anno 2020 e a 552 milioni di euro nell'anno
2021, e' destinata:
a) al potenziamento delle misure previste all'articolo 231-bis
del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito con modificazioni
dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, consentendo la sostituzione del
personale cosi' assunto dal primo giorno di assenza fermo restando il
rispetto della normativa vigente ed il prioritario ricorso al
personale a qualunque titolo in servizio presso l'istituzione
scolastica e in possesso di abilitazione o di titolo di studio
idoneo. Il 10 per cento delle risorse che incrementano il fondo di
cui di cui all'articolo 235 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34,
per l'attivazione dei contratti temporanei a tempo determinato del
personale scolastico, e' resa indisponibile per essere utilizzata per
la copertura delle sostituzioni;
b) nel limite delle risorse a cio' destinate ai sensi del comma
5, all'autorizzazione allo svolgimento di prestazioni di lavoro
straordinario rese nei mesi di agosto e settembre 2020 dal personale
degli ambiti territoriali del Ministero dell'istruzione impegnato
nelle operazioni di avvio dell'anno scolastico 2020/2021 e
all'incremento del fondo per il miglioramento dell'offerta formativa
di cui all'articolo 40 del CCNL comparto istruzione e ricerca del 19
aprile 2018, anche per remunerare lo svolgimento di prestazioni
aggiuntive rese dal personale delle istituzioni scolastiche nei
limiti predefiniti.
4. Al fine di consentire l'avvio e lo svolgimento dell'anno
scolastico 2020/2021 e per le finalita' di cui all'articolo 231-bis
del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e del presente
articolo, per l'anno scolastico 2020/2021 al personale scolastico e
al personale coinvolto nei servizi erogati dalle istituzioni
scolastiche in convenzione o tramite accordi, non si applicano le
modalita' di lavoro agile di cui all'articolo 263 del decreto-legge
19 maggio 2020, n. 34.
5. Con il decreto di cui all'articolo 235 del citato decreto-legge
si determinano le modalita' e la misura del riparto delle risorse di
cui ai commi 2 e 3 tra le finalita' ivi indicate.
6. Il termine del 30 settembre 2020 di cui all'articolo 1, comma
147, lettera b), della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e' prorogato
al 30 settembre 2021 limitatamente alle graduatorie comunali del
personale scolastico, educativo e ausiliario destinato ai servizi
educativi e scolastici gestiti direttamente dai comuni.
7. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 400 milioni di euro nel
2020 e di 600 milioni di euro nel 2021, si provvede ai sensi
dell'articolo 114.
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Art. 39 Incremento Fondo per l'esercizio delle funzioni degli enti locali 1. Ai fini del ristoro della perdita di gettito degli enti locali connessa all'emergenza epidemiologica da COVID-19, al netto delle minori spese e delle risorse assegnate dallo Stato a compensazione delle minori entrate e delle maggiori spese, la dotazione del fondo di cui al comma 1 dell'articolo 106 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e' incrementata di 1.670 milioni di euro per l'anno 2020, di cui 1.220 milioni di euro in favore dei comuni e 450 milioni di euro in favore di province e citta' metropolitane. L'incremento del fondo di cui al periodo precedente e' ripartito con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 20 novembre 2020, previa intesa in Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, sulla base di criteri e modalita' che tengano conto del proseguimento dei lavori del tavolo di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 29 maggio 2020, nonche' del riparto delle risorse di cui al decreto del Ministero dell'interno 24 luglio 2020 il cui comunicato e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 188 del 28 luglio 2020. Le risorse di cui al presente comma e di cui all'articolo 106, comma 1, del decreto-legge n. 34 del 2020 sono contabilizzate al titolo secondo delle entrate dei bilanci degli enti alla voce del piano dei conti finanziario E.2.01.01.01.001 «Trasferimenti correnti da Ministeri», al fine di garantire l'omogeneita' dei conti pubblici e il monitoraggio a consuntivo delle minori entrate tributarie. Al relativo onere, quantificato in 1.670 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 114. 2. Gli enti locali beneficiari delle risorse di cui al comma 1 del presente articolo e di cui all'articolo 106 del decreto-legge n. 34 del 2020, sono tenuti a inviare, utilizzando l'applicativo web http://pareggiobilancio.mef.gov.it, entro il termine perentorio del 30 aprile 2021, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, una certificazione della perdita di gettito connessa all'emergenza epidemiologica da COVID-19, al netto delle minori spese e delle risorse assegnate a vario titolo dallo Stato a ristoro delle minori entrate e delle maggiori spese connesse alla predetta emergenza, firmata digitalmente, ai sensi dell'articolo 24 del codice dell'amministrazione digitale (CAD) di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, dal rappresentante legale, dal responsabile del servizio finanziario e dall'organo di revisione economico-finanziaria, attraverso un modello e con le modalita' definiti con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, da adottare entro il 31 ottobre 2020. La certificazione di cui al periodo precedente non include le riduzioni di gettito derivanti da interventi autonomamente assunti dalla regione o provincia autonoma per gli enti locali del proprio territorio, con eccezione degli interventi di adeguamento alla normativa nazionale. La trasmissione per via telematica della certificazione ha valore giuridico ai sensi dell'articolo 45, comma 1, del CAD di cui al citato decreto legislativo n. 82 del 2005. Gli obblighi di certificazione di cui al presente comma, per gli enti locali delle regioni Friuli Venezia-Giulia, Valle d'Aosta e province autonome di Trento e di Bolzano che esercitano funzioni in materia di finanza locale in via esclusiva, sono assolti per il tramite delle medesime regioni e province autonome. 3. Gli enti locali che non trasmettono, entro il termine perentorio del 30 aprile 2021, la certificazione di cui al comma 2 sono assoggettati ad una riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio, dei trasferimenti compensativi o del fondo di solidarieta' comunale in misura pari al 30 per cento dell'importo delle risorse attribuite, ai sensi del primo periodo del comma 2, da applicare in dieci annualita' a decorrere dall'anno 2022. A seguito dell'invio tardivo della certificazione, le riduzioni di risorse non sono soggette a restituzione. In caso di incapienza delle risorse, operano le procedure di cui all'articolo 1, commi 128 e 129, della legge 24 dicembre 2012, n. 228. 4. Ai fini della verifica a consuntivo della perdita di gettito e dell'andamento delle spese, da effettuare entro il 30 giugno 2021, ai sensi del comma 1 dell'articolo 106 del decreto-legge n. 34 del 2020 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, si tiene conto delle certificazioni di cui al comma 2. 5. Le variazioni di bilancio riguardanti le risorse di cui al comma 1 possono essere deliberate sino al 31 dicembre 2020. ______
Art. 40
Incremento ristoro imposta di soggiorno
1. La dotazione del fondo di cui al comma 1 dell'articolo 180 del
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni,
dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e' incrementata di 300 milioni di
euro per l'anno 2020. L'incremento di cui al primo periodo e'
ripartito con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di
Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali da adottare entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
2. All'onere di cui al comma 1, pari a 300 milioni di euro, per
l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 114.
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Art. 45
Incremento risorse per progettazione enti locali
1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 51, la parola «2034» e' sostituita dalla seguente:
«2031»;
b) dopo il comma 51, e' aggiunto il seguente: «51-bis. Le risorse
assegnate agli enti locali per gli anni 2020 e 2021 ai sensi del
comma 51 sono incrementate di 300 milioni di euro per ciascuno degli
anni 2020 e 2021, e sono finalizzate allo scorrimento della
graduatoria dei progetti ammissibili per l'anno 2020, a cura del
Ministero dell'interno, nel rispetto dei criteri di cui ai commi da
53 a 56. Gli enti beneficiari del contributo sono individuati con
comunicato del Ministero dell'interno da pubblicarsi entro il 5
novembre 2020. Gli enti locali beneficiari confermano l'interesse al
contributo con comunicazione da inviare entro dieci giorni dalla data
di pubblicazione del comunicato di cui al secondo periodo, e il
Ministero dell'interno provvede a formalizzare le relative
assegnazioni con proprio decreto da emanare entro il 30 novembre
2020. Gli enti beneficiari sono tenuti al rispetto degli obblighi di
cui al comma 56 a decorrere dalla data di pubblicazione del citato
decreto di assegnazione.»;
c) al comma 52, secondo periodo, dopo la lettera b), e' aggiunta
la seguente: «b-bis) le informazioni relative al quadro economico
dell'opera, dando evidenza dei costi inerenti la progettazione,
qualora l'ente locale utilizzi un Codice Unico di Progetto (CUP) di
lavori.»;
d) al comma 58, le parole «al comma 51» sono sostituite dalle
seguenti «ai commi 51 e 51-bis».
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, lettera b),
pari a 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, si
provvede ai sensi dell'articolo 114.
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Art. 46
Incremento risorse per messa in sicurezza di edifici e territorio
degli enti locali
1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 139, la parola «2026,» e' sostituita dalle seguenti:
«2026 e» la parola «2031» e' sostituita dalla seguente: «2030.» e le
parole «, di 800 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2032 e
2033 e di 300 milioni di euro per l'anno 2034.» sono soppresse;
b) dopo il comma 139 e' inserito il seguente: «139-bis. Le
risorse assegnate ai comuni ai sensi del comma 139, sono incrementate
di 900 milioni di euro per l'anno 2021 e 1.750 milioni di euro per
l'anno 2022. Le risorse di cui al primo periodo sono finalizzate allo
scorrimento della graduatoria delle opere ammissibili per l'anno
2021, a cura del Ministero dell'interno, nel rispetto dei criteri di
cui ai commi da 141 a 145. Gli enti beneficiari del contributo sono
individuati con comunicato del Ministero dell'interno da pubblicarsi
entro il 31 gennaio 2021. I comuni beneficiari confermano l'interesse
al contributo con comunicazione da inviare entro dieci giorni dalla
data di pubblicazione del comunicato di cui al terzo periodo e il
Ministero dell'interno provvede a formalizzare le relative
assegnazioni con proprio decreto da emanare entro il 28 febbraio
2021. Gli enti beneficiari del contributo sono tenuti al rispetto
degli obblighi di cui al comma 143 a decorrere dalla data di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del citato decreto di
assegnazione.»;
c) al comma 140, secondo periodo, dopo le parole «La richiesta
deve contenere» sono inserite le seguenti: «il quadro economico
dell'opera, il cronoprogramma dei lavori, nonche'»;
d) al comma 147 le parole «al comma 139» sono sostituite dalle
seguenti «ai commi 139 e 139-bis»;
e) il comma 148 e' sostituito dal seguente: «148. Le attivita' di
supporto, assistenza tecnica e vigilanza connesse all'utilizzo delle
risorse per investimenti stanziate nello stato di previsione del
Ministero dell'interno sono disciplinate secondo modalita' previste
con decreto del Ministero dell'interno, con oneri posti a carico
delle risorse di cui al comma 139, nel limite massimo annuo di
500.000 euro. Ai fini dello svolgimento delle attivita' di vigilanza,
il Ministero dell'interno, all'atto dell'erogazione all'ente del
contributo o successivamente, effettua controlli per verificare le
dichiarazioni e le informazioni rese in sede di presentazione della
domanda e, a collaudo avvenuto, effettua controlli sulla regolarita'
della documentazione amministrativa relativa all'utilizzo delle
risorse e sulla realizzazione dell'opera in conformita' al progetto.
Il Ministero dell'interno, nei limiti delle risorse previste per le
attivita' di cui al primo periodo, con specifiche convenzioni ove
sono indicate anche le modalita' di rimborso delle relative spese
sostenute, puo' richiedere la collaborazione di altre Amministrazioni
competenti ovvero della Guardia di finanza.»;
f) dopo il comma 148-bis e' aggiunto il seguente: «148-ter. I
termini di cui all'articolo 1, comma 857-bis, della legge 27 dicembre
2017, n. 205, per quanto attiene ai contributi riferiti all'anno 2019
e i termini di cui all'articolo 1, comma 143, per quanto attiene ai
contributi riferiti all'anno 2020, sono prorogati di tre mesi».
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, lettera b),
pari a 900 milioni di euro per l'anno 2021 e 1.750 milioni di euro
per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 114.
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Art. 47
Incremento risorse per piccole opere
1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 29 e' inserito il seguente: «29-bis. Le risorse
assegnate ai comuni per l'anno 2021 ai sensi del comma 29 sono
incrementate di 500 milioni di euro. L'importo aggiuntivo e'
attribuito ai comuni beneficiari, con decreto del Ministero
dell'interno, entro il 15 ottobre 2020, con gli stessi criteri e
finalita' di utilizzo di cui ai commi 29 e 30. Le opere oggetto di
contribuzione possono essere costituite da ampliamenti delle opere
gia' previste e oggetto del finanziamento di cui al comma 29. Gli
enti beneficiari sono tenuti al rispetto degli obblighi di cui ai
commi 32 e 35.»;
b) al comma 33, dopo il primo periodo, e' aggiunto, in fine, il
seguente: «Nel caso di finanziamento di opere con piu' annualita' di
contributo, il Ministero dell'interno, ferma restando l'erogazione
del 50 per cento della prima annualita' previa verifica dell'avvenuto
inizio dell'esecuzione dei lavori attraverso il sistema di
monitoraggio di cui al comma 35, eroga sulla base degli stati di
avanzamento dei lavori le restanti quote di contributo, prevedendo
che il saldo, nella misura del 20 per cento dell'opera complessiva,
avvenga previa trasmissione al Ministero dell'interno del certificato
di collaudo o del certificato di regolare esecuzione di cui al primo
periodo.».
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, lettera a),
pari a 500 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi
dell'articolo 114.
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Art. 48 Incremento risorse per le scuole di province e citta' metropolitane 1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, il comma 63 e' sostituito dal seguente: «63. Per il finanziamento degli interventi di manutenzione straordinaria e incremento dell'efficienza energetica delle scuole di province e citta' metropolitane, nonche' degli enti di decentramento regionale e' autorizzata, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, la spesa di 90 milioni di euro per l'anno 2020, 215 milioni di euro per l'anno 2021, 625 milioni di euro per l'anno 2022, 525 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024 e 225 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2029.». 2. Le maggiori risorse per gli anni dal 2021 al 2024 sono ripartite, con decreto del Ministero dell'istruzione, tra gli enti beneficiari sulla base dei criteri di riparto definiti con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'istruzione, di cui all'articolo 1, comma 64, della legge 27 dicembre 2019, n. 160. 3. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 125 milioni di euro per l'anno 2021, 400 milioni di euro per l'anno 2022 e 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, si provvede ai sensi dell'articolo 114.
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Art. 49 Risorse per ponti e viadotti di province e citta' metropolitane 1. Per la messa in sicurezza dei ponti e viadotti esistenti e la realizzazione di nuovi ponti in sostituzione di quelli esistenti con problemi strutturali di sicurezza, e' istituito nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un fondo da ripartire, con una dotazione di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 31 gennaio 2021, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e' disposta l'assegnazione delle risorse a favore delle citta' metropolitane e delle province territorialmente competenti, sulla base di un piano che classifichi i programmi di intervento presentati secondo criteri di priorita' legati al miglioramento della sicurezza, al traffico interessato e alla popolazione servita. I soggetti attuatori certificano l'avvenuta realizzazione degli investimenti di cui al presente comma entro l'anno successivo a quello di utilizzazione dei fondi, mediante presentazione di apposito rendiconto al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sulla base delle risultanze del monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229. 2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023, si provvede ai sensi dell'articolo 114.
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Art. 51
Piccole opere e interventi contro l'inquinamento
1. A decorrere dal 1° gennaio 2021, all'articolo 30 del
decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni,
dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) il comma 14-bis e' sostituito dal seguente: «14-bis. Per
stabilizzare i contributi a favore dei comuni allo scopo di
potenziare gli investimenti per la messa in sicurezza di scuole,
strade, edifici pubblici e patrimonio comunale e per l'abbattimento
delle barriere architettoniche a beneficio della collettivita',
nonche' per gli interventi di efficientamento energetico e sviluppo
territoriale sostenibile di cui al comma 3, a decorrere dall'anno
2021 e' autorizzato, nello stato di previsione del Ministero
dell'interno, l'avvio di un programma pluriennale per la
realizzazione degli interventi di cui all'articolo 1, comma 107,
della legge 30 dicembre 2018, n. 145. A tale fine, con decreto del
Ministro dell'interno, da emanare entro il 15 gennaio di ciascun
anno, e' assegnato a ciascun comune con popolazione inferiore a 1.000
abitanti un contributo di pari importo, nel limite massimo di 160
milioni di euro per l'anno 2021, 168 milioni di euro per ciascuno
degli anni 2022 e 2023, 172 milioni di euro per l'anno 2024, 140
milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2030, 132 milioni
di euro per ciascuno degli anni dal 2031 al 2033 e 160 milioni di
euro a decorrere dall'anno 2034. Il comune beneficiario del
contributo di cui al presente comma e' tenuto ad iniziare
l'esecuzione dei lavori entro il 15 maggio di ciascun anno. Nel caso
di mancato rispetto del termine di inizio dell'esecuzione dei lavori
di cui al presente comma o di parziale utilizzo del contributo, il
medesimo contributo e' revocato, in tutto o in parte, entro il 15
giugno di ciascun anno, con decreto del Ministro dell'interno. Le
somme derivanti dalla revoca dei contributi di cui al quarto periodo
sono assegnate, con il medesimo decreto ivi previsto, ai comuni che
hanno iniziato l'esecuzione dei lavori in data antecedente alla
scadenza di cui al presente comma, dando priorita' ai comuni con data
di inizio dell'esecuzione dei lavori meno recente e non oggetto di
recupero. I comuni beneficiari dei contributi di cui al quinto
periodo sono tenuti a iniziare l'esecuzione dei lavori entro il 15
ottobre di ciascun anno. Si applicano i commi 110, 112, 113 e 114
dell'articolo 1 della citata legge n. 145 del 2018.»;
b) il comma 14-ter e' sostituito dal seguente: «14-ter. A
decorrere dall'anno 2021, nello stato di previsione del Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, e' istituito
un fondo dell'importo di 41 milioni di euro per l'anno 2021, 43
milioni di euro per l'anno 2022, 82 milioni di euro per l'anno 2023,
83 milioni di euro per l'anno 2024, 75 milioni di euro per ciascuno
degli anni dal 2025 al 2030, 73 milioni di euro per ciascuno degli
anni dal 2031 al 2033, 80 milioni di euro per l'anno 2034 e 40
milioni di euro a decorrere dall'anno 2035, destinato alle finalita'
di cui all'articolo 10, comma 1, lettera d), della legge 7 luglio
2009, n. 88. In sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, e'
definito il riparto delle risorse tra le regioni interessate e sono
stabilite le misure a cui esse sono destinate, tenendo conto del
perdurare del superamento dei valori limite relativi alle polveri
sottili (PM10), di cui alla procedura di infrazione n. 2014/2147 e
dei valori limite relativi al biossido di azoto (NO2), di cui alla
procedura di infrazione n. 2015/2043, e della complessita' dei
processi di conseguimento degli obiettivi indicati dalla direttiva
2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio
2008. Il monitoraggio degli interventi avviene ai sensi del decreto
legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, e gli stessi devono essere
identificati dal codice unico di progetto (CUP).»
c) il comma 14-quater e' sostituito dal seguente: «14-quater.
All'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 14-bis e 14-ter si
fa fronte con tutte le risorse per contributi dall'anno 2020, non
ancora impegnate alla data del 1° giugno 2019, nell'ambito
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1091, della
legge 27 dicembre 2017, n. 205, che si intende corrispondentemente
ridotta di pari importo, nonche' con le risorse di cui all'articolo
24, comma 5-bis, decreto legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito,
con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8. Sono nulli gli
eventuali atti adottati in contrasto con le disposizioni del presente
comma. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.».
2. Al fine di favorire gli interventi volti al miglioramento della
qualita' dell'aria prioritariamente nei settori dei trasporti, della
mobilita', delle sorgenti stazionarie e dell'uso razionale
dell'energia, nonche' interventi per la riduzione delle emissioni
nell'atmosfera, tenendo conto del perdurare del superamento dei
valori limite relativi alle polveri sottili (PM10), di cui alla
procedura di infrazione n. 2014/2147, e dei valori limite relativi al
biossido di azoto (NO2), di cui alla procedura di infrazione n.
2015/2043, e della complessita' dei processi di conseguimento degli
obiettivi indicati dalla direttiva 2008/50/CE del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 21 maggio 2008, e delle finalita' di cui
all'articolo 10, comma 1, lettera d), della legge 7 luglio 2009, n.
88, che individua la pianura padana quale area geografica con una
particolare situazione di inquinamento dell'aria, le risorse per
l'anno 2020, di cui al nono periodo del comma 14-ter dell'articolo 30
del citato decreto-legge n. 34 del 2019, nel testo vigente alla data
di entrata in vigore del presente decreto, sono trasferite in
apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
3. Al comma 4, primo periodo, dell'articolo 112-bis del
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni,
dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo le parole «trasferite» sono
aggiunte le seguenti: «o assegnate» e dopo le parole «l'emergenza»
sono aggiunte le seguenti: «, nonche' ai sensi di norme di legge
dello Stato per contributi agli investimenti».
______
Art. 52
Semplificazione adempimenti tesorieri degli enti locali
1. Al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di
cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, i commi 4 e 6
dell'articolo 163 e il comma 9-bis dell'articolo 175, sono abrogati.
2. Il comma 4 dell'articolo 10 del decreto legislativo 23 giugno
2011, n. 118, e' sostituito dal seguente «4. Nei casi in cui il
tesoriere e' tenuto ad effettuare controlli sui pagamenti, alle
variazioni di bilancio, disposte nel rispetto di quanto previsto dai
rispettivi ordinamenti finanziari, sono allegati i prospetti di cui
all'allegato 8, da trasmettere al tesoriere.».

