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DECRETO “AGOSTO”
In G.U. n. 203 del 14 agosto 2020, S.O. n. 30, è pubblicato il D.L. 14 agosto 2020, n. 104: Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell’economia.

Si può leggere a questo link:  https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/08/14/20G00122/sg

 

DI SEGUITO, UNCEM PUBBLICA GLI ARTICOLI RELATIVI A TERRITORI, ENTI LOCALI, AREE INTERNE

 

Art. 28 
 
  Rafforzamento della strategia per lo sviluppo delle aree interne 
 
  1. Al fine di rafforzare ed ampliare la strategia nazionale per  lo
sviluppo delle aree interne del Paese, l'autorizzazione di  spesa  di
cui all'articolo 1, comma 13, della legge 27 dicembre 2013,  n.  147,
come modificata dall'articolo 1, commi 895  e  896,  della  legge  27
dicembre 2017, n. 205, e dall'articolo 1 comma  314  della  legge  27
dicembre 2019, n. 160, è incrementata di  10  milioni  di  euro  per
l'anno 2020 a carico delle dotazioni del Fondo di  rotazione  di  cui
alla legge 16 aprile 1987, n. 183 e di 100 milioni di euro per l'anno
2021 a carico del Fondo per lo Sviluppo e la  Coesione-programmazione
2014-2020 di cui all'articolo 1, comma 6,  della  legge  27  dicembre
2013, n. 147. 
______
Art. 32 
 
Misure per l'edilizia scolastica, per i  patti  di  comunita'  e  per
l'adeguamento  dell'attivita'   didattica   per   l'anno   scolastico
                              2020-2021 
 
  1. Il fondo di cui all'articolo 235  del  decreto-legge  19  maggio
2020, n. 34, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  17  luglio
2020, n. 77, e' incrementato di 400 milioni di euro nell'anno 2020  e
di 600 milioni di euro nell'anno  2021.  Il  predetto  incremento  e'
destinato alle  finalita'  di  cui  ai  commi  2  e  3,  delle  quali
costituisce limite di spesa. 
  2. Quota parte dell'incremento di cui al comma 1, pari a 32 milioni
di euro nell'anno 2020 e a 48 milioni  di  euro  nell'anno  2021,  e'
destinata: 
    a)  al  trasferimento  di  risorse  agli  enti   titolari   delle
competenze relative all'edilizia scolastica ai sensi della  legge  11
gennaio 1996, n. 23 ai fini dell'acquisizione in  affitto  o  con  le
altre  modalita'  previste  dalla   legislazione   vigente,   inclusi
l'acquisto, il leasing o il  noleggio  di  strutture  temporanee,  di
ulteriori  spazi  da  destinare  all'attivita'  didattica   nell'anno
scolastico 2020/2021, nonche' delle spese derivanti dalla  conduzione
di tali spazi e del loro adattamento alle esigenze didattiche; 
    b) alla assegnazione di risorse agli uffici scolastici  regionali
per il sostegno finanziario ai patti di comunita'.  Per  la  predetta
finalita', nel corso dell'anno scolastico 2020/2021,  le  istituzioni
scolastiche stipulano accordi con gli enti locali  contestualmente  a
specifici  patti  di  comunita',  di  collaborazione,  anche  con  le
istituzioni culturali, sportive e del terzo settore, o  ai  piani  di
zona, opportunamente integrati, di cui all'articolo 19 della legge  8
novembre 2000, n. 328, al fine di ampliare  la  permanenza  a  scuola
degli  allievi,   alternando   attivita'   didattica   ad   attivita'
ludico-ricreativa,   di   approfondimento    culturale,    artistico,
coreutico, musicale  e  motorio-sportivo,  in  attuazione  di  quanto
disposto dall'articolo 1, comma 7, della legge  13  luglio  2015,  n.
107. 
  3. Quota parte dell'incremento di  cui  al  comma  1,  pari  a  368
milioni di euro nell'anno 2020 e a  552  milioni  di  euro  nell'anno
2021, e' destinata: 
    a) al potenziamento delle misure  previste  all'articolo  231-bis
del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito con  modificazioni
dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, consentendo  la  sostituzione  del
personale cosi' assunto dal primo giorno di assenza fermo restando il
rispetto  della  normativa  vigente  ed  il  prioritario  ricorso  al
personale  a  qualunque  titolo  in  servizio  presso   l'istituzione
scolastica e in possesso  di  abilitazione  o  di  titolo  di  studio
idoneo. Il 10 per cento delle risorse che incrementano  il  fondo  di
cui di cui all'articolo 235 del decreto-legge 19 maggio 2020, n.  34,
per l'attivazione dei contratti temporanei a  tempo  determinato  del
personale scolastico, e' resa indisponibile per essere utilizzata per
la copertura delle sostituzioni; 
    b) nel limite delle risorse a cio' destinate ai sensi  del  comma
5, all'autorizzazione  allo  svolgimento  di  prestazioni  di  lavoro
straordinario rese nei mesi di agosto e settembre 2020 dal  personale
degli ambiti territoriali  del  Ministero  dell'istruzione  impegnato
nelle  operazioni  di  avvio   dell'anno   scolastico   2020/2021   e
all'incremento del fondo per il miglioramento dell'offerta  formativa
di cui all'articolo 40 del CCNL comparto istruzione e ricerca del  19
aprile 2018, anche  per  remunerare  lo  svolgimento  di  prestazioni
aggiuntive rese  dal  personale  delle  istituzioni  scolastiche  nei
limiti predefiniti. 
  4. Al  fine  di  consentire  l'avvio  e  lo  svolgimento  dell'anno
scolastico 2020/2021 e per le finalita' di cui  all'articolo  231-bis
del  decreto-legge  19  maggio   2020,   n.   34,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020,  n.  77,  e  del  presente
articolo, per l'anno scolastico 2020/2021 al personale  scolastico  e
al  personale  coinvolto  nei  servizi  erogati   dalle   istituzioni
scolastiche in convenzione o tramite accordi,  non  si  applicano  le
modalita' di lavoro agile di cui all'articolo 263  del  decreto-legge
19 maggio 2020, n. 34. 
  5. Con il decreto di cui all'articolo 235 del citato  decreto-legge
si determinano le modalita' e la misura del riparto delle risorse  di
cui ai commi 2 e 3 tra le finalita' ivi indicate. 
  6. Il termine del 30 settembre 2020 di cui  all'articolo  1,  comma
147, lettera b), della legge 27 dicembre 2019, n. 160,  e'  prorogato
al 30 settembre 2021  limitatamente  alle  graduatorie  comunali  del
personale scolastico, educativo e  ausiliario  destinato  ai  servizi
educativi e scolastici gestiti direttamente dai comuni. 
  7. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 400  milioni  di  euro  nel
2020 e di 600  milioni  di  euro  nel  2021,  si  provvede  ai  sensi
dell'articolo 114. 

______
Art. 39 
 
  Incremento Fondo per l'esercizio delle funzioni degli enti locali 
 
  1. Ai fini del ristoro della perdita di gettito degli  enti  locali
connessa all'emergenza epidemiologica da  COVID-19,  al  netto  delle
minori spese e delle risorse assegnate dallo  Stato  a  compensazione
delle minori entrate e delle maggiori spese, la dotazione  del  fondo
di cui al comma 1 dell'articolo 106 del decreto-legge 19 maggio 2020,
n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020,  n.
77, e' incrementata di 1.670 milioni di euro per l'anno 2020, di  cui
1.220 milioni di euro in favore dei comuni e 450 milioni di  euro  in
favore di province e citta' metropolitane. L'incremento del fondo  di
cui al periodo precedente  e'  ripartito  con  decreto  del  Ministro
dell'interno, di concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze, da adottare entro il 20  novembre  2020,  previa  intesa  in
Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, sulla base di criteri  e
modalita' che tengano conto del proseguimento dei lavori  del  tavolo
di cui al decreto del  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  29
maggio 2020, nonche' del riparto delle risorse di cui al decreto  del
Ministero dell'interno 24 luglio 2020 il cui comunicato e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 188 del 28 luglio 2020. Le risorse di cui
al  presente  comma  e  di  cui  all'articolo  106,  comma   1,   del
decreto-legge n. 34 del 2020 sono contabilizzate  al  titolo  secondo
delle entrate dei bilanci degli enti alla voce del  piano  dei  conti
finanziario E.2.01.01.01.001 «Trasferimenti correnti  da  Ministeri»,
al  fine  di  garantire  l'omogeneita'  dei  conti  pubblici   e   il
monitoraggio  a  consuntivo  delle  minori  entrate  tributarie.   Al
relativo onere, quantificato in 1.670  milioni  di  euro  per  l'anno
2020, si provvede ai sensi dell'articolo 114. 
  2. Gli enti locali beneficiari delle risorse di cui al comma 1  del
presente articolo e di cui all'articolo 106 del decreto-legge  n.  34
del 2020,  sono  tenuti  a  inviare,  utilizzando  l'applicativo  web
http://pareggiobilancio.mef.gov.it, entro il termine  perentorio  del
30  aprile  2021,  al  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  -
Dipartimento   della   Ragioneria   generale   dello    Stato,    una
certificazione  della  perdita  di  gettito  connessa   all'emergenza
epidemiologica da COVID-19, al  netto  delle  minori  spese  e  delle
risorse assegnate a vario titolo dallo Stato a ristoro  delle  minori
entrate e delle maggiori  spese  connesse  alla  predetta  emergenza,
firmata  digitalmente,  ai  sensi   dell'articolo   24   del   codice
dell'amministrazione digitale (CAD) di cui al decreto  legislativo  7
marzo 2005, n. 82, dal rappresentante legale,  dal  responsabile  del
servizio     finanziario     e     dall'organo      di      revisione
economico-finanziaria, attraverso  un  modello  e  con  le  modalita'
definiti con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze,  di
concerto  con  il  Ministero  dell'interno,  sentita  la   Conferenza
Stato-citta' ed autonomie locali, da adottare  entro  il  31  ottobre
2020. La certificazione di cui al periodo precedente non  include  le
riduzioni di gettito derivanti da  interventi  autonomamente  assunti
dalla regione o provincia autonoma per gli enti  locali  del  proprio
territorio,  con  eccezione  degli  interventi  di  adeguamento  alla
normativa  nazionale.  La  trasmissione  per  via  telematica   della
certificazione ha valore giuridico ai sensi dell'articolo  45,  comma
1, del CAD di cui al citato decreto legislativo n. 82 del  2005.  Gli
obblighi di certificazione di cui al presente  comma,  per  gli  enti
locali delle regioni Friuli Venezia-Giulia, Valle d'Aosta e  province
autonome di Trento e di Bolzano che esercitano funzioni in materia di
finanza locale in via esclusiva, sono assolti per  il  tramite  delle
medesime regioni e province autonome. 
  3. Gli enti locali che non trasmettono, entro il termine perentorio
del 30 aprile  2021,  la  certificazione  di  cui  al  comma  2  sono
assoggettati ad una riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio,
dei trasferimenti compensativi o del fondo di  solidarieta'  comunale
in misura pari al 30 per cento dell'importo delle risorse attribuite,
ai sensi del primo  periodo  del  comma  2,  da  applicare  in  dieci
annualita' a decorrere dall'anno 2022. A seguito  dell'invio  tardivo
della certificazione, le riduzioni di risorse  non  sono  soggette  a
restituzione.  In  caso  di  incapienza  delle  risorse,  operano  le
procedure di cui all'articolo 1, commi 128  e  129,  della  legge  24
dicembre 2012, n. 228. 
  4. Ai fini della verifica a consuntivo della perdita di  gettito  e
dell'andamento delle spese, da effettuare entro il 30 giugno 2021, ai
sensi del comma 1 dell'articolo 106 del decreto-legge n. 34 del  2020
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77,  si
tiene conto delle certificazioni di cui al comma 2. 
  5. Le variazioni di bilancio riguardanti le risorse di cui al comma
1 possono essere deliberate sino al 31 dicembre 2020. 

______
Art. 40 
 
               Incremento ristoro imposta di soggiorno 
 
  1. La dotazione del fondo di cui al comma 1 dell'articolo  180  del
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e' incrementata di 300 milioni  di
euro per l'anno  2020.  L'incremento  di  cui  al  primo  periodo  e'
ripartito con decreto del Ministro dell'interno, di concerto  con  il
Ministro dell'economia e delle finanze,  previa  intesa  in  sede  di
Conferenza  Stato-citta'  ed  autonomie  locali  da  adottare   entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. 
  2. All'onere di cui al comma 1, pari a 300  milioni  di  euro,  per
l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 114. 

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Art. 45 
 
          Incremento risorse per progettazione enti locali 
 
  1. All'articolo 1 della  legge  27  dicembre  2019,  n.  160,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 51, la parola «2034» e'  sostituita  dalla  seguente:
«2031»; 
    b) dopo il comma 51, e' aggiunto il seguente: «51-bis. Le risorse
assegnate agli enti locali per gli anni 2020  e  2021  ai  sensi  del
comma 51 sono incrementate di 300 milioni di euro per ciascuno  degli
anni  2020  e  2021,  e  sono  finalizzate  allo  scorrimento   della
graduatoria dei progetti ammissibili per  l'anno  2020,  a  cura  del
Ministero dell'interno, nel rispetto dei criteri di cui ai  commi  da
53 a 56. Gli enti beneficiari del  contributo  sono  individuati  con
comunicato del Ministero  dell'interno  da  pubblicarsi  entro  il  5
novembre 2020. Gli enti locali beneficiari confermano l'interesse  al
contributo con comunicazione da inviare entro dieci giorni dalla data
di pubblicazione del comunicato di  cui  al  secondo  periodo,  e  il
Ministero  dell'interno   provvede   a   formalizzare   le   relative
assegnazioni con proprio decreto da  emanare  entro  il  30  novembre
2020. Gli enti beneficiari sono tenuti al rispetto degli obblighi  di
cui al comma 56 a decorrere dalla data di  pubblicazione  del  citato
decreto di assegnazione.»; 
    c) al comma 52, secondo periodo, dopo la lettera b), e'  aggiunta
la seguente: «b-bis) le informazioni  relative  al  quadro  economico
dell'opera, dando  evidenza  dei  costi  inerenti  la  progettazione,
qualora l'ente locale utilizzi un Codice Unico di Progetto  (CUP)  di
lavori.»; 
    d) al comma 58, le parole «al comma  51»  sono  sostituite  dalle
seguenti «ai commi 51 e 51-bis». 
  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma  1,  lettera  b),
pari a 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020  e  2021,  si
provvede ai sensi dell'articolo 114. 
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Art. 46 
 
Incremento risorse per messa in sicurezza  di  edifici  e  territorio
                          degli enti locali 
 
  1. All'articolo 1 della  legge  30  dicembre  2018,  n.  145,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 139, la parola «2026,» e' sostituita dalle  seguenti:
«2026 e» la parola «2031» e' sostituita dalla seguente: «2030.» e  le
parole «, di 800 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2032 e
2033 e di 300 milioni di euro per l'anno 2034.» sono soppresse; 
    b) dopo il comma  139  e'  inserito  il  seguente:  «139-bis.  Le
risorse assegnate ai comuni ai sensi del comma 139, sono incrementate
di 900 milioni di euro per l'anno 2021 e 1.750 milioni  di  euro  per
l'anno 2022. Le risorse di cui al primo periodo sono finalizzate allo
scorrimento della graduatoria  delle  opere  ammissibili  per  l'anno
2021, a cura del Ministero dell'interno, nel rispetto dei criteri  di
cui ai commi da 141 a 145. Gli enti beneficiari del  contributo  sono
individuati con comunicato del Ministero dell'interno da  pubblicarsi
entro il 31 gennaio 2021. I comuni beneficiari confermano l'interesse
al contributo con comunicazione da inviare entro dieci  giorni  dalla
data di pubblicazione del comunicato di cui al  terzo  periodo  e  il
Ministero  dell'interno   provvede   a   formalizzare   le   relative
assegnazioni con proprio decreto da  emanare  entro  il  28  febbraio
2021. Gli enti beneficiari del contributo  sono  tenuti  al  rispetto
degli obblighi di  cui  al  comma  143  a  decorrere  dalla  data  di
pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  del  citato   decreto   di
assegnazione.»; 
    c) al comma 140, secondo periodo, dopo le  parole  «La  richiesta
deve contenere» sono  inserite  le  seguenti:  «il  quadro  economico
dell'opera, il cronoprogramma dei lavori, nonche'»; 
    d) al comma 147 le parole «al comma 139»  sono  sostituite  dalle
seguenti «ai commi 139 e 139-bis»; 
    e) il comma 148 e' sostituito dal seguente: «148. Le attivita' di
supporto, assistenza tecnica e vigilanza connesse all'utilizzo  delle
risorse per investimenti stanziate  nello  stato  di  previsione  del
Ministero dell'interno sono disciplinate secondo  modalita'  previste
con decreto del Ministero dell'interno,  con  oneri  posti  a  carico
delle risorse di cui al  comma  139,  nel  limite  massimo  annuo  di
500.000 euro. Ai fini dello svolgimento delle attivita' di vigilanza,
il Ministero  dell'interno,  all'atto  dell'erogazione  all'ente  del
contributo o successivamente, effettua controlli  per  verificare  le
dichiarazioni e le informazioni rese in sede di  presentazione  della
domanda e, a collaudo avvenuto, effettua controlli sulla  regolarita'
della  documentazione  amministrativa  relativa  all'utilizzo   delle
risorse e sulla realizzazione dell'opera in conformita' al  progetto.
Il Ministero dell'interno, nei limiti delle risorse previste  per  le
attivita' di cui al primo periodo,  con  specifiche  convenzioni  ove
sono indicate anche le modalita' di  rimborso  delle  relative  spese
sostenute, puo' richiedere la collaborazione di altre Amministrazioni
competenti ovvero della Guardia di finanza.»; 
    f) dopo il comma 148-bis e' aggiunto  il  seguente:  «148-ter.  I
termini di cui all'articolo 1, comma 857-bis, della legge 27 dicembre
2017, n. 205, per quanto attiene ai contributi riferiti all'anno 2019
e i termini di cui all'articolo 1, comma 143, per quanto  attiene  ai
contributi riferiti all'anno 2020, sono prorogati di tre mesi». 
  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma  1,  lettera  b),
pari a 900 milioni di euro per l'anno 2021 e 1.750  milioni  di  euro
per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 114. 

 ______

 Art. 47 
 
                Incremento risorse per piccole opere 
 
  1. All'articolo 1 della  legge  27  dicembre  2019,  n.  160,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) dopo il comma 29 e' inserito il seguente: «29-bis. Le  risorse
assegnate ai comuni per l'anno  2021  ai  sensi  del  comma  29  sono
incrementate  di  500  milioni  di  euro.  L'importo  aggiuntivo   e'
attribuito  ai  comuni  beneficiari,  con   decreto   del   Ministero
dell'interno, entro il 15 ottobre 2020,  con  gli  stessi  criteri  e
finalita' di utilizzo di cui ai commi 29 e 30. Le  opere  oggetto  di
contribuzione possono essere costituite da  ampliamenti  delle  opere
gia' previste e oggetto del finanziamento di cui  al  comma  29.  Gli
enti beneficiari sono tenuti al rispetto degli  obblighi  di  cui  ai
commi 32 e 35.»; 
    b) al comma 33, dopo il primo periodo, e' aggiunto, in  fine,  il
seguente: «Nel caso di finanziamento di opere con piu' annualita'  di
contributo, il Ministero dell'interno,  ferma  restando  l'erogazione
del 50 per cento della prima annualita' previa verifica dell'avvenuto
inizio  dell'esecuzione  dei  lavori   attraverso   il   sistema   di
monitoraggio di cui al comma 35, eroga  sulla  base  degli  stati  di
avanzamento dei lavori le restanti quote  di  contributo,  prevedendo
che il saldo, nella misura del 20 per cento  dell'opera  complessiva,
avvenga previa trasmissione al Ministero dell'interno del certificato
di collaudo o del certificato di regolare esecuzione di cui al  primo
periodo.». 
  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma  1,  lettera  a),
pari a 500 milioni di euro per l'anno  2021,  si  provvede  ai  sensi
dell'articolo 114. 
______
Art. 48 
 
 Incremento risorse per le scuole di province e citta' metropolitane 
 
  1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, il comma 63
e'  sostituito  dal  seguente:  «63.  Per  il   finanziamento   degli
interventi di manutenzione straordinaria e incremento dell'efficienza
energetica delle scuole di province e citta'  metropolitane,  nonche'
degli enti di decentramento regionale e' autorizzata, nello stato  di
previsione del Ministero dell'istruzione, la spesa di 90  milioni  di
euro per l'anno 2020, 215  milioni  di  euro  per  l'anno  2021,  625
milioni di euro per l'anno 2022, 525 milioni  di  euro  per  ciascuno
degli anni 2023 e 2024 e 225 milioni di euro per ciascuno degli  anni
dal 2025 al 2029.». 
  2. Le  maggiori  risorse  per  gli  anni  dal  2021  al  2024  sono
ripartite, con decreto del Ministero dell'istruzione,  tra  gli  enti
beneficiari sulla base dei criteri di riparto definiti con il decreto
del Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  di  concerto  con  il
Ministro  dell'economia  e  delle   finanze   e   con   il   Ministro
dell'istruzione, di cui all'articolo 1,  comma  64,  della  legge  27
dicembre 2019, n. 160. 
  3. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 125  milioni  di  euro  per
l'anno 2021, 400 milioni di euro per l'anno 2022  e  300  milioni  di
euro per ciascuno degli anni  2023  e  2024,  si  provvede  ai  sensi
dell'articolo 114. 
______
Art. 49 
 
   Risorse per ponti e viadotti di province e citta' metropolitane 
 
  1. Per la messa in sicurezza dei ponti e viadotti  esistenti  e  la
realizzazione di nuovi ponti in sostituzione di quelli esistenti  con
problemi strutturali  di  sicurezza,  e'  istituito  nello  stato  di
previsione del Ministero delle  infrastrutture  e  dei  trasporti  un
fondo da ripartire, con una dotazione di  200  milioni  di  euro  per
ciascuno degli anni dal 2021 al 2023. Con decreto del Ministro  delle
infrastrutture  e  dei  trasporti,  di  concerto  con   il   Ministro
dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 31  gennaio  2021,
previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui  all'articolo  8
del  decreto  legislativo  28  agosto  1997,  n.  281,  e'   disposta
l'assegnazione delle risorse a favore delle  citta'  metropolitane  e
delle province territorialmente competenti, sulla base  di  un  piano
che classifichi i programmi di intervento presentati secondo  criteri
di priorita' legati al miglioramento  della  sicurezza,  al  traffico
interessato  e  alla  popolazione  servita.  I   soggetti   attuatori
certificano l'avvenuta realizzazione degli  investimenti  di  cui  al
presente comma entro l'anno successivo a quello di utilizzazione  dei
fondi, mediante presentazione di  apposito  rendiconto  al  Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti sulla base delle risultanze  del
monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche  di  cui
al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229. 
  2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 200 milioni di euro per
ciascuno  degli  anni  dal  2021  al  2023,  si  provvede  ai   sensi
dell'articolo 114. 

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Art. 51 
 
          Piccole opere e interventi contro l'inquinamento 
 
  1.  A  decorrere  dal  1°  gennaio  2021,   all'articolo   30   del
decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 28  giugno  2019,  n.  58,  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
    a) il comma 14-bis  e'  sostituito  dal  seguente:  «14-bis.  Per
stabilizzare  i  contributi  a  favore  dei  comuni  allo  scopo   di
potenziare gli investimenti per la  messa  in  sicurezza  di  scuole,
strade, edifici pubblici e patrimonio comunale e  per  l'abbattimento
delle  barriere  architettoniche  a  beneficio  della  collettivita',
nonche' per gli interventi di efficientamento energetico  e  sviluppo
territoriale sostenibile di cui al comma  3,  a  decorrere  dall'anno
2021  e'  autorizzato,  nello  stato  di  previsione  del   Ministero
dell'interno,  l'avvio   di   un   programma   pluriennale   per   la
realizzazione degli interventi di  cui  all'articolo  1,  comma  107,
della legge 30 dicembre 2018, n. 145. A tale fine,  con  decreto  del
Ministro dell'interno, da emanare entro  il  15  gennaio  di  ciascun
anno, e' assegnato a ciascun comune con popolazione inferiore a 1.000
abitanti un contributo di pari importo, nel  limite  massimo  di  160
milioni di euro per l'anno 2021, 168 milioni  di  euro  per  ciascuno
degli anni 2022 e 2023, 172 milioni di  euro  per  l'anno  2024,  140
milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2030, 132 milioni
di euro per ciascuno degli anni dal 2031 al 2033  e  160  milioni  di
euro  a  decorrere  dall'anno  2034.  Il  comune   beneficiario   del
contributo  di  cui  al  presente  comma  e'   tenuto   ad   iniziare
l'esecuzione dei lavori entro il 15 maggio di ciascun anno. Nel  caso
di mancato rispetto del termine di inizio dell'esecuzione dei  lavori
di cui al presente comma o di parziale utilizzo  del  contributo,  il
medesimo contributo e' revocato, in tutto o in  parte,  entro  il  15
giugno di ciascun anno, con decreto  del  Ministro  dell'interno.  Le
somme derivanti dalla revoca dei contributi di cui al quarto  periodo
sono assegnate, con il medesimo decreto ivi previsto, ai  comuni  che
hanno iniziato l'esecuzione  dei  lavori  in  data  antecedente  alla
scadenza di cui al presente comma, dando priorita' ai comuni con data
di inizio dell'esecuzione dei lavori meno recente e  non  oggetto  di
recupero. I comuni  beneficiari  dei  contributi  di  cui  al  quinto
periodo sono tenuti a iniziare l'esecuzione dei lavori  entro  il  15
ottobre di ciascun anno. Si applicano i commi 110,  112,  113  e  114
dell'articolo 1 della citata legge n. 145 del 2018.»; 
    b) il  comma  14-ter  e'  sostituito  dal  seguente:  «14-ter.  A
decorrere dall'anno 2021, nello stato  di  previsione  del  Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, e'  istituito
un fondo dell'importo di 41 milioni  di  euro  per  l'anno  2021,  43
milioni di euro per l'anno 2022, 82 milioni di euro per l'anno  2023,
83 milioni di euro per l'anno 2024, 75 milioni di euro  per  ciascuno
degli anni dal 2025 al 2030, 73 milioni di euro  per  ciascuno  degli
anni dal 2031 al 2033, 80 milioni  di  euro  per  l'anno  2034  e  40
milioni di euro a decorrere dall'anno 2035, destinato alle  finalita'
di cui all'articolo 10, comma 1, lettera d),  della  legge  7  luglio
2009, n. 88. In sede di Conferenza permanente per i rapporti  tra  lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di  Bolzano,  e'
definito il riparto delle risorse tra le regioni interessate  e  sono
stabilite le misure a cui esse  sono  destinate,  tenendo  conto  del
perdurare del superamento dei valori  limite  relativi  alle  polveri
sottili (PM10), di cui alla procedura di infrazione  n.  2014/2147  e
dei valori limite relativi al biossido di azoto (NO2),  di  cui  alla
procedura di  infrazione  n.  2015/2043,  e  della  complessita'  dei
processi di conseguimento degli obiettivi  indicati  dalla  direttiva
2008/50/CE del Parlamento europeo e  del  Consiglio,  del  21  maggio
2008. Il monitoraggio degli interventi avviene ai sensi  del  decreto
legislativo 29 dicembre 2011, n. 229,  e  gli  stessi  devono  essere
identificati dal codice unico di progetto (CUP).» 
    c) il comma 14-quater e'  sostituito  dal  seguente:  «14-quater.
All'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 14-bis e 14-ter  si
fa fronte con tutte le risorse per  contributi  dall'anno  2020,  non
ancora  impegnate  alla  data  del  1°   giugno   2019,   nell'ambito
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1091, della
legge 27 dicembre 2017, n. 205, che  si  intende  corrispondentemente
ridotta di pari importo, nonche' con le risorse di  cui  all'articolo
24, comma 5-bis, decreto legge 30 dicembre 2019, n. 162,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8. Sono nulli gli
eventuali atti adottati in contrasto con le disposizioni del presente
comma. Il Ministro dell'economia e delle finanze  e'  autorizzato  ad
apportare,  con  propri  decreti,   le   occorrenti   variazioni   di
bilancio.». 
  2. Al fine di favorire gli interventi volti al miglioramento  della
qualita' dell'aria prioritariamente nei settori dei trasporti,  della
mobilita',  delle   sorgenti   stazionarie   e   dell'uso   razionale
dell'energia, nonche' interventi per  la  riduzione  delle  emissioni
nell'atmosfera, tenendo  conto  del  perdurare  del  superamento  dei
valori limite relativi alle  polveri  sottili  (PM10),  di  cui  alla
procedura di infrazione n. 2014/2147, e dei valori limite relativi al
biossido di azoto (NO2), di  cui  alla  procedura  di  infrazione  n.
2015/2043, e della complessita' dei processi di  conseguimento  degli
obiettivi indicati dalla direttiva 2008/50/CE del Parlamento  europeo
e del Consiglio, del  21  maggio  2008,  e  delle  finalita'  di  cui
all'articolo 10, comma 1, lettera d), della legge 7 luglio  2009,  n.
88, che individua la pianura padana quale  area  geografica  con  una
particolare situazione di  inquinamento  dell'aria,  le  risorse  per
l'anno 2020, di cui al nono periodo del comma 14-ter dell'articolo 30
del citato decreto-legge n. 34 del 2019, nel testo vigente alla  data
di entrata  in  vigore  del  presente  decreto,  sono  trasferite  in
apposito  capitolo  dello   stato   di   previsione   del   Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. 
  3.  Al  comma  4,  primo   periodo,   dell'articolo   112-bis   del
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo le parole  «trasferite»  sono
aggiunte le seguenti: «o assegnate» e dopo  le  parole  «l'emergenza»
sono aggiunte le seguenti: «, nonche' ai  sensi  di  norme  di  legge
dello Stato per contributi agli investimenti». 

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Art. 52 
 
       Semplificazione adempimenti tesorieri degli enti locali 
 
  1. Al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di
cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,  i  commi  4  e  6
dell'articolo 163 e il comma 9-bis dell'articolo 175, sono abrogati. 
  2. Il comma 4 dell'articolo 10 del decreto  legislativo  23  giugno
2011, n. 118, e' sostituito dal seguente  «4.  Nei  casi  in  cui  il
tesoriere e' tenuto  ad  effettuare  controlli  sui  pagamenti,  alle
variazioni di bilancio, disposte nel rispetto di quanto previsto  dai
rispettivi ordinamenti finanziari, sono allegati i prospetti  di  cui
all'allegato 8, da trasmettere al tesoriere.».