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Nella seduta del 7 maggio 2025, l’Aula del Senato, in II lettura, ha approvato il testo del ddl per la conversione del Decreto Pubblica Amministrazione. È stata posta la questione di fiducia sull’approvazione del DL, nel testo approvato dalla Camera dei deputati.

Per quanto di maggiore interesse, si ricordano le seguenti disposizioni, contenute nel Capo II, DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI ENTI LOCALI:

Art. 8 (Misure urgenti per gli enti locali, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano)

  • • Il comma 1 dell’articolo 8 estende agli enti del comparto funzioni locali ricompresi nei crateri sisma 2009 e 2016, a prescindere dalla relativa dimensione demografica, e agli Uffici speciali per la ricostruzione la possibilità di servirsi dell’attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altre amministrazioni locali.
  • • Il comma 2 esclude i comuni capoluogo di provincia compresi nei medesimi criteri e, fino al 31 dicembre 2027, nei comuni con popolazione superiore a 70.000 che assicurano interventi funzionali all’attuazione del Giubileo, dall’obbligo di prevedere la soppressione della figura del direttore generale.
  • • Il comma 3-ter dell’articolo 8 estende alle unioni di comuni l’ambito di applicazione della disciplina transitoria che consente, fino al 31 dicembre 2026 e a determinate condizioni, alle regioni, alle province autonome, alle città metropolitane e ai comuni la stabilizzazione, nella qualifica già ricoperta, del personale non dirigenziale che abbia maturato almeno trentasei mesi di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto anni, presso l’amministrazione che procede all’assunzione, e che sia stato assunto a tempo determinato a seguito di procedure concorsuali.
  • • L’articolo 8, comma 6, interviene sull’applicazione delle disposizioni previste per gli enti locali in stato di dissesto finanziario che hanno eliminato il fondo anticipazioni di liquidità (FAL) accantonato nel risultato di amministrazione, posticipando di un anno – in sede cioè di approvazione del rendiconto 2025, anziché del rendiconto 2024 – l’obbligo di ricostituzione di un apposito fondo, nel risultato di amministrazione al 31 dicembre 2025, nel quale accantonare un importo pari alle anticipazioni di liquidità incassate negli esercizi precedenti e non ancora rimborsate alla chiusura dell’esercizio 2025. È inoltre spostato dall’esercizio 2026 il termine a decorrere dal quale i comuni sono tenuti a provvedere al ripiano in quote costanti, entro il termine massimo di dieci anni, dell’eventuale maggior disavanzo registrato al 31 dicembre 2025 rispetto all’esercizio precedente, derivante dalla ricostituzione del Fondo. Si prevede, infine che il meccanismo di ripiano in quote costanti
  • fino a dieci anni si applica anche agli enti che fuoriescono dal dissesto oltre il termine prima previsto del 31 dicembre 2024.
  • • Il comma 7 dell’articolo 8, introduce una causa di non applicabilità delle sanzioni interdittive previste per gli amministratori locali in caso di dissesto dell’ente locale, ossia l’ineleggibilità e l’inconferibilità di determinati incarichi. Le sanzioni per il dissesto non si applicano agli amministratori, in caso di colpa grave, nel caso in cui sia avviata la procedura di riequilibrio finanziario pluriennale (c.d. pre-dissesto) dagli stessi amministratori entro due anni dall’insediamento e a seguito di una delibera della Corte dei conti che abbia accertato gravi irregolarità o criticità relative agli esercizi precedenti l’elezione. Inoltre, si interviene sulla disciplina generale della materia prevedendo che le sanzioni interdittive per gli amministratori locali responsabili del dissesto finanziario (al di fuori della ipotesi di cui sopra) si applichino non più in presenza di una sentenza di primo grado della Corte dei conti, ma con un provvedimento non definitivo.
  • • Il comma 7-bis estende l’ambito di applicazione delle disposizioni di cui al comma 7 anche ai giudizi che, alla data di entrata in vigore del decreto-legge in esame (15 marzo 2025) non sono ancora stati definiti con sentenza passata in giudicato.
  • • L’articolo 8, comma 8, autorizza il Commissario straordinario incaricato di predisporre ed attuare un piano di interventi infrastrutturali e di riqualificazione in talune aree caratterizzate da situazioni di degrado e disagio giovanile, ad utilizzare, per tali interventi, la somma di 8,3 milioni di euro, allocata presso una contabilità speciale intestata al prefetto di Napoli.
  • • I commi da 8-bis a 8-quater dell’articolo 8 intervengono sulla disciplina riguardante gli interventi infrastrutturali e gli investimenti dei comuni, per la messa in sicurezza, manutenzione e valorizzazione del patrimonio comunale e per la rigenerazione urbana, attuati con contributi del Ministero dell’interno.
  • • L’articolo 8, comma 10-ter autorizza la spesa di 300.000 euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 per garantire un servizio di supporto tecnico specialistico per la gestione, attuazione, monitoraggio e rendicontazione delle risorse del PNRR assegnate al Ministero dell’interno, Direzione centrale per la finanza locale.

Art. 9 (Disposizioni urgenti in materia di segretari comunali)

  • • L’articolo 9, al comma 1, dispone che al comune di Lampedusa e Linosa, nonché ad altri comuni con analoghe condizioni di marginalità geografica, criticità amministrative connesse all’immigrazione, o esigenze di rafforzamento legate alla gestione dei fondi di sviluppo e coesione e del PNRR, possa essere assegnato un segretario comunale di fascia immediatamente superiore rispetto a quella prevista per l’ente, qualora l’ente sia nelle condizioni finanziarie di poterne sostenere le maggiori spese.
  • • Il comma 2 interviene sulla disciplina del fondo istituito per il sostegno delle assunzioni per l’attuazione dei progetti previsti dal PNRR nonché dei segretari comunali nei comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, prevedendo la riassegnazione delle risorse non utilizzate e restituite ai comuni già individuati ma non destinatari dei benefici.
  • • I commi 2-bis, 2-ter e 2-quater dell’articolo 9 prevedono nuovi adempimenti per i segretari comunali iscritti all’Albo che non abbiano ancora conseguito la prima nomina. Tra le altre cose, si introduce il limite massimo di cinque anni entro i quali deve essere conseguita la prima nomina, pena la cancellazione dall’Albo.