Seguici su:

Uncem ha ricevuto dall’Agenzia della Coesione territoriale e dal Ministero e il Dipartimento della Coesione le prime FAQ relative all’uso del “Fondo di sostegno alle attività economiche, artigianali e commerciali” destinato a 3100 Comuni italiani. Le avevamo sollecitate più volte negli ultimi mesi, per agevolare i Comuni a predisporre il bando e coordinare le azioni anche a livello sovracomunale.

Si possono scaricare a questo link: https://www.agenziacoesione.gov.it/wp-content/uploads/2021/01/FAQ-SNAI-1.pdf 

Uncem – con Consorzio CAIRE e Fondazione Montagne Italia – ha chiesto al Ministero e all’Agenzia vengano date risposte efficaci e chiare anche alle altre domande fatte dall’Associazione a inizio dicembre, su sollecitazione dei Comuni.

Rispetto alle prime 5 FAQ del 29 gennaio 2021, Uncem riporta di seguito un paragrafo della 2a domanda e risposta:

Per le attività in ambito commerciale si rinvia alla definizione della «materia “commercio”» contenuta nell’articolo 39 del D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, recante il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59; per le attività artigianali, si rinvia alla definizione contenuta nella Legge-quadro per l’artigianato, L. 8 agosto 1985, n. 443. In ogni caso, entro i predetti limiti, ogni Comune potrà, in relazione alla specificità del proprio territorio, conformare il bando alla realtà economica locale. Restano fermi i requisiti specifici delle imprese, di cui allo stesso articolo 4, comma 1, del DPCM.

Ecco dunque la definizione di “commercio“, secondo la norma citata nella FAQ: “Quelle relative alla materia “commercio” ricomprendono l’attivita’ di commercio all’ingrosso, commercio al minuto, l’attivita’ di somministrazione al pubblico di bevande e alimenti, l’attivita’ di commercio su aree pubbliche, l’attivita’ di commercio dei pubblici esercizi e le forme speciali di vendita. Si intendono altresi’ ricomprese le attivita’ concernenti la promozione dell’associazionismo e della cooperazione nel settore del commercio e l’assistenza integrativa alle piccole e medie imprese sempre nel settore del commercio”.

Ecco anche la definizione di “attività commerciali”, secondo la norma citata nella FAQ: “E’ artigiana l’impresa che, esercitata dall’imprenditore artigiano nei limiti dimensionali di cui alla presente legge, abbia per scopo prevalente lo svolgimento di un’attivita’ di produzione di beni, anche semilavorati, o di prestazioni di servizi, escluse le attivita’ agricole e le attivita’ di prestazione di servizi commerciali, di intermediazione nella circolazione dei beni o ausiliarie di queste ultime, di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, salvo il caso che siano solamente strumentali e accessorie all’esercizio dell’impresa.

E’ artigiana l’impresa che, nei limiti dimensionali di cui alla presente legge e con gli scopi di cui al precedente comma, e’ costituita ed esercitata in forma di societa’, anche cooperativa, escluse le societa’ ((. . .)) per azioni ed in accomandita per azioni, a condizione che la maggioranza dei soci, ovvero uno nel caso di due soci, svolga in prevalenza lavoro personale, anche manuale, nel processo produttivo e che nell’impresa il lavoro abbia funzione preminente sul capitale.

E’ altresi’ artigiana l’impresa che, nei limiti dimensionali di cui alla presente legge e con gli scopi di cui al primo comma:
a) e’ costituita ed esercitata in forma di societa’ a responsabilita’ limitata con unico socio sempreche’ il socio unico sia in possesso dei requisiti indicati dall’articolo 2 e non sia unico socio di altra societa’ a responsabilita’ limitata o socio di una societa’ in accomandita semplice;
b) e’ costituita ed esercitata in forma di societa’ in accomandita semplice, sempreche’ ciascun socio accomandatario sia in possesso dei requisiti indicati dall’articolo 2 e non sia unico socio di una societa’ a responsabilita’ limitata o socio di altra societa’ in accomandita semplice.

In caso di trasferimento per atto tra vivi della titolarita’ delle societa’ di cui al terzo comma, l’impresa mantiene la qualifica di artigiana purche’ i soggetti subentranti siano in possesso dei requisiti di cui al medesimo terzo comma.

L’impresa artigiana puo’ svolgersi in luogo fisso, presso l’abitazione dell’imprenditore o di uno dei soci o in appositi locali o in altra sede designata dal committente oppure in forma ambulante o di posteggio. In ogni caso, l’imprenditore artigiano puo’ essere titolare di una sola impresa artigiana.

_______

A questo link, vi sono le indicazioni (tutti i beneficiari, modello di bando per gli Enti e altri materiali) in merito al Fondo che Uncem aveva trasmesso a dicembre 2020 ai Comuni beneficiari: https://uncem.it/fondo-per-le-attivita-economiche-e-produttive-delle-aree-interne-e-montane-arrivano-210-milioni-di-euro-importante-misura-per-sviluppo-locale-e-anticrisi-covid/

_______

 

Il documento con le FAQ è allegato anche in fondo alla presente mail.