INCENDI E INFRASTRUTTURE | Due nuovi Decreti varati dal Consiglio dei Ministri
Il Consiglio dei Ministri riunito giovedì 2 settembre 2021 ha varato due importanti Decreti, molto attesi dal sistema degli Enti locali. Incendi e Infrastrutture al centro dei due articolati che andranno all’esame delle Camere per la conversione.
In attesa di vedere i testi definitivi dei Decreti pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale, vediamo in sintesi cosa prevedono e le misure in particolare per Enti locali e territori.
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DECRETO INCENDI
Come già avviene per il ravvedimento operoso previsto per i reati ambientali, si introduce un’attenuante per chi, prima dell’inizio del processo, provveda alla messa in sicurezza e, ove possibile, al ripristino dei luoghi, salvo che a provocare l’incendio doloso sia chi prestava servizio nell’ambito della prevenzione e della lotta attiva contro gli incendi.
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Due articoli sono per gli Enti importanti.
Le nuove disposizioni sulla progettazione territoriale, all’articolo 10 del decreto, prevedono l’istituzione di un nuovo Fondo per gli Enti locali (denominato “Fondo concorsi progettazione e idee per la coesione territoriale”) con la dotazione di 120 milioni di euro, consentiranno a 4600 Comuni italiani (tutti quelli sotto i 30mila abitanti nel Sud e nelle aree interne) di dotarsi di un “parco progetti” adeguato alle tante opportunità che ai Comuni stessi vengono offerte in questi anni, con il PNRR, con il FSC, con i fondi strutturali.
Le proposte devono essere utili a realizzare almeno uno dei seguenti obiettivi: la transizione verde dell’economia locale, la trasformazione digitale dei servizi, la crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, che assicuri lo sviluppo armonico dei territori, anche dal punto di vista infrastrutturale, la coesione economica, l’occupazione, la produttività, la competitività, la ricerca, l’innovazione sociale, la cura della salute e la resilienza economica, sociale e istituzionale a livello locale, nonché il miglioramento dei i servizi per l’infanzia e di quelli tesi a fornire occasione di crescita professionale ai giovani. Le proposte devono, altresì, privilegiare la vocazione dei territori, individuare soluzioni compatibili con gli strumenti urbanistici regolatori generali o devono comunque essere agevolmente e celermente realizzabili, anche con modeste varianti, e comportare soluzioni a basso impatto ambientale, di recupero e valorizzazione del patrimonio esistente, di contrasto all’abusivismo, in ogni caso limitando il consumo di suolo. Le proposte, ove afferenti a interventi di carattere sociale, devono possedere un livello di dettaglio sufficiente all’avvio delle procedure di affidamento del servizio o di co-progettazione. Nel caso di lavori pubblici, il livello progettuale oggetto di concorso è quello del progetto di fattibilità tecnica ed economica di cui all’art. 23 del medesimo predetto decreto legislativo.
Al primo comma, l’articolo recita: “Al fine di assicurare il recupero del divario infrastrutturale tra le diverse aree geografiche del territorio nazionale, anche infra-regionali, nonché di garantire analoghi livelli essenziali di infrastrutturazione e dei servizi a essi connessi, entro e non oltre il 30 novembre 2021 il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, sentite le amministrazioni competenti, le strutture tecniche del Ministro per il sud e la coesione territoriale, effettua, limitatamente alle infrastrutture statali la ricognizione del numero e della classificazione funzionale delle strutture sanitarie, assistenziali e scolastiche, nonché del numero e dell’estensione, con indicazione della relativa classificazione funzionale, delle infrastrutture stradali, autostradali, ferroviarie, portuali e aeroportuali. In relazione alle infrastrutture di cui al primo periodo non di competenza statale, la ricognizione è effettuata dagli enti territoriali, nonché dagli altri soggetti pubblici e privati competenti, entro e non oltre la data del 31 ottobre 2021. La ricognizione effettuata dagli enti territoriali è comunicata dalle singole Regioni e dalle Province autonome, entro e non oltre la data del 31 dicembre 2021, alla Conferenza unifica e al Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei ministri”.
Il comma 2 stabilisce a chi vengono destinate le risorse (anche i territori montani di tutto il Paese). Ecco il testo: “All’esito della ricognizione di cui al comma 1, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sono stabiliti i criteri di priorità e le azioni da perseguire per il recupero del divario infrastrutturale e di sviluppo risultante dalla ricognizione predetta, avuto riguardo alle carenze della dotazione infrastrutturale di ciascun territorio, all’estensione delle superfici territoriali e alla specificità insulare e delle zone di montagna e delle aree interne, nonché dei territori del Mezzogiorno, alla densità della popolazione e delle unità produttive, e si individuano i Ministeri competenti e la quota di finanziamento con ripartizione annuale, tenuto conto di quanto già previsto dal PNRR e dal Piano complementare”.
Su questo articolo, avremo modo come Uncem di organizzare successivi approfondimenti non appena il testo verrà pubblicato sulla GU e poi convertito in legge alle Camere.