Seguici su:

Il Consiglio dei Ministri riunito giovedì 2 settembre 2021 ha varato due importanti Decreti, molto attesi dal sistema degli Enti locali. Incendi e Infrastrutture al centro dei due articolati che andranno all’esame delle Camere per la conversione.

In attesa di vedere i testi definitivi dei Decreti pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale, vediamo in sintesi cosa prevedono e le misure in particolare per Enti locali e territori.

__________

DECRETO INCENDI

Il primo decreto-legge approvato oggi introduce disposizioni per il contrasto degli incendi boschivi e altre misure urgenti di protezione civile.
Il decreto affida al Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri il compito di stilare, con cadenza triennale, il Piano Nazionale per il rafforzamento delle risorse umane, tecnologiche, aeree e terrestri necessarie per una più adeguata prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi, documento che andrà ad integrare la consueta pianificazione regionale.
A tal fine al Dipartimento della protezione civile è affidata la ricognizione e valutazione di strumenti innovativi, quali:
– tecnologie, anche satellitari, idonee all’integrazione dei sistemi previsionali, di sorveglianza, monitoraggio e rilevamento dell’ambiente;
– mezzi aerei ad ala fissa, rotante o a pilotaggio remoto;
– mezzi terrestri;
– formazione.

A fronte dei numerosi e drammatici incendi che hanno interessato nei mesi scorsi il nostro Paese e per consentire l’urgente rafforzamento della capacità operativa delle componenti statali impegnate nelle attività di lotta attiva contro gli incendi boschivi, il Ministero dell’Interno e il Ministero della Difesa, sono autorizzati – già nel 2021 – all’acquisizione di mezzi aerei, mezzi terrestri, attrezzature e strumentazioni utili alla lotta attiva agli incendi boschivi. L’acquisizione potrà avvenire già nell’anno in corso, con risorse aggiuntive a cui si affiancano le risorse disponibili nel PNRR nell’ambito della transizione ecologica.

Nell’ambito della Strategia per lo sviluppo delle aree interne, sono inoltre stanziati 100 milioni nel triennio 2021-2023 in favore degli enti territoriali impegnati nella lotta attiva agli incendi boschivi. Tali stanziamenti consentiranno di dare concreta attuazione a quanto previsto dai Piani antincendio boschivi approvati dalle Regioni, in particolare: contrastare l’abbandono di attività di cura del bosco, prevedere postazioni di atterraggio dei mezzi di soccorso, realizzare infrastrutture (ad esempio vasche di rifornimento idrico utili ad accelerare gli interventi di spegnimento degli incendi), predisporre vie di accesso e tracciati spartifuoco e manutenere le aree periurbane.
Il decreto inasprisce le sanzioni – sia amministrative che penali, in particolare per l’ipotesi in cui ad appiccare il fuoco sia chi avrebbe invece il compito di tutelare il territorio (viene, al riguardo, introdotta una specifica aggravante) – e mira a colpire gli interessi degli autori degli illeciti, ad incentivare la collaborazione con le indagini e a favorire condotte volte alla riparazione del danno causato.
Una condanna per incendio doloso non inferiore a due anni comporta, inoltre, per il dipendente pubblico l’estinzione del rapporto di lavoro con la pubblica amministrazione e l’interdizione dalla possibilità di prestare servizi nell’ambito della lotta contro gli incendi.
Come già avviene per il ravvedimento operoso previsto per i reati ambientali, si introduce un’attenuante per chi, prima dell’inizio del processo, provveda alla messa in sicurezza e, ove possibile, al ripristino dei luoghi, salvo che a provocare l’incendio doloso sia chi prestava servizio nell’ambito della prevenzione e della lotta attiva contro gli incendi.

In merito al DL, Uncem evidenzia la necessità di inserire nel testo, in fase di conversione in Parlamento, un riferimento chiaro alla “Strategia forestale nazionale”. Nelle schede della Strategia vi sono infatti le indicazioni precise sulle necessità dei territori per la prevenzione degli incendi boschivi e per le aree colpite da incendi. Sono preziose in questa fase e per il DL. Gli incendi sono un tema “forestale”, non dimentichiamolo, nel Paese che ha 11 milioni di ettari di bosco, il 38% della sua superficie. Il DL incendi è per l’Italia, “Paese forestale”. Troppo spesso lo dimentichiamo. Dobbiamo lavorare su questi numeri, su 11 milioni di ettari di foreste da valorizzare. La Strategia forestale nazionale dà un orizzonte importante e per attuarla occorrerà individuare specifiche risorse nelle prossime leggi di bilancio e nei Fondi della coesione.
Inoltre, va rilevato che il territorio montano, dove insistono il 95% dei boschi italiani, solo se vissuto e presidiato, gestito e valorizzato, previene gli incendi boschivi. Perché, è importante sapere, che il bosco non colpito da incendi in questa estate, lo sarà quasi sicuramente nei prossimi anni se non già nei prossimi mesi. L’aumento esponenziale del numero di incendi e della loro estensione, in tutto il mondo, deve vederci pronti nella prevenzione. Prevenzione che ha nella “gestione forestale”, attiva e sostenibile (con la pianificazione forestale, il superamento della frammentazione fondiaria, la certificazione, la creazione di filiere economiche, la valorizzazione dei servizi ecosistemici-ambientali forniti dal bosco) la sua essenza. E dunque questa gestione forestale va promossa oggi nel DL incendi. Quale strumento di prevenzione efficace per il futuro. 
Rispetto al DL Incendi, Uncem evidenzia la necessità di individuare risorse economiche per la mappatura delle aree percorse del fuoco, con un catasto efficace. 
Uncem evidenzia inoltre l’importanza di rafforzare i Gruppi Antincendio boschivi regionali (e poi comunali), nel quadro del Volontariato organizzato di Protezione Civile, nella capacità di azione umana e nei mezzi a disposizione. 

__________________

DECRETO INFRASTRUTTURE E MOBILITÀ SOSTENIBILI
Disposizioni urgenti in materia di investimenti e sicurezza delle infrastrutture, dei trasporti e della circolazione stradale, per la funzionalità del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, del Consiglio superiore dei lavori pubblici e dell’Agenzia nazionale per la sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali (decreto-legge)

Il secondo decreto legge varato contiene misure per migliorare i servizi di trasporto e per agevolare gli investimenti in infrastrutture.

Due articoli sono per gli Enti importanti.

Le nuove disposizioni sulla progettazione territoriale, all’articolo 10 del decreto, prevedono l’istituzione di un nuovo Fondo per gli Enti locali (denominato “Fondo concorsi progettazione e idee per la coesione territoriale”) con la dotazione di 120 milioni di euro, consentiranno a 4600 Comuni italiani (tutti quelli sotto i 30mila abitanti nel Sud e nelle aree interne) di dotarsi di un “parco progetti” adeguato alle tante opportunità che ai Comuni stessi vengono offerte in questi anni, con il PNRR, con il FSC, con i fondi strutturali.
Le proposte devono essere utili a realizzare almeno uno dei seguenti obiettivi: la transizione verde dell’economia locale, la trasformazione digitale dei servizi, la crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, che assicuri lo sviluppo armonico dei territori, anche dal punto di vista infrastrutturale, la coesione economica, l’occupazione, la produttività, la competitività, la ricerca,  l’innovazione sociale, la cura della salute e la resilienza economica, sociale e istituzionale a livello locale, nonché il miglioramento dei i servizi per l’infanzia e di quelli tesi a fornire occasione di crescita professionale ai giovani. Le proposte devono, altresì, privilegiare la vocazione dei territori, individuare soluzioni compatibili con gli strumenti urbanistici regolatori generali o devono comunque essere agevolmente e celermente realizzabili, anche con modeste varianti, e comportare soluzioni a basso impatto ambientale, di recupero e valorizzazione del patrimonio esistente, di contrasto all’abusivismo, in ogni caso limitando il consumo di suolo. Le proposte, ove afferenti a interventi di carattere sociale, devono possedere un livello di dettaglio sufficiente all’avvio delle procedure di affidamento del servizio o di co-progettazione. Nel caso di lavori pubblici, il livello progettuale oggetto di concorso è quello del progetto di fattibilità tecnica ed economica di cui all’art. 23 del medesimo predetto decreto legislativo.

L’articolo 13 riformula un articolo della legge di bilancio 2010, che riguarda “Disposizioni urgenti in materia di perequazione infrastrutturale”, cioé il “Fondo perequativo infrastrutturale”, dotato di 4,6 miliardi di euro fino al 2030, del quale in più occasioni abbiamo fatto approfondimenti come Uncem. La formulazione dell’articolo del nuovo Decreto accelera le procedure.
Al primo comma, l’articolo recita: “Al fine di assicurare il recupero del divario infrastrutturale tra le diverse aree geografiche del territorio nazionale, anche infra-regionali, nonché di garantire analoghi livelli essenziali di infrastrutturazione e dei servizi a essi connessi, entro e non oltre il 30 novembre 2021 il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, sentite le amministrazioni competenti, le strutture tecniche del Ministro per il sud e la coesione territoriale, effettua, limitatamente alle infrastrutture statali la ricognizione del numero e della classificazione funzionale delle strutture sanitarie, assistenziali e scolastiche, nonché del numero e dell’estensione, con indicazione della relativa classificazione funzionale, delle infrastrutture stradali, autostradali, ferroviarie, portuali e aeroportuali. In relazione alle infrastrutture di cui al primo periodo non di competenza statale, la ricognizione è effettuata dagli enti territoriali, nonché dagli altri soggetti pubblici e privati competenti, entro e non oltre la data del 31 ottobre 2021. La ricognizione effettuata dagli enti territoriali è comunicata dalle singole Regioni e dalle Province autonome, entro e non oltre la data del 31 dicembre 2021, alla Conferenza unifica e al Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei ministri”.
Il comma 2 stabilisce a chi vengono destinate le risorse (anche i territori montani di tutto il Paese). Ecco il testo: “All’esito della ricognizione di cui al comma 1, con  decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sono stabiliti i criteri di priorità e le azioni da perseguire per il recupero del divario infrastrutturale e di sviluppo risultante dalla ricognizione predetta, avuto riguardo alle carenze della dotazione infrastrutturale di ciascun territorio, all’estensione delle superfici territoriali e alla specificità insulare e delle zone di montagna e delle aree interne, nonché dei territori del Mezzogiorno, alla densità della popolazione e delle unità produttive, e si individuano i Ministeri competenti e la quota di finanziamento con ripartizione annuale, tenuto conto di quanto già previsto dal PNRR e dal Piano complementare”.
Su questo articolo, avremo modo come Uncem di organizzare successivi approfondimenti non appena il testo verrà pubblicato sulla GU e poi convertito in legge alle Camere.