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Cosa c’è nel testo della finanziaria oggi al voto in Aula alla Camera dei Deputati

Articolo 1, comma 101
(Risorse finanziarie Comuni di frontiera)
L’articolo 1, co. 101, introdotto durante l’esame presso la Camera, modifica alcune disposizioni della Legge 13 giugno 2023, n. 83 di ratifica ed esecuzione dell’Accordo tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera relativo all’imposizione dei lavoratori frontalieri, con Protocollo aggiuntivo e Scambio di Lettere, fatto a Roma il 23 dicembre 2020, e del Protocollo che modifica la Convenzione tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera per evitare le doppie imposizioni e per regolare talune altre questioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, con Protocollo aggiuntivo, conclusa a Roma il 9 marzo 1976, con successive modificazioni. L’articolo 1, co. 101 non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le Amministrazioni competenti provvedono all’attuazione nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

 

Articolo 1, commi 539-540
(Riduzioni di spesa per i programmi di manutenzione della viabilità stradale)
I commi 539-540, introdotti alla Camera, prevedono una riduzione, per un importo complessivo di 1,39 miliardi di euro relativamente al periodo 2029-2036, delle spese previste per il finanziamento di interventi relativi a programmi straordinari di manutenzione della viabilità stradale di competenza di regioni, province e città metropolitane.

 

Articolo 1, commi 753-754
(Incremento del fondo di solidarietà comunale)
Il comma 753 reca un incremento del Fondo di solidarietà comunale a partire dall’annualità 2026, destinato ad aumentare la quota parte delle risorse del Fondo destinate a specifiche esigenze di correzione nel riparto del Fondo stesso tra i comuni, causate dall’avanzamento del percorso perequativo, al fine di potenziare la componente di perequazione verticale (finanziata cioè con risorse statali).
Il comma 754 istituisce un Fondo di 56 milioni di euro per l’anno 2025, anch’esso destinato ad esigenze di correzione del riparto del Fondo di solidarietà comunale tra i comuni.
Come indicato nella Relazione tecnica, i rifinanziamenti disposti dai commi in commento, comportano oneri complessivi a carico della finanza pubblica, in termini di maggiori spese, pari a 56 milioni per l’anno 2025, 112 milioni per l’anno 2026, 168 milioni per l’anno 2027, 224 milioni per l’anno 2028, 280 milioni per l’anno 2028 e a 310 milioni di euro a decorrere dal 2030.

Articolo 1, commi 755-756
(Contributo ai comuni in deficit della Regione siciliana e della Regione Sardegna)
L’articolo 1, comma 755, introdotto dalla Camera, dispone un incremento, pari a 5 milioni di euro, da destinare al Fondo per il risanamento finanziario dei comuni della Regione Sicilia e alla Regione Sardegna. Il comma 756 contiene la copertura finanziaria.
Articolo 1, commi 759-765
(Fondo per l’assistenza ai minori)
L’articolo 1, commi 759-765, modificati nel corso dell’esame alla Camera, istituiscono un Fondo, con uno stanziamento di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2027, volto a contribuire alle spese sostenute dai comuni per l’assistenza ai minori per i quali sia stato disposto l’allontanamento dalla casa familiare con provvedimento dell’autorità giudiziaria.
Per il riparto del Fondo, effettuato con decreto del Ministero dell’interno, si tiene conto delle particolari esigenze dei comuni di piccola dimensione e delle spese sostenute dai comuni per far fronte all’esecuzione delle sentenze relative alla giustizia minorile.
Articolo 1, commi da 769 a 771
(Fondo straordinario per il rafforzamento dei servizi sociali)
I commi da 769 a 771, inseriti dalla Camera, istituiscono un fondo dell’importo di 5 milioni euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 nello stato di previsione del Ministero dell’interno, per rafforzare l’offerta dei servizi sociali nei Comuni che presentino determinati requisiti. Vengono altresì indicati i criteri di ripartizione delle risorse del fondo.
Articolo 1, comma 772
(Fondo per la legalità e per la tutela degli amministratori locali vittime di atti intimidatori)
Il comma 772, introdotto nel corso dell’esame alla Camera, dispone un rifinanziamento del fondo per la legalità e per la tutela degli amministratori locali vittime di atti intimidatori per un importo pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026.
Articolo 1, commi 773 e 774
(Contributo per le funzioni fondamentali di province e città metropolitane)
Il comma 773 prevede un incremento delle risorse da destinare al finanziamento dei Fondi perequativi delle funzioni fondamentali delle province e delle città metropolitane, per gli anni dal 2025 al 2030. Le risorse aggiuntive riferite al triennio 2025-2027 sono ripartite tra i comparti sulla base dei fabbisogni standard e delle capacità fiscali, con decreto del Ministero dell’interno, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, da adottare entro il 31 marzo 2025.
Articolo 1, commi da 775 a 778
(Disposizioni in materia di sostegno economico ai comuni in dissesto)
I commi da 775 a 778 attribuiscono ai piccoli comuni in situazione di dissesto finanziario, per i quali l’organo straordinario di liquidazione non abbia ancora approvato il rendiconto della gestione, la facoltà di ricevere un’anticipazione, da destinare all’incremento della massa attiva della gestione liquidatoria per il pagamento dei debiti ammessi.

Articolo 1 comma 779

Interpretazione maggior gettito da versamenti IMU e TARI)
Il comma 779, introdotto nel corso dell’esame presso la Camera, reca un’interpretazione autentica di “maggior gettito accertato e riscosso” relativo agli accertamenti IMU e TARI. Nello specifico, per “maggior gettito accertato e riscosso” deve intendersi l’ammontare complessivamente incassato a seguito dell’attività di recupero tributario posta in essere dal comune che genera un aumento di risorse disponibili nel bilancio comunale rispetto all’adempimento spontaneo del contribuente (versamento IMU e TARI effettuato dal contribuente alle scadenze di legge e regolamentari).
Articolo 1, commi 784-795
(Contributi alla finanza pubblica da parte degli enti territoriali)
I commi da 784 e 785 dell’articolo 1 disciplinano il concorso alla finanza pubblica degli enti territoriali in termini di equilibrio di bilancio e di contributi aggiuntivi alla finanza pubblica, disponendo i casi di esclusione dal versamento del contributo (comma 784), la relativa definizione di equilibrio di bilancio (comma 785), e il fatto che le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano partecipano al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica secondo quanto previsto dai commi da 710 a 724.
I commi 786, 787 e 788 quantificano l’ammontare del contributo alla finanza pubblica richiesto a livello di comparto agli enti territoriali, disponendo che il riparto sia calcolato sulla spesa corrente al netto, tra gli altri, delle spese per diritti sociali e famiglia. Per le regioni a statuto ordinario il contributo è calcolato in proporzione alla spesa corrente al netto
di alcune componenti e stabilito con decreto a seguito di autocoordinamento o, in assenza, solo con decreto (786), sentita la conferenza Stato-Città. Per le regioni a statuto speciale e province autonome il contributo è disciplinato dall’articolo 95 del disegno di legge di bilancio, e comprende anche i loro enti territoriali (comma 787). A seguito delle modifiche introdotte in Commissione Bilancio della Camera, gli enti locali del Friuli-Venezia Giulia, Valle d’Aosta e Trentino-Alto Adige sono dunque esentati dalle disposizioni di cui ai commi 789-793. Per i comuni, province e città metropolitane delle regioni a statuto ordinario e della Regione siciliana e della Sardegna (comma 788) il riparto avviene anche, dunque non esclusivamente, in proporzione alla spesa corrente al netto di alcune componenti; è richiesta un’intesa in Conferenza Stato-città ed autonomie locali, ma decorsi venti giorni il decreto è comunque adottato.
Il comma 789 dispone che gli enti territoriali, nel rispetto dell’equilibrio di bilancio, iscrivano, per ciascuno degli anni dal 2025 al 2029, nella parte corrente del bilancio, un fondo di importo pari al contributo aggiuntivo annuale alla finanza pubblica stabilito dai commi precedenti.
Ai sensi del comma 790, al termine di ogni esercizio, le risorse ivi stanziate costituiscono un’economia che concorre, per gli enti in disavanzo, al ripiano anticipato del disavanzo di amministrazione per gli enti che abbiano registrato un disavanzo alla fine dell’esercizio precedente; per gli enti che abbiano registrato un risultato di amministrazione positivo o pari a zero nell’esercizio precedente le somme confluiscono nella parte accantonata del risultato di amministrazione per essere destinata al finanziamento di investimenti, anche indiretti, nell’esercizio successivo. Si prevede un sistema di verifica annuale del rispetto degli obiettivi di comparto, tramite l’utilizzo dei rendiconti di gestione e dei bilanci di previsione, dei quali il comma 794 dispone l’aggiornamento degli schemi ai fini del monitoraggio, che gli enti territoriali devono trasmettere, nei termini previsti, alla banca dati unitaria delle amministrazioni pubbliche nonché un regime sanzionatorio per gli enti per i quali risultino andamenti della spesa corrente non coerenti o che non abbiano rispettato le disposizioni sugli adempimenti previsti ai fini della verifica degli obiettivi, che contempla l’imposizione di ulteriori obblighi di accantonamento (commi da 791 a 793).
Il comma 795, infine, istituisce un tavolo tecnico volto all’osservazione (non più al monitoraggio, a seguito della modifica effettuata dalla Commissione Bilancio della Camera) delle grandezze finanziarie degli enti territoriali interessati dalle regole della nuova governance europea e all’individuazione di percorsi migliorativi con riferimento ai processi significativi della gestione finanziaria e contabile. A seguito delle modifiche introdotte dalla Commissione Bilancio della Camera dei deputati, è stato previsto che il tavolo tecnico individui percorsi migliorativi anche in riferimento alla gestione del fondo anticipazione di liquidità e al limite all’utilizzo di risultati di amministrazione degli enti in disavanzo.
Secondo quanto riportato nella Relazione tecnica e nel prospetto riepilogativo degli effetti finanziari del disegno di legge, il contributo alla finanza pubblica richiesto agli enti territoriali, in base a quanto disposto dai commi da 784 a 789, pur non comportando effetti sul saldo netto da finanziare, determina effetti finanziari positivi in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, per complessivi 570 milioni nel 2025, 1.570 milioni in ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, e 2.500 milioni nel 2029. Tali effetti sono in parte compensati da quanto disposto dal comma 790, che consente l’utilizzo, da parte degli enti locali in avanzo di amministrazione, di quota parte del contributo per il finanziamento di investimenti, cui sono ascrivibili maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in termini di fabbisogno e indebitamento netto, a decorrere dal 2026.
Articolo 1, commi 796-798
(Riduzione risorse Fondi investimenti enti locali e riduzione dei contributi agli enti locali per investimenti per la messa in sicurezza edifici pubblici del patrimonio comunale)
L’articolo 1, commi 796-798, recano una serie di interventi di riduzione di risorse di Fondi per gli investimenti degli enti locali e una riduzione dei contributi agli enti locali per investimenti per la messa in sicurezza degli edifici pubblici del patrimonio comunale.
Il comma 796 prevede una riduzione, pari a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2028 al 2030, per un totale di 600 milioni di euro, dei contributi assegnati ai comuni per investimenti in opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio di cui all’articolo 1, comma 139, della legge n. 145 del 2018.
Il comma 797, invece, apporta modifiche all’articolo 1 della legge n. 145 del 2018. In particolare: 1. la lettera a) novella il comma 134 del citato articolo 1 al fine di ridurre sino al 2026 (in luogo dell’attuale 2034) il previsto periodo di assegnazione dei contributi alle Regioni a statuto ordinario per investimenti erogati da quest’ultime, per un ammontare pari ad almeno il 70 per cento per ciascun anno, ai comuni del proprio territorio. La riduzione delle risorse assegnate nel periodo 2027-2034 ammonta a 304,5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2027 al 2032, 349,5 milioni di euro per l’anno 2033 e 200 milioni di euro per l’anno 2034, per complessivi 2.376,5 milioni di euro.
2. le lettere b) e c) intervengono sulle disposizioni che assegnano alle regioni a statuto ordinario contributi per investimenti per la progettazione e la realizzazione di opere pubbliche per la messa in sicurezza degli edifici e del territorio (articolo 1, commi da 134 a 138, della citata legge n. 145 del 2018). In particolare: la lettera b) sostituisce il comma 136-bis, differendo al 31 gennaio dell’anno successivo a quello di riferimento del contributo il termine, precedentemente fissato al 31 dicembre di ciascun anno di riferimento del contributo, entro il quale, in caso di mancato affidamento dei lavori o delle forniture o di parziale utilizzo, il contributo deve essere  revocato e riassegnato. È prevista, inoltre, la possibilità che la riassegnazione avvenga con atto separato dal provvedimento di revoca, da adottarsi entro il medesimo termine del 31 gennaio dell’anno successivo a quello di riferimento del contributo. Da ultimo,
il novellato comma 136-bis prevede che le somme revocate, oltre ad essere assegnate ai comuni, possono essere altresì utilizzate dalle regioni per investimenti diretti, anche in deroga al vincolo posto dal comma 135 del medesimo articolo 1 che stabilisce che almeno il 70 per cento del contributo regionale venga assegnato ai comuni del territorio. Conseguentemente, si prevede il differimento al 31 maggio del termine, precedentemente fissato al 30 aprile, entro il quale l’ente beneficiario del contributo oggetto di riassegnazione deve affidare i lavori o le forniture 3. la lettera c), invece, introduce il comma 136-quater al fine di chiarire le conseguenze dei casi in cui il comune beneficiario del contributo regionale comunichi la rinuncia allo stesso entro il termine di affidamento dei lavori o della fornitura.
Da ultimo il comma 798 prevede il definanziamento, a decorrere dall’anno 2025, della linea di finanziamento per piccole opere per i comuni sotto i mille abitanti prevista dall’articolo 30, comma 14-bis, del decreto-legge n. 34 del 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 58 del 2019.
Articolo 1, commi 799-800
(Riduzione contributi ai comuni per investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti alla riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale e del Fondo denominato “Programma innovativo nazionale per la qualità dell’abitare”)
I commi 799-800 prevedono alcune riduzioni di spesa relativamente ai contributi destinati ai comuni per gli investimenti in progetti di rigenerazione urbana e del Fondo denominato “Programma innovativo nazionale per la qualità dell’abitare”.
Il comma 799 interviene sull’articolo 1 della legge n. 160 del 2019, prevedendo alcune riduzioni di spesa. In particolare: 1. la lettera a) prevede una riduzione dei contributi per investimenti in rigenerazione urbana di cui all’articolo 1, comma 42, della citata legge n. 160 del 2019, assegnati ai comuni per 200 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2027 al 2030 per un totale di 800 milioni di euro;
2. la lettera b) prevede una riduzione dei contributi per spesa di progettazione a favore degli enti locali, a partire dall’annualità 2025 sino all’annualità 2031, assegnati agli enti locali ai sensi dell’articolo 1, comma 51, della citata legge n. 160 del 2019. In particolare, i contributi riferiti al periodo 2025 sono ridotti di 200 milioni di euro e quelli riferiti al periodo 2026-2031 sono ridotti di 100 milioni di euro per ciascuna annualità, per un totale di 800 milioni di euro.
Il comma 800, invece, prevede la riduzione del fondo denominato “Programma innovativo nazionale per la qualità dell’abitare”, di cui all’articolo 1, comma 443, della legge n. 160 del 2019, a partire dall’annualità 2029 e fino al 2033. In particolare, si prevede una riduzione di 53.036.470 euro per l’anno 2029, di 54.596.367 euro per l’anno 2030, di
54.635.365 euro per ciascuno degli anni 2031 e 2032 e di 51.281.588 euro per l’anno 2033, per un totale complessivo di circa 268 milioni di euro.
Per quanto attiene al Programma sopracitato si ricorda che lo stesso è volto a finanziare alcuni interventi volti a ridurre il disagio abitativo aumentando il patrimonio di edilizia residenziale pubblica, a rigenerare il tessuto socioeconomico dei centri urbani, a migliorare l’accessibilità, la funzionalità e la sicurezza di spazi e luoghi degradati
Articolo 1, commi 801 e 802
(Riduzione o soppressione di fondi per investimenti a favore dei comuni)
Il comma 801, dispone l’abrogazione del Fondo per investimenti a favore dei comuni istituito dalla legge di bilancio 2020.
Il comma 802, lettera a), prevede il definanziamento del Fondo per la manutenzione delle opere pubbliche degli enti locali sciolti per infiltrazioni mafiose per un importo di 5 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2025.
Il comma 802, lettera b), prevede il definanziamento del Fondo per la progettazione degli enti locali per un importo complessivo di 89,9 milioni.
Articolo 1, comma 803
(Riduzione stanziamenti per ciclovie turistiche)
L’articolo 1, comma 803, riduce lo stanziamento previsto dalla legge n. 208 del 2015 per favorire la mobilità ciclistica.
Nello specifico il comma in esame prevede la riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 640, della legge n. 208 del 2015, relativa alla mobilità ciclistica, con particolare riguardo alla progettazione e la realizzazione di un sistema nazionale di ciclovie turistiche, in misura pari a 6.318.377 euro per l’anno 2029, 6.504.212 euro per l’anno 2030, 6.508.858 euro per ciascuno degli anni 2031 e 2032 e 6.109.313 euro per l’anno 2033, per un totale complessivo di circa 31,9 milioni di euro.
Articolo 1, comma 804
(Riduzione del Fondo per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese)
L’articolo 1, comma 804, dispone la riduzione delle risorse del Fondo per la progettazione di fattibilità delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari per lo sviluppo del Paese. La norma in esame riduce l’autorizzazione di spesa del Fondo per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese (istituito dall’articolo 1, comma 140, della legge n. 232/2016) relativamente alla quota affluita allo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti destinato agli interventi finanziati con il Fondo per la progettazione di fattibilità delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari per lo sviluppo del Paese, che viene azzerata.
Articolo 1, commi 805-808
(Messa in sicurezza degli edifici e del territorio e progetti di rigenerazione urbana)
I commi da 805 a 808 dell’articolo 1 dispongono sulla revoca di finanziamenti previsti per i comuni per investimenti relativi a opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio, e per progetti di rigenerazione urbana volti alla riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale nonché al miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale e ambientale.
Il comma 805 modifica l’articolo 1, comma 148-ter, della legge di bilancio 2019 (L. n. 145/2018), che prevede la revoca dei contributi per investimenti relativi a opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio, riferiti all’anno 2022, assegnati ai comuni dal Ministero dell’interno, con decreto del Ministero dell’interno del 18 luglio 2022, per le opere per le quali alla data del 15 settembre 2024 non risulta stipulato il contratto di affidamento dei lavori.
Con la modifica in esame, la revoca dei finanziamenti previsti per i comuni risulta meno rigorosa, in quanto consente ai comuni assegnatari di evitare la revoca medesima, nel caso in cui l’affidamento dei lavori coincida con la data di pubblicazione del bando, ovvero con la lettera di invito, in caso di procedura negoziata, ovvero con l’affidamento diretto.
Il comma 148-ter dell’art. 1 della legge di bilancio 2019, oggetto di modifica in esame, prevede che non sono soggetti a revoca i contributi riferiti all’anno 2022, assegnati con decreto del Ministero dell’interno del 18 luglio 2022, relativi alle opere per le quali alla data del 15 settembre 2024 risulta stipulato il contratto di affidamento dei lavori.
Il comma 806 sostituisce il comma 539 dell’articolo 1 della legge di bilancio 2022 (L. n. 234/2021), al fine di prevedere l’emanazione di un decreto del Ministero dell’interno, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, entro il 15 maggio 2025, per la revoca dei contributi assegnati ai comuni, per investimenti in progetti di rigenerazione urbana,  che non rispettino i termini temporali stabiliti per l’affidamento dei lavori dal comma 538 dell’art. 1 della medesima legge di bilancio 2022.
Non sono soggetti a revoca i contributi relativi ad interventi per i quali alla data del 31 marzo 2025 risulta stipulato il contratto di affidamento lavori.
L’art. 1, commi 534-542, legge di bilancio 2022 (L. n. 234/2021), al fine di favorire gli investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti alla riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale nonché al miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale e ambientale, ha assegnato e disciplinato le procedure per i contributi previsti, nel limite complessivo di 300 milioni di euro per l’anno 2022, a favore dei comuni, con popolazione inferiore a 15.000 abitanti che, in forma associata, presentano una popolazione superiore a 15.000 abitanti. Il Ministero dell’interno ha pubblicato il D.M. del 19 ottobre 2022 che presenta l’elenco delle domande trasmesse dai comuni e le assegnazioni di contributi per 296,3 milioni per l’anno 2022.
Il comma 807 modifica l’articolo 1, comma 42-quater, della legge di bilancio 2020 (L. n. 160/2019), al fine di prevedere che i comuni, soggetti attuatori degli interventi per progetti di rigenerazione urbana, per la riduzione di situazioni di emarginazione e degrado sociale, previsti nel PNRR (M5C2-2.1), stipulano il contratto di affidamento lavori entro e non oltre il 31 marzo 2025 e concludono i lavori entro il 31 dicembre 2027. Con un decreto del Ministero dell’Interno, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, da adottare entro il 30 aprile 2025, si provvede alla revoca delle risorse assegnate ai comuni per interventi per i quali alla data del 31 marzo 2025 non risulta stipulato il contratto di affidamento dei lavori.
L’art. 1, commi 42-43 della legge di bilancio 2020 ha stabilito per ciascuno degli anni dal 2021 al 2034, l’assegnazione ai comuni di contributi per investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti alla riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale, nonché al miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale ed ambientale, nel limite complessivo di 150 milioni di euro per l’anno 2021, di 250 milioni di euro per l’anno 2022, di 550 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024 e di 700 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2034. Il comma 42-bis, introdotto dall’articolo 20 del D.L. 152/2021, ha disposto il trasferimento delle risorse previste al comma 42, relative agli anni dal 2021 al 2026, nell’ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), prevedendo, altresì, un’integrazione delle stesse con 100milioni di euro per l’anno 2022 e 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024. Il comma 42-quater, oggetto della modifica in esame, dell’art. 1 della legge di bilancio 2020, prevede la conclusione dei lavori entro il 31 dicembre 2027 e la revoca delle risorse assegnate ai comuni, se alla data del 15 settembre 2024 non risulta stipulato il contratto di affidamento dei lavori.
Il comma 808 dispone che agli oneri derivanti dal comma 806, pari a 2 milioni di euro per l’anno 2026, 15 milioni di euro per l’anno 2027, 9 milioni di euro per l’anno 2028 e 2 milioni di euro per l’anno 2029, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi strutturali di politica economica (articolo 10, comma 5, del D.L. 282/2004
Articolo 1, commi 822-823
(Riduzione del turn-over nelle amministrazioni statali, nelle agenzie e negli enti pubblici non economici)
L’articolo 1, commi 822 e 823, prevede per il 2025 una riduzione del 25% del turn over nelle amministrazioni dello Stato (anche ad ordinamento autonomo), nelle agenzie e negli enti pubblici non economici con più di 20 dipendenti a tempo indeterminato, disponendo che tali amministrazioni possono procedere, nel medesimo 2025, ad assunzioni a tempo indeterminato di personale in misura non superiore ad un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 75% (in luogo del 100% attualmente previsto) di quella relativa al personale di ruolo cessato nell’anno precedente. Come riportato nella Relazione tecnica al presente disegno di legge, la riduzione del turn over prevista dal comma 2 comporta un risparmio pari a 140.927.492 euro per il 2025 ed un risparmio dello stesso importo a decorrere dal 2026.
La riduzione del turn over prevista dalla disposizione in commento non si applica, oltre che alle aziende ed enti del Servizio sanitario nazionale (in quanto enti pubblici economici) e alle amministrazioni con meno di 20 dipendenti