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La legge sui lavori pubblici attuale è troppo complessa per i piccoli e medi interventi tipici dei Comuni. Fissa rigide procedure che non si preoccupano della qualità dei lavori ma solo di ostacolare una presunta corruzione generalizzata delle stazioni appaltanti. Non lascia alcuna autonomia gestionale e responsabilità tecnica al direttore lavori e al Rup, che sono trattati come meri esecutori di procedure. Uncem, in una nota delle scorse ore a Governo e Parlamento, è chiarissima.

Se il Ponte di Genova ricostruito è il “cantiere dell’Italia che sa rialzarsi”, modello per gli interventi pubblici, replicabile nelle regole e nelle modalità che hanno portato alla realizzazione, Uncem propone al Governo e al Parlamento alcuni elementi di semplificazione e modifica della normativa per gli appalti e per i lavori pubblici che sarebbero molto utili in questa fase e successivamente, a conclusione dell’emergenza. Lo scrive il Presidente Uncem Marco Bussone in una lettera trasmessa al Presidente Conte, alla Ministra De Micheli, al Ministro della Pubblica Amministrazione Dadone, al Sottosegretario agli Interni Achille Variati, ai Parlamentari. “Semplificazione e sburocratizzazione? Fondamentali e urgenti, da vent’anni – evidenzia Bussone – adesso, con questa emergenza sanitaria, non vi è altro tempo disponibile. Se Genova e il Ponte sul Polcevera ricostruiti sono un modello, lo siano fino in fondo. Per tutti. Norme chiare per un nuovo patto con gli Enti locali. Tutti”.

Di seguito, le proposte Uncem:

1) Controlli in fase di affidamento

Sono troppi. Ogni stazione appaltante ha una lista di verifiche che è tenuta a fare autonomamente sull’operatore economico vincitore (casellario giudiziario, carichi pendenti, tribunale fallimentare, white list Prefettura, DURC, regolarità Agenzia Entrate, ANAC annotazioni riservate, ANAC casellario, Antimafia BDNA, Camerale). Tanto varrebbe avere una anagrafe centralizzata, una ditta o è dentro o è fuori. Così vi sarebbe un solo controllo da fare.

 

2) Procedure di affidamento: troppe, cervellotiche, senza garantiscono la scelta migliore

Nessun buon padre di famiglia affiderebbe un lavoro a casa propria con il codice dei contratti. Il codice sembra garantire solo la “rotazione”, la “pubblicità” e il rispetto di rigide procedure, dove il funzionario è un mero esecutore (salvo i lavori sotto 40.000 euro).

Oggi abbiamo queste soglie con i corrispondenti procedimenti minimi: 40.000 = affidamento diretto; 150.000 = affidamento diretto con tre preventivi (c.d. “semplificata”); 350.000 = negoziata con 10 operatori (anche sorteggiati); 1.000.000 = negoziata con 15 operatori; 5.350.000 = procedura aperta. Può avere senso una rotazione sui vincitori di gara, ma perché costringere alla rotazione degli operatori economici che hanno solo partecipato ad una gara senza vincerla?

Quindi Uncem propone di eliminare la rotazione degli inviti. Semplificare le soglie per i lavori (es. 100.000 – 300.000 – 1.000.000). Togliere il sorteggio dalle negoziate, lasciando libera scelta negli inviti. Soprattutto nelle piccole e medie realtà le stazioni appaltanti sanno se un certo operatore economico lavora bene o male, i funzionari dei vari Enti si scambiano tra loro tali informazioni, tantopiù a livello sovracomunale all’interno di Unioni montane di Comuni o di Comuni montani che gestiscono in forma associata la stazione appaltante. Una stazione appaltante deve avere il diritto non di invitare operatori economici che lavorano male o creano problemi, nell’interesse della comunità. Non si tratta di favorire presunti amici ma di favorire la qualità dei lavori e per una buona gestione dei soldi dei contribuenti.

 

3) Le varianti: rappresentano una necessità ma sono state rese quasi impossibili dall’art. 106

Sulle varianti (modifiche al contratto) l’approccio burocratico ha colpito duro, rendendole praticamente irrealizzabili come se fossero il peccato capitale dei lavori pubblici, con vincoli rigidissimi, obbligo di comunicazioni ad Anac, obbligo di formalità di riapprovazione…  Tuttavia chiunque abbia progettato e diretto lavori pubblici sa che arrivare in fondo a un lavoro senza qualche aggiustamento è praticamente impossibile. Vero è che ci sono stati casi di cattiva progettazione; ma è anche vero che non si può gestire un cantiere senza dare alla Direzione Lavori una autonomia operativa. Per come è scritto il Codice, il direttore lavori sarebbe quasi superfluo, dato che è tutto normato e regolato da liste di adempimenti che si basano sul falso presupposto che un progetto sia perfetto ed omni-comprensivo.

La proposta è di riscrivere ex novo l’art. 106 prevedendo una procedura semplificata per varianti e aggiunte ai lavori e una super-semplificata per la vecchia “variata distribuzione di spesa”.

 

4) Tempi della burocrazia e tempi dei cantieri

Oggi i funzionari sono inchiodati in ufficio a seguire le carte, tanto varrebbe nominare negli uffici lavori pubblici avvocati e non ingegneri. Essi per non incorrere in pericolose sanzioni debbono rincorrere comunicazioni, protocolli, cavilli, banche dati (altro punto dolente! SmartCIG, Simog, BDAP…) e non hanno tempo di seguire i lavori. La verità è che se le opere sono importanti i funzionari devono avere il tempo di seguire i cantieri. Si potrebbe dire che più le procedure sono rigorose, peggio vengono le opere.

L’impianto normativo collide con la gestione di un cantiere. Quando una impresa inizia un lavoro non è giusto doverla fermare a ogni minimo intoppo in attesa dei tempi burocratici che servono per sistemare comunicazioni, modifiche, perché non è giusto accollarle dei costi parassiti legati all’inefficienza della pubblica amministrazione. Le stazioni appaltanti cercano con il buon senso di contemperare l’esigenza dell’operatore economico di essere produttivo con gli obblighi burocratici calati dall’alto. La proposta è quindi di semplificare tutto l’impianto dell’art. 107, permettendo alla direzione lavori di adottare la dovuta flessibilità gestionale.

 

5) La questione scottante dei subappalti, da limitare

La visione “mercatistica” europea dice di lasciare la massima libertà al subappalto, ma questo comporta dei problemi. Esempio, il buon padre di famiglia per un dato lavoro chiama il muratore X, con l’attuale norma non potrebbe rifiutare di trovarsi in casa il manovale Y in subappalto. Il paradosso è che nel mondo dei lavori pubblici esistono imprese con qualifica illimitata che gestiscono commesse da decine di milioni di euro con solo geometri e capisquadra, senza operai propri subappaltando tutto il resto.

Sarebbe molto sensato lasciare alla stazione appaltante la scelta sui limiti del subappalto, non solo in termini di percentuale ma proprio di quale lavoro sia subappaltabile e quale no. Un funzionario conosce benissimo quali sono le lavorazioni specialistiche per le quali è opportuno lasciare la facoltà di subappalto. Il criterio principe dovrebbe essere questo: se una impresa non è in grado di fare un certo lavoro, non partecipa. Oggi ovviamente non è così, qualunque operatore economico partecipa a qualsiasi gara sperando di prenderla e poi subappalta il più possibile a soggetti più piccoli e con minor potere contrattuale.

 

Tutti questi aspetti semplificano e vanno nella direzione di responsabilizzare i funzionari delle stazioni appaltanti, nella gestione efficace ed efficiente del lavoro, liberandoli da procedure sclerotiche: scelta degli invitati, flessibilità di gestione di tempi e modifiche, riduzione dei subappalti al minimo desiderato per la specifica opera.

E Uncem aggiunge:

 

6) Un Lavoro Pubblico è diverso da un Servizio o da una Fornitura, ma non per il Codice

Anche qui la visione burocratico-procedurale ha forzato l’accorpamento di mondi diversi, applicando le stesse regole alla costruzione di una piazza, alla fornitura di mascherine e al servizio di pulizia.

Mentre un lavoro pubblico richiede delle specifiche competenze tecniche, una generica fornitura o un servizio non tecnico possono essere anche seguiti da un funzionario amministrativo.

Potrebbe essere lasciato in vigore il codice dei contratti per le forniture e i servizi generici, prevedendo a parte norme specifiche per i lavori, i servizi di manutenzione e i servizi tecnici (progettazione e direzione lavori, con soglie ben più basse).

È importante capire che una manutenzione non può essere assoggettata agli stessi livelli di progettazione di un’opera pubblica: per gestire una buona manutenzione non serve un progetto, può bastare un capitolato tecnico ed un elenco prezzi.

 

7) Una buona occasione per eliminare una assurdità della Sicurezza sui Cantieri

Il D.Lgs. 81/2008 è altra norma infarcita di cavilli. Essa contiene in particolare un punto unanimemente riconosciuto come assurdo e illogico, ma mai corretto. Detto punto prevede che il Coordinamento per la Sicurezza debba essere eseguito ovunque lavori più di una impresa, anche se in tempi diversi! Che senso ha “coordinare” un idraulico che va a montare sanitari laddove i muratori se ne sono già andati? Un elettricista che va a cablare dei cavidotti già posati da una ditta di scavi?

Il senso è solo di aumento dei costi e dei tempi burocratici (infatti oggi bisogna: – nominare un coordinatore; – preparare un piano di coordinamento; – farlo girare per consultare tutti i soggetti; – farlo sottoscrivere; – ricevere i piani operativi  – notificare il cantiere alla Asl… non essendovi in realtà niente da coordinare).

Quindi cancellare dal D.Lgs. 81/2008, art. 90, c. 3 e 4, le parole “anche non contemporanea”; inserire un nuovo comma 5-bis che stabilisca che “le disposizioni di cui i precedenti commi 3 e 4 non si applicano per cantieri in cui la presenza di più imprese esecutrice non sia contemporanea”.