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Il Decreto legge “Infrastrutture e trasporti” n. 121/2021 è stato approvato, in via definitiva, oggi – 4 novembre 2021 – dal Senato che non ha fatto modifiche rispetto al testo ricevuto dalla Camera dei Deputati. Il testo è dunque definitivo e andra in Gazzetta Ufficiale.

Si può leggere a questo link: https://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/01316640.pdf

L’articolato interviene in materia di investimenti e sicurezza delle infrastrutture, dei trasporti e della circolazione stradale, di funzionalità del Ministero delle infrastrutture, del Consiglio superiore dei lavori pubblici e dell’Agenzia nazionale per la sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali.

Vediamo, in sintesi, quali sono le principali misure contenute nel cosiddetto “Decreto Infrastrutture” che riguardano territori, Enti locali, aree montane. 

FONDO PER LE RETI CICLABILI URBANE (ART. 1, CO. 6-BIS)
Sono stati ampliati gli interventi per i quali è possibile utilizzare il Fondo per lo sviluppo delle reti ciclabili urbane da parte di Comuni e unioni di Comuni.

DIGHE E RISORSE IDRICHE
Per quanto riguarda le infrastrutture idriche, si interviene sulla disposizione che trasferisce al Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili la vigilanza sulle dighe, precisando che restano comunque fermi i compiti, gli obblighi e le responsabilità degli enti concessionari e dei soggetti gestori in materia di sicurezza, nonché le funzioni di controllo delle amministrazioni concedenti. Si modifica poi l’art. 114, co. 4, del Codice dell’ambiente in materia di piano di gestione delle dighe ai fini delle operazioni di svaso, sghiaiamento e sfangamento precisando che la disciplina previgente – che demanda la predisposizione del piano al gestore sulla base di criteri fissati con apposito decreto ministeriale – si applica solo alle “grandi dighe”, mentre per le “piccole dighe” le modalità di attuazione della normativa nazionale sono demandate alle singole Regioni interessate.
Modificata anche la disciplina relativa all’approvazione dei progetti delle opere di derivazione e adduzione e alla vigilanza sulle operazioni di controllo eseguite dai concessionari sulle opere medesima al fine precipuo di affidarne la competenza al Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili nel caso di “grandi dighe” e di specifiche tipologie progettuali, oppure a Regioni o province autonome negli altri casi.
Vi sono inoltre disposizioni riguardanti il “Piano nazionale di interventi infrastrutturali e per la sicurezza nel settore idrico” intervenendo sulla sua formazione e attuazione, sul monitoraggio degli interventi previsti e sui poteri sostitutivi in caso di inerzia dei soggetti preposti all’attuazione degli interventi.

INCENTIVI ALL’ACQUISTO DI VEICOLI NUOVI A BASSE EMISSIONI, ELETTRICI E IBRIDI (ART. 8)
Si interviene sulla disciplina delle agevolazioni per l’acquisto di veicoli nuovi a basse emissioni, il cosiddetto ecobonus, specificando che il termine del 31 dicembre 2021, per usufruire dei contributi, si riferisce alla sola data di acquisto del veicolo e non alla data di immatricolazione, che in quanto legata ai tempi di consegna del veicolo può pertanto essere successiva. Questa modifica si applica alle procedure in corso e si fissano i termini di scadenza per il completamento della procedura on line di prenotazione dei contributi. Si prevede, inoltre, che le risorse ancora disponibili per il cosiddetto extrabonus per l’acquisto di veicoli elettrici e ibridi siano destinate invece alla copertura dell’ecobonus previsto per gli stessi veicoli.
Introdotto, in via sperimentale, un incentivo economico per coloro che entro il 31 dicembre 2021 installino un sistema di riqualificazione elettrica su alcune categorie di veicoli e procedano alla relativa omologazione del veicolo modificato.
Tra le altre misure, vengono modificate alcune disposizioni della Legge di Bilancio 2021 (art. 1, co. 77, 78 e 79) relative al riconoscimento di un contributo del 40% delle spese sostenute e rimaste a carico dell’acquirente, destinato alle persone fisiche con Isee inferiore a 30 mila euro, che acquistino, anche in locazione finanziaria, autoveicoli elettrici (categoria M1) nuovi di potenza inferiore a 150 kW con un prezzo di listino inferiore a 30 mila euro, al netto dell’Iva.
Viene eliminata la previsione che il contributo sia alternativo e non cumulabile con altri contributi statali, specificando che esso è concesso a un solo soggetto per nucleo familiare.

MODALITÀ DI ACCESSO AI SERVIZI EROGATI IN RETE DALLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI (ART. 10, CO. 7)
Si dispone che le pubbliche amministrazioni utilizzino esclusivamente le identità digitali Spid, la carta di identità elettronica (Cie) e la carta nazionale dei servizi (Cns) ai fini dell’identificazione dei cittadini che accedono ai propri servizi in rete (il cosiddetto switchoff per l’accesso ai servizi online).
Si prevede, inoltre, che sia stabilita la data a decorrere dalla quale le pubbliche amministrazioni dovranno utilizzare esclusivamente le identità digitali Spid, la carta di identità elettronica e la carta nazionale dei servizi per consentire l’accesso delle imprese e dei professionisti ai propri servizi in rete.
Si stabilisce, infine, che sia individuata anche la data a decorrere dalla quale i gestori di servizi pubblici e le società a controllo pubblico dovranno usare esclusivamente le identità digitali Spid, la carta di identità elettronica e la carta nazionale dei servizi ai fini dell’identificazione degli utenti dei propri servizi on-line.

IN MATERIA DI PROGETTAZIONE TERRITORIALE E INVESTIMENTI (ART. 12)
Per rilanciare e accelerare il processo di progettazione nei Comuni delle Regioni del Mezzogiorno e in quelli ricompresi nelle aree interne del Paese, in vista dell’avvio del ciclo di programmazione 2021/2027 dei fondi strutturali e del Fondo sviluppo e coesione (Fsc) e della partecipazione ai bandi attuativi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr) si prevede l’istituzione del “Fondo concorsi progettazione e idee per la coesione territoriale”. La finalità del Fondo è quella di animare e potenziare la progettualità locale, per fare in modo che le risorse a disposizione servano concretamente il recupero del divario infrastrutturale e socio-economico che caratterizza i territori del Mezzogiorno e delle aree interne.
Esteso l’ambito di operatività del Fondo anche alle regioni Umbria e Marche e alle Province e Città metropolitane. La dotazione del Fondo è stata conseguentemente incrementata di 38 milioni per un totale di più 161,5 milioni per il biennio 2021-2022.
Stabilito, per consentire a tutti gli enti territoriali di condividere la programmazione delle politiche per la coesione territoriale, che l’adeguata rappresentanza delle amministrazioni territoriali all’interno del Comitato direttivo dell’Agenzia per la coesione territoriale venga assicurata attraverso la designazione di quattro componenti da parte della Conferenza unificata, due in rappresentanza delle Regioni e due in rappresentanza delle autonomie locali.
Iintrodotte norme finalizzate all’accelerazione dei procedimenti di valutazione di impatto ambientale (VIA) relativi ad alcuni interventi infrastrutturali indicati nel Pnrr o finanziati dal cosiddetto Fondo complementare e che risultano elencati nell’Allegato IV al “Decreto Semplificazioni”.

PROROGA IN MATERIA DI INVESTIMENTI DESTINATI AI COMUNI (ART. 13, CO. 2)
Limitatamente al 2021, viene prorogato dal 15 settembre al 31 dicembre 2021 (il testo iniziale prevedeva il 15 ottobre) il termine concesso ai Comuni per beneficiare dei contributi – previsti dall’art. 1, co. 29, della Legge di Bilancio 2020 – per investimenti destinati ad opere pubbliche in materia di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile. Conseguentemente, sempre limitatamente al 2021, viene prorogato al 31 gennaio 2022 il termine entro cui il Ministero dell’Interno provvede, con proprio decreto, alla revoca totale o parziale dei contributi erogati.

PROROGA IN MATERIA DI INVESTIMENTI DESTINATI AI COMUNI (ART. 13, CO. 2-BIS)
Nella norma vi è una disposizione che differisce dal 15 settembre 2021 al 15 febbraio 2022 il termine previsto dalla Legge di Bilancio 2019 entro cui i Comuni presentano le richieste al Ministero dell’Interno per l’assegnazione degli investimenti in opere pubbliche per la messa in sicurezza degli edifici e del territorio, limitatamente alle risorse previste per il 2022.
Conseguentemente, viene differito dal 15 novembre 2021 al 28 febbraio 2022 il termine entro cui il Ministero dell’Interno provvede alla attribuzione dei contributi previsti.

RINVIO SANZIONE ENTI LOCALI PER MANCATA CERTIFICAZIONE MINORI ENTRATE CONNESSE ALL’EMERGENZA COVID-19 (ART. 13, CO. 2-TER)
Si dispone il rinvio di un anno, dal 2022 al 2023, del termine a partire dal quale si applica la sanzione finanziaria prevista per gli enti locali beneficiari delle risorse del Fondo per l’esercizio delle funzioni fondamentali nel 2020 che non hanno trasmesso la certificazione attestante la effettiva perdita di gettito dovuta all’emergenza epidemiologica da Covid-19 entro il termine del 31 maggio 2021.

PROROGA UTILIZZO RISORSE STRAORDINARIE CONNESSE ALL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 (ART. 13-BIS)
Stabilito di estendere fino al 31 dicembre 2021 i termini entro i quali gli enti locali possono deliberare le variazioni di bilancio, nel caso in cui tali variazioni riguardano le risorse trasferite agli enti a ristoro della perdita di gettito connessa all’emergenza epidemiologica da Covid-19, a valere sull’apposito Fondo istituito per garantire l’esercizio delle funzioni fondamentali degli Cnti locali, che rientrano nelle certificazioni attestanti la suddetta perdita di gettito.

CABINA DI REGIA EDILIZIA SCOLASTICA (ART. 14)
Si integra con un rappresentante dell’Autorità politica delegata per le politiche di coesione la composizione della Cabina di regia per il monitoraggio dello stato di realizzazione dei progetti di costruzione, ristrutturazione e riqualificazione di edifici di proprietà dei Comuni destinati ad asili nido e scuole dell’infanzia, istituita dall’art. 1, co. 61, della Legge di bilancio per il 2020.

IN MATERIA DI PEREQUAZIONE INFRASTRUTTURALE (ART. 15)
Viene modificata la disciplina relativa alla perequazione infrastrutturale, prevista dall’art. 22 della legge n. 42 del 2009, di delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell’art. 119 della Costituzione, allo scopo di semplificarne le procedure.
Sono tre le fasi del nuovo procedimento complessivo. La prima fase, di carattere istruttorio, è costituita dalla ricognizione delle infrastrutture esistenti, comprendendo nelle stesse le strutture sanitarie, assistenziali, scolastiche, nonché la rete stradale statale, la rete stradale autostradale, ferroviaria, portuale, aeroportuale e idrica. La ricognizione è effettuata dagli enti territoriali, nonché dagli altri soggetti pubblici e privati competenti entro il 30 novembre 2021. La ricognizione delle infrastrutture di competenza non statale è effettuata dalle Regioni e Province autonome, nonché dagli enti locali e dagli altri soggetti pubblici e privati competenti. La ricognizione effettuata è trasmessa entro il 30 novembre 2021 alle Regioni e Province autonome che la trasmettono, insieme a quella di propria competenza, alla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e all’Agenzia per la coesione territoriale. Questa predispone il documento di ricognizione conclusivo da comunicare, entro il 31 dicembre 2021, al Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei Ministri. La seconda fase, di carattere perequativo, è tesa a individuare, d’intesa con le Regioni, i criteri per ridurre il divario infrastrutturale tra le diverse aree geografiche del Paese e a ripartire le risorse finanziarie annualmente disponibili (100 milioni di euro per il 2022, 300 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2027, 500 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2028 al 2033). La terza fase, di carattere realizzativo, prevede che entro trenta giorni dall’adozione del decreto, le singole amministrazioni centrali assegnatarie di quote di finanziamenti procedano alla pianificazione, all’individuazione dei soggetti attuatori, in relazione al tipo e alla localizzazione dell’intervento, e al monitoraggio del processo.
Per molti aspetti resta comunque confermato l’impianto presente nel testo previgente, risultante dalle modifiche introdotte con la Legge di Bilancio per il 2021 (legge n. 178 del 2020), basato sulla ricognizione della dotazione infrastrutturale del Paese, sull’individuazione del divario tra le diverse aree geografiche del territorio nazionale e sulla conseguente adozione di misure volte ad assorbirlo, attraverso interventi finanziati da un fondo con una dotazione di 4,6 miliardi di euro.

DISPOSIZIONI PER I COMUNI COLPITI DAGLI EVENTI SISMICI DEL 2018 (ART. 16, CO. 3)
Si interviene a favore degli interventi di ricostruzione previsti nei Comuni della città metropolitana di Catania e della provincia di Campobasso, interessati dagli eventi sismici del 2018, stabilendo che non sia più obbligatorio annotare la concessione del contributo per la ricostruzione nei registri immobiliari, modificando quindi quanto previsto dall’art. 10 del cosiddetto “Decreto Sblocca Cantieri”.

COMPENSAZIONI PER REVISIONE DEI PREZZI DEI MATERIALI NEI CONTRATTI PUBBLICI (ART.16, CO. 3-NOVIES)
Novità nelle norme contabili previste dall’art. 1-septies del “Decreto Semplificazioni”, volto a fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi di alcuni materiali da costruzione verificatisi nel primo semestre del 2021. In particolare, sotto la responsabilità del direttore dei lavori, si dispone la possibilità di annotazione nel libretto delle misure delle lavorazioni eseguite, in alternativa alla prevista loro contabilizzazione, per determinare la compensazione delle variazioni dei prezzi dei materiali impiegati.